Sistema di garanzia con un patrimonio globale di 20 miliardi
pLe disposizioni attuative della riforme del credito cooperativo emanate a metà luglio dalla Banca d'Italia, oltre ad attribuire poteri molto ampi alla capogruppo e a stringere al lumicino l'autonomia delle Bcc, contengono anche elementi di innovazione. L'aspetto più interessante, da questo punto di vista, è il sistema di garanzia in solido che consentirà all'insieme delle circa 340 banche (numero destinato a scendere rapidamente con i processi di aggregazione) di mettere a fattor comune un patrimonio complessivo da circa 20 miliardi. È il primo sistema di garanzia in solido ad essere varato sotto la vigilanza unica europea e andrà comunque sperimentato.
«Sua caratteristica fondamentale - si spiega nelle disposizioni - è di essere una cross guarantee che impegna reciprocamente tutte le banche aderenti, sia in senso verticale (dalla capogruppo alle Bcc e viceversa) sia in senso orizzontale (le Bcc fra loro)». La garanzia ha valenza esterna, in favore dei creditori in caso di inadempimento di obbligazioni di una banca aderente, sia interna come meccanismo di supporto finanziario intragruppo finalizzato a prevenire l'insolvenza e l'illiquidità di ciascuna banca. Da questo ultimo punto di vista rileva «la capacità di mettere prontamente a disposizione della capogruppo le risorse finanziarie impegnate dalle aderenti». Questa messa a disposizione si attua eliminando gli ostacoli «al trasferimento di risorse nell'ambito del gruppo » . E con la costituzione di «buffer di capitale e di liquidità presso la capogruppo, da utilizzare per misure di sostegno infragruppo». In alternativa, le risorse ex ante possono essere costituite anche in forma di patrimoni separati presso la capogruppo. Ogni banca dovrà contribuire ai questi «fondi prontamente disponibili» in proporzione ai propri ratio patrimoniali e nel limite del capitale libero. Altro aspetto fondamentale della garanzia in solido è la possibilità di intervento della capogruppo per ripatrimonializzare le banche in difficoltà. Questa azione viene espletata attraverso «l'emissione da parte delle Bcc e la sottoscrizione da parte della capogruppo di azioni di finanziamento computabili come Cet1 della banca emittente». Le disposizioni fissano i casi in cui queste azioni sono obbligatoriamente emesse e sottoscritte; i diritti di governance riconosciuti alla capogruppo idonei «a conseguire il controllo azionario della Bcc sovvenuta»; le «condizionalità a carico della Bcc sovvenuta, finalizzate a promuoverne il risanamento e il ritorno all'ordinario funzionamento di una cooperativa bancaria».