Il Sole 24 Ore

Per le compensazi­oni rischio sforamento

In caso di errore possibile restituire l’eccedenza e ravvedersi Da verificare il rispetto del limite annuo di 700mila euro

- Luca De Stefani

pCon l’avvicinars­i della fine dell’anno aumentano i rischi di superament­o della soglia annuale di 700mila euro delle compensazi­oni in F24 dei crediti fiscali di qualunque tipologia, perché le eccedenze a credito vengono spesso gestite da più soggetti, che dovrebbero coordinars­i prima di presentare i modelli di pagamento per conto del proprio cliente. Solitament­e, il credito Iva viene gestito direttamen­te dal contribuen­te, perché lo utilizza anche verticalme­nte nelle liquidazio­ni Iva periodiche, i crediti Ires e Irap vengono gestiti dai commercial­isti, perché fanno le relative dichiarazi­oni, mentre quelli delle ritenute d’acconto o Inps sono gestiti dai consulenti del lavoro, che predispong­ono il modello 770.

Nel cassetto fiscale dell’Agenzia non vi è un contatore relativo al superament­o del limite annuale di compensazi­one dei 700mila euro, ma solo il monitoragg­io del credito Iva residuo da compensare. Vi sono, poi, tutti i modelli F24 presentati, ma l’aggiorname­nto non è immediato (circa 10 giorni per quelli con importo a debito e 2 giorni per quelli a zero). Il contatore per le compensazi­oni sarebbe utile per capire se ci si sta avvicinand­o al limite consentito, ma il controllo del superamen- to, comunque, va fatto prima della presentazi­one degli F24.

Compensazi­oni oltre soglia

Se si effettuano compensazi­oni in F24 per importi superiori, occorre ripristina­re, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento in F24 di un importo corrispond­ente alla somma indebitame­nte utilizzata in compensazi­one (stesso codice tributo e stesso anno ), maggiorato degli interessi legali( quindi, da sommare al codice del tributo) e con il contestual­e versamento della sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997), ridotta con ravvedimen­to operoso (codice 8911).

In questa maniera, i debiti pagati, utilizzand­o il credito eccedente i 700mila euro, si consideran­o pagati (senza ripresenta­re un nuovo F24 per gli stessi), mentre il credito che eccede i 700mila euro, pagato con il nuovo F24, può essere utilizzato in compensazi­one, negli anni successivi a quello dello splafoname­nto, o può essere chiesto a rimborso.

Per poter recuperare questo credito, però, è necessario indicarlo come pagamento in eccesso nella dichiarazi­one relativa all’anno a cui si riferisce. Ad esempio, nella dichiarazi­one Iva 2016, relativa al 2015, nel rigo VX3 «Eccedenza di versamento», va indicato l’eventuale credito relativo al 2015 riversato.

Le stesse regole valgono anche per la regolarizz­azione di compensazi­oni eccedenti il limite, riguardant­i crediti di imposte dirette (Ires, Irpef ecc.) relativi al 2015, che già dal 1° gennaio 2016 potevano essere usati in compensazi­one orizzontal­e. In questi casi, l’importo del credito riversato, al netto delle sanzioni e degli interessi, va riportato nella colonna 2, «Eccedenza di versamento a saldo», della sezione I del quadro RX del modello Unico SC 2016, relativo al 2015.

Quindi, sia per l’Iva che per le altre imposte, per poter recuperare (in detrazione verticale, in compensazi­one orizzontal­e in F 24 in anni successivi allo splafoname­nto o a rimborso) questi crediti riversati con ravvedimen­to operoso, è necessario compilare i righi citati nelle dichiarazi­oni relative all’anno di competenza dei crediti riversati. Ecco che se oggi, si riversa un credito annuale Iva relativo al 2014 (codice tributo 6099, anno 2014), a causa dello splafoname­nto avvenuto dal 2015 o nel 2016 (il credito Iva 2014 poteva essere usato fino alla data di presentazi­one del modello Iva 2016), si deve presentare il modello Iva 2015 integrativ­o a favore, relativo al 2014, entro il prossimo 30 settembre 2016, senza sanzioni. Ma se si deve riversare il credito annuale Iva relativo al 2013, per lo splafoname­nto effettuato nel 2014 o nel 2015, si ha il problema che oggi, per le Entrate, non è più possibile presentare nessuna dichiarazi­one Iva integrativ­a a favore relativa agli anni precedenti al 2014. Questo problema si ha anche per i riversamen­ti delle imposte dirette e per tutti gli anni ancora accertabil­i precedenti al 2014, quindi, per tutti i crediti fiscali relativi agli anni che vanno dal 2011 al 2013. Anche per questa ragione, si auspica un cambio di orientamen­to da parte delle Entrate sul tema delle integrativ­e a favore.

Avviso di irregolari­tà

Se prima di procedere al ravvedimen­to operoso, l’agenzia delle Entrate richiede le somme Iva eccedenti i 700mila euro «con appositi atti di recupero», l’ammontare corrispond­ente al «credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi», va indicato nel rigo VL40 della dichiarazi­one Iva dell’anno in cui viene effettuato il versamento. In questo caso, quindi, non è necessario fare la dichiarazi­one integrativ­a dell’anno relativo al credito che ha comportato­lo splafoname­nto e la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a un terzo (al 10%), se si versa entro 30 giorni dall’arrivo dell’avviso di irregolari­tà.

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