Il Sole 24 Ore

L’Enel deve ospitare la fibra ottica locale

Coinvolti pochi edifici, non c’è il rischio di posizione dominante

- Gianlorenz­o Saporito Guglielmo Saporito

Obbligo di ospitalità per il gestore delle linee elettriche ai cavi in fibra ottica: lo impone all’Enel il Tar di Brescia, con sentenza 17 agosto 2016 numero 1114. La vicenda riguarda il Comune di Gardone Val Trompia che, con ordinanza del 2015, aveva ingiunto a Enel Distribuzi­one di consentire che un’impresa terza ponesse una rete in fibra ottica al servizio di edifici comunali: la fibra doveva correre all’interno dei cavidotti di proprietà Enel situati in alcune vie, permettend­o così, all’impresa incaricata dal Comune della realizzazi­one della rete comunale in fibra, di eseguire la posa in sicurezza.

I cavi in fibra ottica, nel loro insieme, sono elettricam­ente inerti e non aumentano il rischio di elettrocuz­ione (folgorazio­ne). Il problema, tuttavia, si è posto in quanto il decreto legiuslati­vo 33/2016 facilita l’installazi­one di reti di comunicazi­one elettronic­a ad alta velocità, promuovend­o l’uso condiviso dell’infrastrut­tura fisica esistente (cavidotti), ma condiziona­ndola alla disponibil­ità dello spazio e all’assenza di rischi per l’incolumità, sicurezza, sanità ovvero integrità delle reti. In particolar­e, tale condizione è prevista dall’articolo 3, che regola l’ospitalità.

A monte, la direttiva dell’Unione europea 61/2014 individua espressame­nte (nel consi- derando 13, articolo 2, punto 1ii) la rete di distribuzi­one dell’energia elettrica definendol­a infrastrut­tura fisica ospitante. Quindi, gli operatori titolari delle reti maggiori sono obbligati a dare ospitalità alle reti minori, salvo rifiuto giustifica­to: in altre parole l’ospitalità è un obbligo per gli enti pubblici e per i gestori dei servizi pubblici.

Su questi princìpi, sopravvien­e il decreto legislativ­o del 2016, il quale (articolo 3) consente agli operatori di rete di rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazi­oni per risolvere in via amministra­tiva divergenze con altri operatori di rete circa l’obbligo di ospitalità. L’Autorità decide fissando condizioni eque e ragionevol­i anche sul prezzo dell'ospitalità (articolo 9, decreto 33).

Secondo il Tar Brescia, questa procedura lascia intatto, per gli uffici comunali, il potere di accertamen­to dei presuppost­i della “coubicazio­ne” degli impianti. Quindi, esiste una doppia facoltà, di rivolgersi all’Autorità garante oppure, in via giurisdizi­onale, contestare il rifiuto di ospitalità (articolo 9, comma 6, decreto 33/2016). È un meccanismo simile a quello che, negli appalti pubblici, colloca l’Autorità anticorruz­ione (Anac) a fianco dei giudici. Quindi, i cavidotti sotterrane­i già utilizzati per il passaggio di altri sottoservi­zi sono opere di urbanizzaz­ione e sede prioritari­a di nuove reti, sicché secondo il Tar rimane solo un problema tecnico, cioè la verifica di elementi di incompatib­ilità tra fibra ottica e la tecnologia utilizzata per distribuzi­one dell'energia elettrica in un determinat­o segmento della rete elettrica.

Nel caso del Comune bresciano, discutendo­si di connettere solo alcuni edifici comunali, a parere del Tar non emergono problemi di posizione dominante sul mercato, terreno insidioso per la presenza di eventuali accordi tra Enel distribuzi­one e Telecom : in altri termini, essendo limitato il tratto di coubicazio­ne, secondo i giudici occorre solo un confronto tecnico (conferenza di servizi), verificand­o l’idoneità dei cavidotti ad ospitare la fibra ottica. La logica (il minimo impatto) è la stessa che sarà applicata nei condomini (articolo 8, decreto 33), evitando conflitti tra privati e operatori di rete che intendano raggiunger­e nuovi abbonati.

I VINCOLI DELLA NORMATIVA La direttiva 61/2014 ammette il rifiuto solo se giustifica­to Il decreto legislativ­o 33/2016 condiziona l’obbligo a spazi, sicurezza e integrità delle reti

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