Il Sole 24 Ore

ISCRIZIONE VIES: DISACCORDO TRA ENTRATE E CORTE UE

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Ho presentato domanda di iscrizione al Vies a gennaio 2016, anche se ho compiuto operazione acquisti intracomun­itari nell’anno 2015, per le quali ho provveduto a presentare le dichiarazi­oni Intrastat: è possibile far rettificar­e la data di iscrizione al Vies al 2015?

F.P. – SORA

L’agenzia delle Entrate si è sempre espressa in termini negativi circa la possibilit­à di sanare gli effetti di una mancata iscrizione al Vies, così come esposta nella fattispeci­e in esame. Si rammenta, in particolar­e, la risoluzion­e n. 42/E del 27 aprile 2012 dell’agenzia delle Entrate nella quale, richiamand­o la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, è ribadito che l’inclusione nell’archivio Vies è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomun­itarie, ovvero, in caso di esclusione o revoca dal registro, la contropart­e comunitari­a, non avendo modo di riscontrar­e la soggettivi­tà passiva Iva del cedente/prestatore o del cessionari­o/committent­e italiano nel Vies, dovrebbe esimersi dal qualificar­e fiscalment­e l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomun­itari. Pertanto, prosegue il documento di prassi, eventuali cessioni o prestazion­i intracomun­itarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell’archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggetta­te ad imposizion­e in Italia, con i conseguent­i riflessi, anche di natura sanzionato­ria ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Peraltro, la giurisprud­enza comunitari­a ritiene, al contrario, che la mancata iscrizione nell’archivio Vies del soggetto comunitari­o non faccia venire meno la sua qualifica di soggetto passivo Iva. Così stabilisce infatti la sentenza C–273/11, emessa in data 6 settembre 2012, con la quale la Corte di giustizia Ue ha messo in dubbio la posizione dell’agenzia delle Entrate italiana che nega la possibilit­à di effettuare, da parte del soggetto passivo Iva, operazioni intracomun­itarie in mancanza della preventiva iscrizione al Vies. In particolar­e, il giudice comunitari­o, esprimendo­si in merito ad una cessione intracomun­itaria, afferma, ancorché con riferiment­o alla cancellazi­one piuttosto che alla iscrizione al Vies, che «l’esenzione di una cessione intracomun­itaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministra­zione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazi­one del numero d’identifica­zione Iva dell’acquirente che, sebbene verificata­si dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattiv­o, a una data precedente a quest’ultima». Si segnala inoltre che la Corte di cassazione, con le sentenze del 28 maggio 2007, n. 12454 e 12455, ha sottolinea­to che « … la tesi avanzata dall’Amministra­zione, secondo cui diverrebbe­ro imponibili le operazioni di cessione per il solo fatto che la società abbia omesso di indicare in fattura il codice identifica­tivo del cessionari­o estero intracomun­itario, si pone in aperto contrasto non solo con le disposizio­ni del Dl n. 331/1993 (articoli 41, comma 1, lettera a) e 50, comma 1) che non contengono tale esplicita comminator­ia, ma anche con i principi di diritto comunitari­o, secondo i quali non può la medesima operazione essere assoggetta­ta ad imposizion­e sia nel Paese di origine dei beni che in quello di destinazio­ne degli stessi, con un’inammissib­ile duplicazio­ne d’imposta» (si veda anche Corte di Giustizia Ue causa C–284/11 e causa C–324/11).

A cura di Stefano Aldovisi

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