Rate non pagate, istanza entro il 20 ottobre
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ier i la legge 160 che converte il Dl 113/2016 - Il contr ibuente può decidere anche una nuova durata del piano Basta la domanda fino a 60mila euro - Decade chi non versa una quota (Entrate) o due (Equitalia)
Scade il prossimo 20 ottobre il termine per presentare l’istanza per il ripristino delle dilazioni scadute con Equitalia e con
l'Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale numero 194 di ieri della legge 160 di conversione del Dl 113/2016 (che entra in vigore oggi), trova attuazione l’ennesima rimessione in termini ex articolo 13 bis Dl 113, che si ottiene con la semplice presentazione di una istanza (si veda il fac simile a lato) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge . Con riferimento alle dilazioni
con Equitalia, sono interessate tutte le rateazioni scadute al 1° luglio scorso, sia quelle ante riforma del Dlgs 156/2015, sia quelle post riforma. Vi rientrano anche le maxi dilazioni di 10 anni. Non rileva la natura del debito verso Equitalia, che può essere tributario o non (ad esempio contributi previdenziali). Non è necessario versare nulla alla data di presentazione della domanda. Dalla lettura del fac simile di istanza, si desume che la durata del nuovo piano è decisa dal contribuente e non dipende dal piano originario. La presentazione della domanda inibisce l’attivazione di nuove procedure esecutive. Per quelle in corso, il blocco consegue al pagamento della prima rata, a meno che la procedura non sia in fase terminale. In quest’ultimo caso, infatti, (ad esempio vendita al-
l’asta del bene con esito positivo) la domanda non produce alcun effetto. Non possono inoltre essere dilazionate le somme che sono state oggetto di segnalazione da parte di pubbliche amministrazioni, ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Per queste, pertanto, non si sfugge al pignoramento da parte di Equitalia. Non possono inoltre essere iscritti né fermi amministrativi sui veicoli né ipoteche, ma restano salvi quelli già iscritti. Si decade dalla dilazione straordinaria con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Il termine per la presentazione dell’istanza è previsto a pena di decadenza, ragion per cui anche un solo giorno di ritardo la rende inammissibile.
La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con
l’Agenzia delle entrate relative ad acquiescenze ad accertamenti nonché ad accertamenti con adesione, decadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento. Può quindi trattarsi sia di imposte sui redditi che di Iva e registro. Non dovrebbero invece essere comprese le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare 13/2016.
Anche per tale rimessione in termini, è sufficiente la presentazione della domanda entro la data del 20 ottobre e non occorre versare nulla prima della stessa. Le regole applicative di questa nuova sanatoria dovrebbero ritrarsi dalla citata circolare 13/2016 delle Entrate, emanata a commento della disciplina della legge di Stabilità 2016. Si tratta pertanto del ripristino della dilazione originaria che decade, secondo i criteri ordinari, con il mancato pagamento di una rata trimestrale entro la scadenza di quella immediatamente successiva. Si ricorda che in caso di decadenza ci si espone all’ulteriore sanzione del 45% sul tributo residuo. L’importo non pagato si rende inoltre immediatamente esigibile,a seguito di iscrizione a ruolo ovvero di atto di rideterminazione immediatamente esecutivo.
Accanto alle misure transitorie, la riforma contiene alcune novità a regime. Si eleva da 50.000 a 60.000 euro il limite del debito verso Equitalia al di sotto del quale la dilazione si ottiene con la mera presentazione di una domanda, senza che occorra allegare alcuna documentazione. Si estende infine alle rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della riforma del Dlgs 156/2015, la regola secondo cui, in caso di decadenza, l’importo a debito può essere nuovamente dilazionato, previo pagamento integrale della somme scadute.