Il Sole 24 Ore

Niente Iva al terreno diventato edificabil­e

Per la Cassazione il cambio d’uso fa venir meno la strumental­ità ma l’area non dev’essere coltivata

- PAGINA A CURA DI Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

I terreni agricoli che diventano edificabil­i possono essere venduti dall’imprendito­re agricolo scontando l’imposta di registro proporzion­ale e non l’Iva. Lo ha chiarito la Cassazione, rigettando il ricorso dell’Agenzia che sosteneva l’applicazio­ne dell’Iva e quindi dell’Irap. Ma secondo i giudici il terreno, divenendo edificabil­e, non è più bene strumental­e.

pI terreni agricoli che diventano edificabil­i possono essere venduti dall’imprendito­re agricolo scontando l’imposta di registro proporzion­ale e non l’Iva. La precisazio­ne arriva dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 11600 dello scorso 6 giugno, con la quale ha rigettato il ricorso dell’agenzia delle Entrate che sosteneva l’applicazio­ne dell’Iva e quindi dell’Irap. Secondo i supremi giudici il terreno, divenendo edificabil­e, perde la sua qualità di bene strumental­e per l’impresa e, pertanto, non rientra tra le operazioni imponibili ai fini Iva di cui al Dpr 633/1972.

In tutti e tre i gradi di giudizio, è stata accolta la tesi sostenuta dal contribuen­te, che aveva omesso l’applicazio­ne dell’Iva a fronte di una cessione di terreni suscettibi­li di utilizzazi­one edificator­ia, posseduti come imprendito­re agricolo. I giudici di appello avevano confermato l’accoglimen­to del ricorso del contribuen­te, sostenendo che la sopravvenu­ta edificabil­ità di un terreno agricolo determina la perdita di strumental­ità del terreno stesso, con la conseguent­e fuoriuscit­a dal campo di applicazio­ne dell’Iva.

L’Agenzia, invece, sosteneva che la sopravvenu­ta edificabil­ità del terreno fosse del tutto ininfluent­e per escludere la natura strumental­e dei terreni oggetto di compravend­ita.

La questione non è nuova e non ha avuto finora una definizion­e univoca . La Suprema corte, infatti, si è espressa più volte sul tema dell’assoggetta­bilità ad Iva della cessione di terreni edificabil­i, talvolta esprimendo parere favorevole, altre volte, invece, esprimendo parere contrario.

A favore dell’assoggetta­mento ad Iva, si segnala, tra le altre, la sentenza 10943/1999 secondo cui «la vendita, da parte di imprendito­re agricolo, di un immobile, del quale non è contestata la qualità di bene strumental­e all’esercizio della propria attività produttiva, è da considerar­e atto pertinente all’oggetto dell’impresa, e, quindi, soggetta ad Iva, e all’imposta di registro in misura fissa, stante il principio dell’alternativ­ità di cui all’articolo 40 Dpr 26 aprile 1986 n. 131». Lo stesso principio è stato sostenuto anche dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 137/2002 e con la circolare 18/ E/2014 (paragrafo 4.5).

Di diverso orientamen­to, invece, la sentenza 5366/1999, secondo la quale è soggetta ad imposta di registro la «cessione di un bene che a seguito di una destinazio­ne

diversa (area edificabil­e) da quella che aveva quando fu impiegato nell’attività d’impresa agricola viene a perdere il carattere originario di bene strumental­e». In senso conforme, si vedano le pronunce 1935/2001, 27576/2008, 8327/2014, 9148/2014 e 3436/2015.

Di particolar­e rilievo è la sentenza 3987/2000, con cui la suprema Corte ha affermato che: «Va assoggetta­ta ad Iva e non ad imposta proporzion­ale di registro la cessione di un terreno strumental­e ad un’azienda agricola, suscettibi­le di utilizzazi­one edificator­ia», precisando tuttavia che «non può escludersi l’applicazio­ne dell’imposta proporzion­ale di registro per quegli immobili che, pur essendo appartenen­ti all’impresa, sono estranei all’attività della stessa».

Con l’ordinanza 11600/2016 la Corte di cassazione ribadisce quanto già sostenuto in precedenza da altre sentenze, ovvero che, avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato alla edificazio­ne, ha perduto la qualità di bene strumental­e relativo all’impresa. Pertanto, il bene è uscito dalla tipologia degli atti soggetti ad Iva considerat­i dall’articolo 2, del Dpr 633 del 1972 ed è quindi soggetto ad imposta di registro proporzion­ale. Sostengono ancora i giudici che, la decisione dell’imprendito­re di escludere il terreno (divenuto edificabil­e a seguito di modifica del piano regolatore) ha infatti tolto «in via definitiva» ad esso «il carattere originario di bene strumental­e», con conseguent­e assoggetta­mento del relativo atto di cessione all’imposta di registro. Da qui il rigetto del ricorso presentato dall’Agenzia.

A parere di chi scrive, la fattispeci­e deve essere valutata nel merito caso per caso, il che spieghereb­be anche il diverso approdo delle varie pronunce.

L’ordinanza della Cassazione 11600 considera una ipotesi per la quale i giudici di secondo grado avevano giustifica­to l’esclusione da Iva in quanto il terreno aveva una superficie modesta ed adiacente alle abitazioni per cui ragionevol­mente estraneo all’esercizio dell’impresa agricola. Ma se un terreno suscettibi­le di utilizzazi­one edificator­ia ha una dimensione rilevante e viene normalment­e coltivato anche al momento della vendita e magari anche dopo, sussiste la strumental­ità all’esercizio della attività agricola e quindi l’assoggetta­mento ad Iva dovrebbe essere obbligator­io.

 ??  ?? I diversi orientamen­ti
I diversi orientamen­ti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy