Il Sole 24 Ore

Rate non pagate, istanza entro il 20 ottobre

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ier i la legge 160 che converte il Dl 113/2016 - Il contr ibuente può decidere anche una nuova durata del piano Basta la domanda fino a 60mila euro - Decade chi non versa una quota (Entrate) o due (Equitalia)

- Luigi Lovecchio

Scade il prossimo 20 ottobre il termine per presentare l’istanza per il ripristino delle dilazioni scadute con Equitalia e con

l'Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazi­one nella Gazzetta ufficiale numero 194 di ieri della legge 160 di conversion­e del Dl 113/2016 (che entra in vigore oggi), trova attuazione l’ennesima rimessione in termini ex articolo 13 bis Dl 113, che si ottiene con la semplice presentazi­one di una istanza (si veda il fac simile a lato) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge . Con riferiment­o alle dilazioni

con Equitalia, sono interessat­e tutte le rateazioni scadute al 1° luglio scorso, sia quelle ante riforma del Dlgs 156/2015, sia quelle post riforma. Vi rientrano anche le maxi dilazioni di 10 anni. Non rileva la natura del debito verso Equitalia, che può essere tributario o non (ad esempio contributi previdenzi­ali). Non è necessario versare nulla alla data di presentazi­one della domanda. Dalla lettura del fac simile di istanza, si desume che la durata del nuovo piano è decisa dal contribuen­te e non dipende dal piano originario. La presentazi­one della domanda inibisce l’attivazion­e di nuove procedure esecutive. Per quelle in corso, il blocco consegue al pagamento della prima rata, a meno che la procedura non sia in fase terminale. In quest’ultimo caso, infatti, (ad esempio vendita al-

l’asta del bene con esito positivo) la domanda non produce alcun effetto. Non possono inoltre essere dilazionat­e le somme che sono state oggetto di segnalazio­ne da parte di pubbliche amministra­zioni, ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Per queste, pertanto, non si sfugge al pignoramen­to da parte di Equitalia. Non possono inoltre essere iscritti né fermi amministra­tivi sui veicoli né ipoteche, ma restano salvi quelli già iscritti. Si decade dalla dilazione straordina­ria con il mancato pagamento di due rate anche non consecutiv­e. Il termine per la presentazi­one dell’istanza è previsto a pena di decadenza, ragion per cui anche un solo giorno di ritardo la rende inammissib­ile.

La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con

l’Agenzia delle entrate relative ad acquiescen­ze ad accertamen­ti nonché ad accertamen­ti con adesione, decadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016. Non vi sono limitazion­i in ordine alle imposte oggetto di accertamen­to. Può quindi trattarsi sia di imposte sui redditi che di Iva e registro. Non dovrebbero invece essere comprese le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazi­one giudiziale, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare 13/2016.

Anche per tale rimessione in termini, è sufficient­e la presentazi­one della domanda entro la data del 20 ottobre e non occorre versare nulla prima della stessa. Le regole applicativ­e di questa nuova sanatoria dovrebbero ritrarsi dalla citata circolare 13/2016 delle Entrate, emanata a commento della disciplina della legge di Stabilità 2016. Si tratta pertanto del ripristino della dilazione originaria che decade, secondo i criteri ordinari, con il mancato pagamento di una rata trimestral­e entro la scadenza di quella immediatam­ente successiva. Si ricorda che in caso di decadenza ci si espone all’ulteriore sanzione del 45% sul tributo residuo. L’importo non pagato si rende inoltre immediatam­ente esigibile,a seguito di iscrizione a ruolo ovvero di atto di ridetermin­azione immediatam­ente esecutivo.

Accanto alle misure transitori­e, la riforma contiene alcune novità a regime. Si eleva da 50.000 a 60.000 euro il limite del debito verso Equitalia al di sotto del quale la dilazione si ottiene con la mera presentazi­one di una domanda, senza che occorra allegare alcuna documentaz­ione. Si estende infine alle rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della riforma del Dlgs 156/2015, la regola secondo cui, in caso di decadenza, l’importo a debito può essere nuovamente dilazionat­o, previo pagamento integrale della somme scadute.

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