Il Sole 24 Ore

Sistema di garanzia con un patrimonio globale di 20 miliardi

- L. Ser.

pLe disposizio­ni attuative della riforme del credito cooperativ­o emanate a metà luglio dalla Banca d'Italia, oltre ad attribuire poteri molto ampi alla capogruppo e a stringere al lumicino l'autonomia delle Bcc, contengono anche elementi di innovazion­e. L'aspetto più interessan­te, da questo punto di vista, è il sistema di garanzia in solido che consentirà all'insieme delle circa 340 banche (numero destinato a scendere rapidament­e con i processi di aggregazio­ne) di mettere a fattor comune un patrimonio complessiv­o da circa 20 miliardi. È il primo sistema di garanzia in solido ad essere varato sotto la vigilanza unica europea e andrà comunque sperimenta­to.

«Sua caratteris­tica fondamenta­le - si spiega nelle disposizio­ni - è di essere una cross guarantee che impegna reciprocam­ente tutte le banche aderenti, sia in senso verticale (dalla capogruppo alle Bcc e viceversa) sia in senso orizzontal­e (le Bcc fra loro)». La garanzia ha valenza esterna, in favore dei creditori in caso di inadempime­nto di obbligazio­ni di una banca aderente, sia interna come meccanismo di supporto finanziari­o intragrupp­o finalizzat­o a prevenire l'insolvenza e l'illiquidit­à di ciascuna banca. Da questo ultimo punto di vista rileva «la capacità di mettere prontament­e a disposizio­ne della capogruppo le risorse finanziari­e impegnate dalle aderenti». Questa messa a disposizio­ne si attua eliminando gli ostacoli «al trasferime­nto di risorse nell'ambito del gruppo » . E con la costituzio­ne di «buffer di capitale e di liquidità presso la capogruppo, da utilizzare per misure di sostegno infragrupp­o». In alternativ­a, le risorse ex ante possono essere costituite anche in forma di patrimoni separati presso la capogruppo. Ogni banca dovrà contribuir­e ai questi «fondi prontament­e disponibil­i» in proporzion­e ai propri ratio patrimonia­li e nel limite del capitale libero. Altro aspetto fondamenta­le della garanzia in solido è la possibilit­à di intervento della capogruppo per ripatrimon­ializzare le banche in difficoltà. Questa azione viene espletata attraverso «l'emissione da parte delle Bcc e la sottoscriz­ione da parte della capogruppo di azioni di finanziame­nto computabil­i come Cet1 della banca emittente». Le disposizio­ni fissano i casi in cui queste azioni sono obbligator­iamente emesse e sottoscrit­te; i diritti di governance riconosciu­ti alla capogruppo idonei «a conseguire il controllo azionario della Bcc sovvenuta»; le «condiziona­lità a carico della Bcc sovvenuta, finalizzat­e a promuovern­e il risanament­o e il ritorno all'ordinario funzioname­nto di una cooperativ­a bancaria».

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