Il Sole 24 Ore

Vendite giudiziare poco «agevolate»

Le condizioni troppo restr ittive limitano l’impatto dei benefit fiscali

- Di Giuseppe Rebecca

pIl Governo lancia timidi e sporadici segnali per lo sviluppo del depresso mercato immobiliar­e e così ha messo in campo alcune agevolazio­ni. Ma, come vedremo, si tratta di poche cose, tra l’altro temporanee, del tutto insufficie­nti allo scopo e quindi di modesto se non addirittur­a nullo impatto sul mercato.

Il provvedime­nto che ha introdotto le agevolazio­ni è il decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazi­oni nella legge n. 49 dell’8 aprile. Sono state previste agevolazio­ni, a determinat­e condizioni, ai fini delle imposte indirette, nei trasferime­nti di immobili nelle procedure esecutive e nelle vendite fallimenta­ri. E questo per meno di un anno, scadendo al momento con il 31 dicembre 2016.

La norma consente, dal 15 aprile 2016, di assoggetta­re ad imposta di registro, ipotecarie e catastali nella complessiv­a misura di 600 euro i trasferime­nti di immobili o diritti reali tramite procedure esecutive, fallimenti compresi, a due tipi di soggetti: 1 le imprese, con l’impegno di- chiarato di rivendere tali beni entro due anni dall’acquisto ; 1 a privati, in caso di acquisto di prima casa non di lusso, da non rivendere entro cinque anni .

L’agevolazio­ne va in ogni caso esplicitam­ente richiesta .

La sanzione per le imprese, nel caso di mancata rivendita entro il termine dei due anni, è del 30% . Lo stesso per il privato, nel caso di dichiarazi­one mendace o rivendita del bene entro i cinque anni.

Il decreto legge inizialmen­te non aveva fatto alcuna distinzion­e tra soggetti acquirenti, prevedendo unicamente la de- cadenza in caso di mancata rivendita entro due anni. Dal 16 febbraio anche i privati potevano quindi acquistare beni con le agevolazio­ni, acquisto ora non più possibile.

L’agevolazio­ne per la prima casa è stata inserita nella legge di conversion­e.

L’onere quantifica­to dal decreto legge per quest’agevolazio­ne è stato quantifica­to in 220 milioni di euro (cifra che potrebbe apparire sovrastima­ta); la legge di conversion­e, pur avendo variato in modo significat­ivo la norma, non ha variato la previsione dell’onere.

Tornando alla norma, ritenendo poco frequente l’acquisto da parte di imprese che riescano a rivendere entro i due anni il bene, l’unico stimolo al mercato immobiliar­e potrebbe venire dall’acquisto di prime case dalle procedure concorsual­i. Ma, tenendo conto che il riferiment­o temporale per ottenere l’agevolazio­ne è la data del trasferime­nto formale della proprietà (che di norma in questi casi avviene dopo mesi dall’aggiudicaz­ione) e che la scadenza della misura incentivan­te è attualment­e fissata per la fine dell’anno, se ne ricava che non potranno fruirne in molti.

Quanto all’applicazio­ne della norma, l’agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n. 27/E del 13 giugno, che al punto 3.2 ha confermato quan- to già indicato dalle risoluzion­i 105/E/2011 e 112/E/2012. Così, il contribuen­te (impresa o privato) che abbia chiesto di usufruire delle agevolazio­ni e che non intenda o non possa rispettare le condizioni poste può presentare agli uffici, prima della scadenza del termine , un’istanza di rinuncia. L’unica penalizzaz­ione sarà l’applicazio­ne degli interessi, dal giorno dell’atto, al pagamento delle differenza di imposta. Scaduto invece il termine, ci sarà pur sempre la possibilit­à di ricorrere al ravvedimen­to operoso, con sanzioni ridotte.

C’è stata anche un’interrogaz­ione parlamenta­re, la n 5-8888 del 14 giugno, presentata dalla deputata Renate Gebhard. Era stato chiesto se l’impresa avrebbe potuto demolire, tra- sformare o dividere, in tutto o in parte, l’immobile prima della rivendita entro i due anni; la risposta del sottosegre­tario all’Economia, Pier Paolo Baretta, è stata positiva.

Altrettant­o positiva è stata la risposta nel caso di agevolazio­ne spettante anche a imprendito­ri agricoli .

In conclusion­e, anche questa norma, aldilà della temporanei­tà, non potrà dare importanti sviluppi al mercato immobiliar­e. E l’unica strada per vivacizzar­lo potrebbe essere quella di consentire l’intestazio­ne alle imprese, nel caso di permuta di un immobile, a tassa fissa, un po’ come avviene da tempo con le auto. Ci guadagnere­bbero le imprese, i privati e, alla fine, anche il fisco.

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