Eccedenza con recupero a due vie
pDal 2014, il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili in F24 (o rimborsabili agli intestatari di conto fiscale, con la procedura semplificata tramite l’agente della riscossione), è di 700mila euro (516.456,90 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) «per ciascun anno solare». L’eccedenza può essere chiesta a rimborso con procedura ordinaria (non quella semplificata, ad esempio per l’Iva non va compilato il campo 2 del rigo VX4 del modello Iva 2016) o portata in compensazione orizzontale in F24 nell’anno solare successivo. Per i crediti Iva è possibile anche l’utilizzo verticale (Iva da Iva) nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo.
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013, il limite era di 516.456,90 euro e per la Cassazione non è applicabile il favor rei per le violazioni commesse in quegli anni (sentenza 22833/2013). Di parere con- trario, invece, la sentenza 673/2015 della Ctr della Toscana.
Il calcolo. Il limite di 700mila euro riguarda le compensazioni effettuate in un anno solare, indipendentemente dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato. Il limite riguarda tutte le compensazioni effettuate nell’anno solare, anche di codici tributo diversi.
Non concorrono alla sua determinazione i «crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge» (elenco nella risoluzione 86/E/1999) e i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24) (risoluzione 218/ E/2003). Quindi, il contribuente non deve conteggiare le compensazioni interne o verticali (credito e debito dello stesso tipo), anche se eseguite mediante la presentazione del modello F24.
Iva trimestrale. Per le istanze di rimborso/compensazione infrannuali, secondo le Entrate, non concorrono alla determinazione del limite annuale di 700mila euro i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, se sono richiesti a rimborso (risoluzione 218/E/2003), a differenza di quelli chiesti in compensazione orizzontale (istruzioni al rigo TD7 del modello TR), che invece rilevano nel calcolo. Secondo la sentenza 76/2010 della Ctp di Padova, però, neanche in questi casi di compensazione, rileva il limite annuale di 700mila euro, in quanto l’articolo 8, comma 3, del Dpr 542/ 1999, consente al contribuente di effettuare la compensazione in F24 per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, senza richiamare espressamente il suddetto limite, a cui soggiacciono invece i crediti derivanti dalla dichiarazione an- nuale (si veda il Sole 24 Ore del 18 aprile 2011).
Limite dei 250mila euro per i crediti d’imposta del quadro RU. Alcuni crediti d’imposta, indicati nel quadro RU del modello Unico (le esclusioni sono riassunte nelle istruzioni al modello), possono essere utilizzati nel limite annuale complessivo di 250mila euro. Va usata la sezione VI-C del quadro RU per la verifica del rispetto di questo limite, il quale rileva complessivamente per tutti i crediti interessati allo stesso e non singolarmente per ognuno di essi. L’eccedenza può essere compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stata generata. Il limite di 250mila euro si cumula con quello generale delle compensazioni di 700mila euro (risoluzione 9/DF/2008 e istruzioni a Unico 2016).