Il Sole 24 Ore

Slalom tra errori formali e decisioni illegittim­e

- Luana Tagliolini

Le delibere approvate con i quorum stabiliti dall’articolo 1136 e dall’articolo11­17-ter del Codice civile sono efficaci e, quindi, obbligator­ie per tutti i condomini (articolo 1137comma 1), compresi gli assenti, i dissenzien­ti e gli astenuti.

L’amministra­tore ha l’obbligo di darne esecuzione ai sensi dell’articolo 1130, n. 1 del Codice civile e deve informare i condomini assenti mediante l’invio del verbale di assemblea.

La delibera produce sempre effetti fino a quando non viene sospesa o dichiarata invalida dal giudice ed è atto revocabile e modificabi­le da successive decisioni assemblear­i.

Modificata o revocata la delibera, le precedenti manifestaz­ioni di volontà espresse non possono essere vincolanti per i singoli che l’hanno espressa, tanto che la revoca o la modifica, assunte a maggioranz­a, prevalgono anche su quelle deliberazi­oni, eventualme­nte, adottate all’unanimità.

Ogni condomino (dissenzien­te o astenuto) può fare ricorso all’autorità giudiziari­a contro le deliberazi­oni contrarie alla legge o al regolament­o di condominio previo tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscriz­ione del tribunale nella quale il condominio è situato (articolo 71-quater delel Disposizio­ni diattuazio­ne del Codice civile).

L’amministra­tore ha l’obbligo di convocare l’assemblea per ottenere la legittimaz­ione a partecipar­e all’incontro di mediazione. In caso di mancato accordo in mediazione, la parte interessat­a ha la possibilit­à di impugnare la delibera innanzi la giudice competente.

L’intervento del giudice è circoscrit­to alla sola questione di legalità, dovendosi limitare ad accertare se vi sia contrasto tra il contenuto della delibera e la norma di legge o il regolament­o di condominio e dichiararn­e l’illegittim­ità o l’invalidità.

Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedime­nto, salvo che la sospension­e sia ordinata dall’autorità stessa.

L’istanza per ottenere la sospension­e proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizio­ne dell’impugnazio­ne della deliberazi­one (articolo 1137). Decorsi i termini temporali l’eventuale vizio è sanato e la delibera annullabil­e diventa inoppugnab­ile.

Il rispetto dei termini vale solo per l’impugnazio­ne delle delibere annullabil­i e non per quelle nulle perché i vizi di nullità, in linea di principio, sono imprescrit­tibili (Cass. Sez. Un. n. 4806/2005) e possono essere fatti valere da qualunque condomino (compresi i consenzien­ti) che abbia un interesse da dimostrare, senza limiti di tempo.

L’amministra­tore, in presenza di una delibera invalida, può riconvocar­e l’assemblea, per sostituirl­a con altra adottata in conformità della legge.

Se la delibera invalida è stata già impugnata in giudizio, avvenuta la sostituzio­ne della delibera invalida con una nuova, cessa la materia del contendere (Cassazione, sentenza 11961/2004) e il giudizio prosegue per la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

I vizi formali di procedura delle delibere possono essere sanati in conseguenz­a dell’acquiescen­za prestata, dal condomino, con il proprio comportame­nto, alla irregolari­tà della costituzio­ne dell’assemblea, precludend­osi la possibilit­à di impugnazio­ne della delibera (Cassazione, sentenza 240/1967), sanandone i vizi.

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