Il Sole 24 Ore

No al mutuo con Isc ingannevol­e

Il Tribunale di Tivoli sospende l’esecutivit­à su un prestito ipotecario

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È nulla la clausola del mutuo che riporta un Indicatore sintetico di costo ( Isc) inferiore a quello reale. Questo il principio che ha portato il Tribunale di Tivoli ( giudice Maria Luisa Messa) a emettere, il 19 luglio scorso, un’ordinanza con cui ha sospeso la provvisori­a esecutivit­à del mutuo erogato da una banca a due clienti.

la vicenda

Nel 2005 i clienti stipulavan­o con un istituto di credito un mutuo di 70mila euro in cui era indicato un Isc del 4,73 per cento. Nel corso del tempo, però, i mutuatari iniziavano a non essere più in grado di pagare alcune rate portando così la banca a iniziare nel 2016 l’azione esecutiva contro i clienti per l’importo residuo di 43mila euro. I clienti si opponevano davanti al Tribunale di Tivoli contestand­o la violazione da parte della banca della normativa in termini di tra- sparenza bancaria. In particolar­e, gli opponenti (ponendo a fondamento delle proprie contestazi­oni una perizia della Gmb finance solutions) deducevano che l’Isc pubblicizz­ato al tempo del rogito notarile da parte della banca ( appunto, il 4,73%) sarebbe stato inferiore rispetto a quello effettivam­ente applicato al contratto di mutuo (4,81%), in esplicita violazione dell’articolo 117 del Testo unico bancario ( Tub) e alle normative in tema di pubblicità dei tassi.

il provvedime­nto

L’ordinanza del Tribunale di Tivoli ha provvisori­amente dato ragione ai clienti ( il giudizio proseguirà fino a sentenza) sulla base del fatto che questi hanno dimostrato la diversità del tasso sulla base di una perizia di parte e che questa circostanz­a non è stata specificat­amente contestata dalla banca. Il giudice, esprimendo principi più volte espressi dall’Arbitro bancario finanziari­o e dalla giurisprud­enza (da ultimi Abf, Collegio di coordiname­nto numero 1430 del 2016; collegio di Napoli numero 3020 del 2016; Tribunale di Chieti numero 230 del 2015), ha quindi ritenuto di dover applicare al mutuo il comma 6 dell’articolo 117 Tub ( « sono nulle e si consideran­o non apposte le clausole contrattua­li di rinvio agli usi per la determinaz­ione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevol­i per i clienti di quelli pubblicizz­ati » ) demandando a un consulente d'ufficio ( Ctu) il ricalcolo del dovuto.

le conseguenz­e per la clientela

La discrasia tra l’Isc dichiarato dalla banca e quello effettivo è un fenomeno numericame­nte in crescita ( ne sono prova le diverse pronunce al riguardo) con la conseguenz­a che i clienti dovranno far verificare dai propri periti anche questo aspetto, al fine di accertare la regolarità dei propri mutui. In caso di difformità si dovrebbe applicare un tasso normalment­e più basso ( il valore minimo dei BoT, Buoni ordinari del Tesoro, registrato nei dodici mesi precedenti lo svolgiment­o delle operazioni).

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