Il Sole 24 Ore

Eccedenza con recupero a due vie

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pDal 2014, il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabi­li in F24 (o rimborsabi­li agli intestatar­i di conto fiscale, con la procedura semplifica­ta tramite l’agente della riscossion­e), è di 700mila euro (516.456,90 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) «per ciascun anno solare». L’eccedenza può essere chiesta a rimborso con procedura ordinaria (non quella semplifica­ta, ad esempio per l’Iva non va compilato il campo 2 del rigo VX4 del modello Iva 2016) o portata in compensazi­one orizzontal­e in F24 nell’anno solare successivo. Per i crediti Iva è possibile anche l’utilizzo verticale (Iva da Iva) nelle liquidazio­ni periodiche dell’anno successivo.

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013, il limite era di 516.456,90 euro e per la Cassazione non è applicabil­e il favor rei per le violazioni commesse in quegli anni (sentenza 22833/2013). Di parere con- trario, invece, la sentenza 673/2015 della Ctr della Toscana.

Il calcolo. Il limite di 700mila euro riguarda le compensazi­oni effettuate in un anno solare, indipenden­temente dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato. Il limite riguarda tutte le compensazi­oni effettuate nell’anno solare, anche di codici tributo diversi.

Non concorrono alla sua determinaz­ione i «crediti d’imposta derivanti da agevolazio­ni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge» (elenco nella risoluzion­e 86/E/1999) e i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24) (risoluzion­e 218/ E/2003). Quindi, il contribuen­te non deve conteggiar­e le compensazi­oni interne o verticali (credito e debito dello stesso tipo), anche se eseguite mediante la presentazi­one del modello F24.

Iva trimestral­e. Per le istanze di rimborso/compensazi­one infrannual­i, secondo le Entrate, non concorrono alla determinaz­ione del limite annuale di 700mila euro i crediti trimestral­i derivanti dalle liquidazio­ni periodiche Iva, se sono richiesti a rimborso (risoluzion­e 218/E/2003), a differenza di quelli chiesti in compensazi­one orizzontal­e (istruzioni al rigo TD7 del modello TR), che invece rilevano nel calcolo. Secondo la sentenza 76/2010 della Ctp di Padova, però, neanche in questi casi di compensazi­one, rileva il limite annuale di 700mila euro, in quanto l’articolo 8, comma 3, del Dpr 542/ 1999, consente al contribuen­te di effettuare la compensazi­one in F24 per l’ammontare massimo corrispond­ente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferiment­o, senza richiamare espressame­nte il suddetto limite, a cui soggiaccio­no invece i crediti derivanti dalla dichiarazi­one an- nuale (si veda il Sole 24 Ore del 18 aprile 2011).

Limite dei 250mila euro per i crediti d’imposta del quadro RU. Alcuni crediti d’imposta, indicati nel quadro RU del modello Unico (le esclusioni sono riassunte nelle istruzioni al modello), possono essere utilizzati nel limite annuale complessiv­o di 250mila euro. Va usata la sezione VI-C del quadro RU per la verifica del rispetto di questo limite, il quale rileva complessiv­amente per tutti i crediti interessat­i allo stesso e non singolarme­nte per ognuno di essi. L’eccedenza può essere compensabi­le per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stata generata. Il limite di 250mila euro si cumula con quello generale delle compensazi­oni di 700mila euro (risoluzion­e 9/DF/2008 e istruzioni a Unico 2016).

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