ISCRIZIONE VIES: DISACCORDO TRA ENTRATE E CORTE UE
Ho presentato domanda di iscrizione al Vies a gennaio 2016, anche se ho compiuto operazione acquisti intracomunitari nell’anno 2015, per le quali ho provveduto a presentare le dichiarazioni Intrastat: è possibile far rettificare la data di iscrizione al Vies al 2015?
F.P. – SORA
L’agenzia delle Entrate si è sempre espressa in termini negativi circa la possibilità di sanare gli effetti di una mancata iscrizione al Vies, così come esposta nella fattispecie in esame. Si rammenta, in particolare, la risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012 dell’agenzia delle Entrate nella quale, richiamando la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, è ribadito che l’inclusione nell’archivio Vies è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero, in caso di esclusione o revoca dal registro, la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel Vies, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari. Pertanto, prosegue il documento di prassi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell’archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Peraltro, la giurisprudenza comunitaria ritiene, al contrario, che la mancata iscrizione nell’archivio Vies del soggetto comunitario non faccia venire meno la sua qualifica di soggetto passivo Iva. Così stabilisce infatti la sentenza C–273/11, emessa in data 6 settembre 2012, con la quale la Corte di giustizia Ue ha messo in dubbio la posizione dell’agenzia delle Entrate italiana che nega la possibilità di effettuare, da parte del soggetto passivo Iva, operazioni intracomunitarie in mancanza della preventiva iscrizione al Vies. In particolare, il giudice comunitario, esprimendosi in merito ad una cessione intracomunitaria, afferma, ancorché con riferimento alla cancellazione piuttosto che alla iscrizione al Vies, che «l’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione Iva dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima». Si segnala inoltre che la Corte di cassazione, con le sentenze del 28 maggio 2007, n. 12454 e 12455, ha sottolineato che « … la tesi avanzata dall’Amministrazione, secondo cui diverrebbero imponibili le operazioni di cessione per il solo fatto che la società abbia omesso di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario estero intracomunitario, si pone in aperto contrasto non solo con le disposizioni del Dl n. 331/1993 (articoli 41, comma 1, lettera a) e 50, comma 1) che non contengono tale esplicita comminatoria, ma anche con i principi di diritto comunitario, secondo i quali non può la medesima operazione essere assoggettata ad imposizione sia nel Paese di origine dei beni che in quello di destinazione degli stessi, con un’inammissibile duplicazione d’imposta» (si veda anche Corte di Giustizia Ue causa C–284/11 e causa C–324/11).
A cura di Stefano Aldovisi