Per i «minimi» passati al regime ordinario obbligo di Iva e Irap
Come cambiano le modalità di compilazione Con il forfettario dati nei quadri RG, RF o RE
pI contribuenti di cui al regime di vantaggio (decreto legge 98/2011) che nel corso del 2015 sono transitati nel regime ordinario, entro il 30 settembre dovranno presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche le dichiarazioni relative all’Irap e all’Iva, nonché gli studi di settore.
Con l’introduzione del forfettario sono stati abrogati i previgenti regimi agevolativi, consentendo però di continuare ad avvalersi della disciplina di vantaggio fino al compimento del quinquennio e comunque fino al 35° anno di età. La permanenza nel regime dei minimi è subordinata al possesso di determinati requisiti, tra i quali un totale di ricavi annui, non superiore a 30mila euro. Qualora si dovesse superare detta soglia, si transiterà al regime ordinario a partire dall’anno successivo, mentre il passaggio avverrà in corso d’anno, quando i compensi superino di oltre il 50% il predetto limite. Pertanto, coloro che nel corso del 2015 abbiano superato i 45mila euro di ricavi, dovranno applicare il regime ordinario, anche in contabilità semplificata, già dall’anno passato.
Relativamente ai forfettari, invece, il superamento delle soglie comporta l’applicazione del regime ordinario a partire dall’anno successivo, quindi essendo entrati in vigore nel 2015, l’eventuale passaggio esperirà i suoi effetti dal 2016. Alla luce di ciò, i contribuenti non dovranno più compilare il quadro LM di Unico 2016, ma quelli relativi al reddito di impresa (quadri RG o RF) o al lavoro autonomo (RE).
Inoltre, nel rigo RN38 dovranno riportare gli acconti riferiti al 2015, versati in qualità di minimo. Il reddito imponibile deve essere determinato secondo le normali regole, tenendo conto di alcune peculiarità. In primis, almeno in caso d’impresa, il passaggio al regime ordinario comporta, di norma, l’adozione del criterio di competenza, anche se la legge di Stabilità 2017 potrebbe estendere il principio di cassa alle imprese in contabilità semplificata.
Comunque, per evitare salti o duplicazioni d’imposta, si continuerà ad applicare quest’ultimo criterio per tutte quelle operazioni competenti il regime di vantaggio. Inoltre, i beni strumentali acquistati da minimi non potranno essere dedotti successivamente, in quanto il contribuente ha già imputato il costo per cassa.
Con il transito al regime ordinario il contribuente diverrà un soggetto passivo Irap, qualora dovessero verificarsi i presupposti e, quindi assieme a Unico 2016, dovrà presentare anche la dichiarazione Irap riferita all’anno 2015. Alla stessa conclusione si giunge per gli studi di settore, che con il passaggio divengono uno degli adempimenti dichiarativi a carico del contribuente.
Rilevanti conseguenze anche ai fini Iva; infatti, ad eccezione di specifiche casistiche, i minimi non sono tenuti agli adempimenti relativi all’imposta, ma transitando al regime ordinario dovranno liquidare l’imposta dovuta per l’intero anno. Così, se per gli eventi successivi al superamento della soglia non si rilevano particolari criticità, per le operazioni antecedenti, il contribuente dovrà procedere alla rettifica dell’imposta.
Per tale frazione del 2015, gli ex minimi devono determinare l’Iva scorporando i corrispettivi e detrarre l’imposta assolta sugli acquisti. In particolare, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del Dpr 633/1972, il contribuente deve rettificare l’Iva dei beni non ancora ceduti od utilizzati nel corso del 2015 o per i quali non sia terminato il periodo di rettifica.
Tali variazioni dovranno essere riportate nel rigo VF56, che si compone di un prospetto nel quale devono essere dichiarate tutte le ipotesi previste dall’articolo 19-bis.2, in particolare al rigo 3 devono essere indicate le rettifiche per il mutamento del regime fiscale.