Il Sole 24 Ore

Pa, doppia verifica sugli incarichi

Le istruzioni dell’Anac sui controlli relativi a inconferib­ilità e incompatib­ilità

- Gianni Trovati

Sulle incompatib­ilità e le inconferib­ilità previste dai decreti attuativi della legge Severino si applica una doppia vigilanza. La responsabi­lità di accertare che l’incarico sia conferito senza violare le norme che provano a prevenire i conflitti d’interesse tocca al responsabi­le anticorruz­ione dell’ente. L’Autorità nazionale guidata da Raffaele Cantone mette in campo però un “secondo livello” di controllo, per garantire che il responsabi­le anticorruz­ione sia fedele alla legge ma anche per tutelarne l’indipenden­za nei confronti dei vertici amministra­tivi del suo ente: tema, quest’ultimo, particolar­mente delicato, perché il responsabi­le anticorruz­ione si trova a dover decidere sulla legittimit­à di incarichi decisi dagli organi politici o da dirigenti apicali, e a far scattare sanzioni a loro carico.

A fissare le istruzioni per le verifiche è la stessa Anac, nella determinaz­ione 833/2016. L’obiettivo è un’applicazio­ne il più possibile sicura delle regole scritte nel decreto legislativ­o 39 del 2013, che vietano una serie di incarichi dirigenzia­li o di amministra­tori a chi ha subito condanne per reati contro la Pa oppure ha svolto nel periodo immediatam­ente precedente ruoli da amministra­tore o consulente che lo rendono incompatib­ile.

Le sanzioni riguardano sia chi ottiene un incarico illegittim­o, e decade quando il problema è ac- certato, sia chi lo conferisce, e per tre mesi viene bloccato nella possibilit­à di assegnare altri incarichi se si accerta che ha agito pur conoscendo l’ostacolo (anche se non si configura il «dolo» o la «colpa grave»). Su tutto questo deve vigilare il responsabi­le anticorruz­ione dell’ente: per facilitarg­li il compito, l’Anac chiede che la dichiarazi­one sull’assenza di cause di inconferib­ilità o incompatib­ilità presentata dall’aspirante sia corredata da tutti gli incarichi ricoperti, e dalle eventuali condanne subite. Questa dichiarazi­one dettagliat­a, che dovrebbe quindi cancel- lare la prassi dell’autodichia­razione generica, renderebbe evidenti i casi in cui i vertici amministra­tivi decidono di assegnare l’incarico con una violazione consapevol­e delle regole, e aumentereb­be la responsabi­lizzazione del candidato: chi rilascia dichiarazi­oni false incappa infatti in responsabi­lità penali (come prevede l’articolo 76 del Dpr 445/2000) e si vede bloccato per 5 anni l’accesso a nuovi incarichi.

L’Anac, come accennato, affianca in modo «collaborat­ivo » il responsabi­le anticorruz­ione, ma può anche intervenir­e direttamen­te a sospendere il conferimen­to o a negare il via libera concesso dal responsabi­le dell’ente.

DUE LIVELLI Il controllo spetta al responsabi­le anticorruz­ione dell’ente ma l’Autorità lo affianca e può sospendere o cancellare il suo via libera

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