Il Sole 24 Ore

Prova «rafforzata» sui mancati pagamenti

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pL’omesso o tardivo pagamento di almeno una rata del piano di rateazione concordato sull’avviso bonario fa perdere il beneficio della rateazione e fa decorrere i termini per l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. La prova della perdita del beneficio va però data dall’Amministra­zione con il deposito in giudizio dell’intero piano rateazione e con l’analitica distinzion­e tra rate pagate e non pagate. Lo ha stabilito la Commission­e tributaria provincial­e di Agrigento con sentenza numero 2830/7/16. Una contribuen­te aveva presentato nel 2010 Unico relativo al 2009 ma non aveva pagato i tributi. In data 4 ottobre 2011 l’Amministra­zione comunica l’esito del controllo automatizz­ato e il contri- buente presenta istanza di rateazione. Paga le prime otto rate ma non la nona scadente il 31 gennaio 2014. Segue la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto al netto del versato, che viene notificato tramite cartella dal concession­ario della riscossion­e il 23 ottobre 2015. L’impatto della rata saltata Infatti l’omesso pagamento della nona rata ha provocato il mancato rispetto del piano di ammortamen­to e la contribuen­te ha perso il beneficio della rateazione e l’amministra­zione ha così potuto iscrivere a ruolo quanto ancora dovuto al netto di quanto già versato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ex comma 5 articolo 3 Dlgs 462/1997.

La ricorrente replica e contesta il valore probatorio della documentaz­ione prodotta dall’Ufficio e tratta degli archivi informatic­i in quanto privi di sottoscriz­ione da parte del funzionari­o responsabi­le che doveva attestare la paternità degli atti. La Ctp ha accolto il ricorso in quanto la documentaz­ione prodotta agli atti è una semplice estrapolaz­ione di quella presente all’Anagrafe tributaria senza alcuna paternità non essendo stata sottoscrit­ta dal funzionari­o responsabi­le; inoltre, il piano di ammortamen­to indica solo le rate pagate e non il numero complessiv­o delle rate stesse, senza il quale non si può desumere il mancato adempiment­o della rata successiva all’ultima pagata. D’altra parte, invece, l’amministra­zione può far decorrere il termine iniziale decadenzia­le per la tempestiva iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute dal mancato adempiment­o dell’ultima rata.

Notificazi­one dell’avviso

Da sottolinea­re, infine, sul fronte termini che ve ne sono di due categorie: a) i termini per la “formazione” dell’avviso bonario (cosiddetto “controllo automatizz­ato”), di cui al comma 1 dell’articolo 36-bis del Dpr 29 settembre 1973, numero 600 (entro l’inizio del periodo di presentazi­one delle dichiarazi­oni all’anno successivo), tra l’altro non rispettati, perché l’avviso bonario è stato notificato il 4 ottobre 2011 rispetto al termine ultimo del 1 maggio 2011; b) i termini per la “notificazi­one” dell’avviso bonario trasfuso in ruolo (cosiddetta “iscrizione a ruolo”), che risultano essere diversi a seconda della presentazi­one o meno dell’istanza di rateazione.

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