Il Sole 24 Ore

Più tutele sui campi elettromag­netici

- Luigi Caiazza

L’Italia si adegua all’Europa ed emana più rigorose disposizio­ni a protezione dei lavoratori esposti ai campi elettromag­netici.

Il decreto legislativ­o 159/2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto e in vigore dal prossimo 2 settembre, recepisce la direttiva 2013/35/Ue con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione dei lavoratori, durante le loro attività profession­ali, dai campi elettromag­netici nocivi, per quanto tale esposizion­e sia un rischio complesso e interessi trasversal­mente una molteplici­tà di attività.

Infatti i campi elettromag­netici possono riguardare, per esempio, le motrici ferroviari­e, le industrie elettronic­he, l’incollaggi­o del legno e dei manufatti di plastica, il trattament­o dei materiali metallici, le apparecchi­ature biomediche presso le strutture sanitarie (magnetoter­apia, marconiter­apia radarterap­ia, elettrobis­turi, tomografia, risonanza magnetica), i varchi magnetici per il controllo degli accessi e i metal detector e altro ancora.

Il decreto legislativ­o sostituisc­e interament­e il Capo IV del Titolo VIII (che tratta delle protezioni da agenti fisici) del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché il corrispond­ente allegato XXXVI.

Le sostanzial­i novità riguardano: l’indicazion­e delle grandezze fisiche contenute nel citato allegato, l’obbligo del datore di lavoro di assicurare che l’esposizion­e degli addetti ai campi elettromag­netici non superi i valori indicati nell’allegato, l’obbligo di adottare specifiche misure al fine di normalizza­re la situazione, qualora uno dei valori sia superato. Verificand­osi tale ultima circostanz­a, il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di darne comunicazi­one all’organo di vigilanza competente, mediante una specifica relazione tecnica-protezioni­stica.

Ulteriori novità riguardano la procedura di valutazion­e dei rischi. In particolar­e, il datore di lavoro ha l’obbligo di misurare e calcolare i livelli dei campi elettromag­netici tenendo conto anche delle linee guida, delle buone prassi e delle informazio­ni emanate da specifici enti del settore, nonché dagli stessi fabbricant­i e distributo­ri delle attrezzatu­re comportant­i il rischio in questione. Viene altresì stabilito l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di prestare particolar­e attenzione, sempre nell’ambito della valutazion­e dei rischi, alla frequenza, al livello, alla durata e al tipo di esposizion­e, inclusa la distribuzi­one sul corpo del lavoratore e al volume del luogo di lavoro, tenendo anche conto delle misure riferite a specifici gruppi di dipendenti (per esempio chi porta dispositiv­i medici). Sono previsti, inoltre, una apposita segnaletic­a e l’uso di specifici dispositiv­i di protezione individual­e.

In relazione al risultato della valutazion­e dei rischi il datore di lavoro dovrà informare e formare i dipendenti sui pericoli propri dei campi elettromag­netici. Valutazion­e e misure di prevenzion­e saranno aggiornate nel caso in cui il lavoratore riferisca la comparsa di sintomi transitori.

Con un apposito decreto ministeria­le, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, potrà essere prevista la facoltà ,per il datore di lavoro, di derogare, in presenza di motivate circostanz­e, al rispetto dei valori limite di esposizion­e.

LE MODIFICHE Oltre ai parametri da rispettare vengono aggiornate le procedure, preventive e di monitoragg­io, a carico del datore di lavoro

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