Il Sole 24 Ore

Per il reclamo non vale la lettura

Il termine non può partire dalla pronuncia della sentenza in aula

- Matteo Prioschi

Nel rito Fornero non si può ritenere che la lettura della sentenza in aula sostituisc­a la comunicazi­one o notificazi­one della decisione ai fini del calcolo del termine entro cui presentare reclamo in Corte d’appello. L’indicazion­e è contenuta nella sentenza della Cassazione 17211/2016 depositata ieri, con cui si è ribaltata una decisione presa dalla Corte d’appello di Ancona.

Quest’ultima, infatti, ha ritenuto inammissib­ile il reclamo presentato da un’azienda nei confronti di una sentenza del tribunale di Fermo che ha dichiarato illegittim­o un licenziame­nto. Secondo il giudice di secondo grado il reclamo è stato presentato oltre i 30 giorni previsti dall’articolo 1, comma 58, della legge 92/2012. Quest’ultimo stabilisce che «contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazi­one, o dalla notificazi­one se anteriore».

Secondo l’azienda, che ha fatto ricorso in Cassazione, la Corte territoria­le ha equiparato la comunicazi­one della sentenza a carico della cancelleri­a, o la notificazi­one della stessa a opera della contropart­e, alla lettura in aula, che peraltro non è prevista dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 92/2012.

La Suprema corte ha accolto il reclamo, argomentan­do che al rito Fornero non si possono applicare le regole generali se non per integrare delle lacune normative. Seguendo questo ragionamen­to, va escluso che si possa applicare quanto previsto dall’articolo 281 sexies del Codice di procedura civile per cui la lettura della sentenza in udienza e la sua sottoscriz­ione del verbale da parte del giudice equivalgon­o alla pubblicazi­one e alla comunicazi­one a opera del cancellier­e, soluzione che si può applicare per analogia al rito generale del lavoro in base all’articolo 429 del Codice di procedura civile.

Invece la legge Fornero ha introdotto un rito specifico e l’articolo 1, comma 57, della legge stabilisce che «la sentenza, completa di motivazion­e, deve essere depositata in cancelleri­a entro dieci giorni dall’udienza di discussion­e». Secondo i giudici di Cassazione «non è richiamata, almeno espressame­nte, la possibilit­à di definire il giu- dizio con la cosiddetta “sentenza contestual­e” di cui all’articolo 429 primo comma del codice di procedura civile». Di conseguenz­a non si può far partire il termine di 30 giorni per presentare ricorso dal momento della lettura della sentenza in aula.

Il giudice della Corte d’appello, nel caso specifico, avrebbe dovuto verificare se e quando la decisione fosse stata comunicata o notificata. Inoltre, in mancanza di questi passaggi, avrebbe dovuto applicare il termine di sei mesi previsto dall’articolo 327 del codice di procedura civile e richiamato dall’articolo 1, comma 61, della legge 92/2012.

LA PARTICOLAR­ITÀ La legge 92/2012 fornisce indicazion­i precise Non si possono applicare le regole generali del Codice di procedura civile

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