Prova «rafforzata» sui mancati pagamenti
pL’omesso o tardivo pagamento di almeno una rata del piano di rateazione concordato sull’avviso bonario fa perdere il beneficio della rateazione e fa decorrere i termini per l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. La prova della perdita del beneficio va però data dall’Amministrazione con il deposito in giudizio dell’intero piano rateazione e con l’analitica distinzione tra rate pagate e non pagate. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Agrigento con sentenza numero 2830/7/16. Una contribuente aveva presentato nel 2010 Unico relativo al 2009 ma non aveva pagato i tributi. In data 4 ottobre 2011 l’Amministrazione comunica l’esito del controllo automatizzato e il contri- buente presenta istanza di rateazione. Paga le prime otto rate ma non la nona scadente il 31 gennaio 2014. Segue la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto al netto del versato, che viene notificato tramite cartella dal concessionario della riscossione il 23 ottobre 2015. L’impatto della rata saltata Infatti l’omesso pagamento della nona rata ha provocato il mancato rispetto del piano di ammortamento e la contribuente ha perso il beneficio della rateazione e l’amministrazione ha così potuto iscrivere a ruolo quanto ancora dovuto al netto di quanto già versato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ex comma 5 articolo 3 Dlgs 462/1997.
La ricorrente replica e contesta il valore probatorio della documentazione prodotta dall’Ufficio e tratta degli archivi informatici in quanto privi di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile che doveva attestare la paternità degli atti. La Ctp ha accolto il ricorso in quanto la documentazione prodotta agli atti è una semplice estrapolazione di quella presente all’Anagrafe tributaria senza alcuna paternità non essendo stata sottoscritta dal funzionario responsabile; inoltre, il piano di ammortamento indica solo le rate pagate e non il numero complessivo delle rate stesse, senza il quale non si può desumere il mancato adempimento della rata successiva all’ultima pagata. D’altra parte, invece, l’amministrazione può far decorrere il termine iniziale decadenziale per la tempestiva iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute dal mancato adempimento dell’ultima rata.
Notificazione dell’avviso
Da sottolineare, infine, sul fronte termini che ve ne sono di due categorie: a) i termini per la “formazione” dell’avviso bonario (cosiddetto “controllo automatizzato”), di cui al comma 1 dell’articolo 36-bis del Dpr 29 settembre 1973, numero 600 (entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni all’anno successivo), tra l’altro non rispettati, perché l’avviso bonario è stato notificato il 4 ottobre 2011 rispetto al termine ultimo del 1 maggio 2011; b) i termini per la “notificazione” dell’avviso bonario trasfuso in ruolo (cosiddetta “iscrizione a ruolo”), che risultano essere diversi a seconda della presentazione o meno dell’istanza di rateazione.