Più tutele sui campi elettromagnetici
L’Italia si adegua all’Europa ed emana più rigorose disposizioni a protezione dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
Il decreto legislativo 159/2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto e in vigore dal prossimo 2 settembre, recepisce la direttiva 2013/35/Ue con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione dei lavoratori, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi, per quanto tale esposizione sia un rischio complesso e interessi trasversalmente una molteplicità di attività.
Infatti i campi elettromagnetici possono riguardare, per esempio, le motrici ferroviarie, le industrie elettroniche, l’incollaggio del legno e dei manufatti di plastica, il trattamento dei materiali metallici, le apparecchiature biomediche presso le strutture sanitarie (magnetoterapia, marconiterapia radarterapia, elettrobisturi, tomografia, risonanza magnetica), i varchi magnetici per il controllo degli accessi e i metal detector e altro ancora.
Il decreto legislativo sostituisce interamente il Capo IV del Titolo VIII (che tratta delle protezioni da agenti fisici) del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché il corrispondente allegato XXXVI.
Le sostanziali novità riguardano: l’indicazione delle grandezze fisiche contenute nel citato allegato, l’obbligo del datore di lavoro di assicurare che l’esposizione degli addetti ai campi elettromagnetici non superi i valori indicati nell’allegato, l’obbligo di adottare specifiche misure al fine di normalizzare la situazione, qualora uno dei valori sia superato. Verificandosi tale ultima circostanza, il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di darne comunicazione all’organo di vigilanza competente, mediante una specifica relazione tecnica-protezionistica.
Ulteriori novità riguardano la procedura di valutazione dei rischi. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici tenendo conto anche delle linee guida, delle buone prassi e delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dagli stessi fabbricanti e distributori delle attrezzature comportanti il rischio in questione. Viene altresì stabilito l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di prestare particolare attenzione, sempre nell’ambito della valutazione dei rischi, alla frequenza, al livello, alla durata e al tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e al volume del luogo di lavoro, tenendo anche conto delle misure riferite a specifici gruppi di dipendenti (per esempio chi porta dispositivi medici). Sono previsti, inoltre, una apposita segnaletica e l’uso di specifici dispositivi di protezione individuale.
In relazione al risultato della valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà informare e formare i dipendenti sui pericoli propri dei campi elettromagnetici. Valutazione e misure di prevenzione saranno aggiornate nel caso in cui il lavoratore riferisca la comparsa di sintomi transitori.
Con un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, potrà essere prevista la facoltà ,per il datore di lavoro, di derogare, in presenza di motivate circostanze, al rispetto dei valori limite di esposizione.
LE MODIFICHE Oltre ai parametri da rispettare vengono aggiornate le procedure, preventive e di monitoraggio, a carico del datore di lavoro