Per il reclamo non vale la lettura
Il termine non può partire dalla pronuncia della sentenza in aula
Nel rito Fornero non si può ritenere che la lettura della sentenza in aula sostituisca la comunicazione o notificazione della decisione ai fini del calcolo del termine entro cui presentare reclamo in Corte d’appello. L’indicazione è contenuta nella sentenza della Cassazione 17211/2016 depositata ieri, con cui si è ribaltata una decisione presa dalla Corte d’appello di Ancona.
Quest’ultima, infatti, ha ritenuto inammissibile il reclamo presentato da un’azienda nei confronti di una sentenza del tribunale di Fermo che ha dichiarato illegittimo un licenziamento. Secondo il giudice di secondo grado il reclamo è stato presentato oltre i 30 giorni previsti dall’articolo 1, comma 58, della legge 92/2012. Quest’ultimo stabilisce che «contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore».
Secondo l’azienda, che ha fatto ricorso in Cassazione, la Corte territoriale ha equiparato la comunicazione della sentenza a carico della cancelleria, o la notificazione della stessa a opera della controparte, alla lettura in aula, che peraltro non è prevista dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 92/2012.
La Suprema corte ha accolto il reclamo, argomentando che al rito Fornero non si possono applicare le regole generali se non per integrare delle lacune normative. Seguendo questo ragionamento, va escluso che si possa applicare quanto previsto dall’articolo 281 sexies del Codice di procedura civile per cui la lettura della sentenza in udienza e la sua sottoscrizione del verbale da parte del giudice equivalgono alla pubblicazione e alla comunicazione a opera del cancelliere, soluzione che si può applicare per analogia al rito generale del lavoro in base all’articolo 429 del Codice di procedura civile.
Invece la legge Fornero ha introdotto un rito specifico e l’articolo 1, comma 57, della legge stabilisce che «la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione». Secondo i giudici di Cassazione «non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giu- dizio con la cosiddetta “sentenza contestuale” di cui all’articolo 429 primo comma del codice di procedura civile». Di conseguenza non si può far partire il termine di 30 giorni per presentare ricorso dal momento della lettura della sentenza in aula.
Il giudice della Corte d’appello, nel caso specifico, avrebbe dovuto verificare se e quando la decisione fosse stata comunicata o notificata. Inoltre, in mancanza di questi passaggi, avrebbe dovuto applicare il termine di sei mesi previsto dall’articolo 327 del codice di procedura civile e richiamato dall’articolo 1, comma 61, della legge 92/2012.
LA PARTICOLARITÀ La legge 92/2012 fornisce indicazioni precise Non si possono applicare le regole generali del Codice di procedura civile