L’Enel deve ospitare la fibra ottica locale
Coinvolti pochi edifici, non c’è il rischio di posizione dominante
Obbligo di ospitalità per il gestore delle linee elettriche ai cavi in fibra ottica: lo impone all’Enel il Tar di Brescia, con sentenza 17 agosto 2016 numero 1114. La vicenda riguarda il Comune di Gardone Val Trompia che, con ordinanza del 2015, aveva ingiunto a Enel Distribuzione di consentire che un’impresa terza ponesse una rete in fibra ottica al servizio di edifici comunali: la fibra doveva correre all’interno dei cavidotti di proprietà Enel situati in alcune vie, permettendo così, all’impresa incaricata dal Comune della realizzazione della rete comunale in fibra, di eseguire la posa in sicurezza.
I cavi in fibra ottica, nel loro insieme, sono elettricamente inerti e non aumentano il rischio di elettrocuzione (folgorazione). Il problema, tuttavia, si è posto in quanto il decreto legiuslativo 33/2016 facilita l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente (cavidotti), ma condizionandola alla disponibilità dello spazio e all’assenza di rischi per l’incolumità, sicurezza, sanità ovvero integrità delle reti. In particolare, tale condizione è prevista dall’articolo 3, che regola l’ospitalità.
A monte, la direttiva dell’Unione europea 61/2014 individua espressamente (nel consi- derando 13, articolo 2, punto 1ii) la rete di distribuzione dell’energia elettrica definendola infrastruttura fisica ospitante. Quindi, gli operatori titolari delle reti maggiori sono obbligati a dare ospitalità alle reti minori, salvo rifiuto giustificato: in altre parole l’ospitalità è un obbligo per gli enti pubblici e per i gestori dei servizi pubblici.
Su questi princìpi, sopravviene il decreto legislativo del 2016, il quale (articolo 3) consente agli operatori di rete di rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per risolvere in via amministrativa divergenze con altri operatori di rete circa l’obbligo di ospitalità. L’Autorità decide fissando condizioni eque e ragionevoli anche sul prezzo dell'ospitalità (articolo 9, decreto 33).
Secondo il Tar Brescia, questa procedura lascia intatto, per gli uffici comunali, il potere di accertamento dei presupposti della “coubicazione” degli impianti. Quindi, esiste una doppia facoltà, di rivolgersi all’Autorità garante oppure, in via giurisdizionale, contestare il rifiuto di ospitalità (articolo 9, comma 6, decreto 33/2016). È un meccanismo simile a quello che, negli appalti pubblici, colloca l’Autorità anticorruzione (Anac) a fianco dei giudici. Quindi, i cavidotti sotterranei già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi sono opere di urbanizzazione e sede prioritaria di nuove reti, sicché secondo il Tar rimane solo un problema tecnico, cioè la verifica di elementi di incompatibilità tra fibra ottica e la tecnologia utilizzata per distribuzione dell'energia elettrica in un determinato segmento della rete elettrica.
Nel caso del Comune bresciano, discutendosi di connettere solo alcuni edifici comunali, a parere del Tar non emergono problemi di posizione dominante sul mercato, terreno insidioso per la presenza di eventuali accordi tra Enel distribuzione e Telecom : in altri termini, essendo limitato il tratto di coubicazione, secondo i giudici occorre solo un confronto tecnico (conferenza di servizi), verificando l’idoneità dei cavidotti ad ospitare la fibra ottica. La logica (il minimo impatto) è la stessa che sarà applicata nei condomini (articolo 8, decreto 33), evitando conflitti tra privati e operatori di rete che intendano raggiungere nuovi abbonati.
I VINCOLI DELLA NORMATIVA La direttiva 61/2014 ammette il rifiuto solo se giustificato Il decreto legislativo 33/2016 condiziona l’obbligo a spazi, sicurezza e integrità delle reti