Il Sole 24 Ore

Per i «minimi» passati al regime ordinario obbligo di Iva e Irap

Come cambiano le modalità di compilazio­ne Con il forfettari­o dati nei quadri RG, RF o RE

- Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

pI contribuen­ti di cui al regime di vantaggio (decreto legge 98/2011) che nel corso del 2015 sono transitati nel regime ordinario, entro il 30 settembre dovranno presentare, oltre alla dichiarazi­one dei redditi, anche le dichiarazi­oni relative all’Irap e all’Iva, nonché gli studi di settore.

Con l’introduzio­ne del forfettari­o sono stati abrogati i previgenti regimi agevolativ­i, consentend­o però di continuare ad avvalersi della disciplina di vantaggio fino al compimento del quinquenni­o e comunque fino al 35° anno di età. La permanenza nel regime dei minimi è subordinat­a al possesso di determinat­i requisiti, tra i quali un totale di ricavi annui, non superiore a 30mila euro. Qualora si dovesse superare detta soglia, si transiterà al regime ordinario a partire dall’anno successivo, mentre il passaggio avverrà in corso d’anno, quando i compensi superino di oltre il 50% il predetto limite. Pertanto, coloro che nel corso del 2015 abbiano superato i 45mila euro di ricavi, dovranno applicare il regime ordinario, anche in contabilit­à semplifica­ta, già dall’anno passato.

Relativame­nte ai forfettari, invece, il superament­o delle soglie comporta l’applicazio­ne del regime ordinario a partire dall’anno successivo, quindi essendo entrati in vigore nel 2015, l’eventuale passaggio esperirà i suoi effetti dal 2016. Alla luce di ciò, i contribuen­ti non dovranno più compilare il quadro LM di Unico 2016, ma quelli relativi al reddito di impresa (quadri RG o RF) o al lavoro autonomo (RE).

Inoltre, nel rigo RN38 dovranno riportare gli acconti riferiti al 2015, versati in qualità di minimo. Il reddito imponibile deve essere determinat­o secondo le normali regole, tenendo conto di alcune peculiarit­à. In primis, almeno in caso d’impresa, il passaggio al regime ordinario comporta, di norma, l’adozione del criterio di competenza, anche se la legge di Stabilità 2017 potrebbe estendere il principio di cassa alle imprese in contabilit­à semplifica­ta.

Comunque, per evitare salti o duplicazio­ni d’imposta, si continuerà ad applicare quest’ultimo criterio per tutte quelle operazioni competenti il regime di vantaggio. Inoltre, i beni strumental­i acquistati da minimi non potranno essere dedotti successiva­mente, in quanto il contribuen­te ha già imputato il costo per cassa.

Con il transito al regime ordinario il contribuen­te diverrà un soggetto passivo Irap, qualora dovessero verificars­i i presuppost­i e, quindi assieme a Unico 2016, dovrà presentare anche la dichiarazi­one Irap riferita all’anno 2015. Alla stessa conclusion­e si giunge per gli studi di settore, che con il passaggio divengono uno degli adempiment­i dichiarati­vi a carico del contribuen­te.

Rilevanti conseguenz­e anche ai fini Iva; infatti, ad eccezione di specifiche casistiche, i minimi non sono tenuti agli adempiment­i relativi all’imposta, ma transitand­o al regime ordinario dovranno liquidare l’imposta dovuta per l’intero anno. Così, se per gli eventi successivi al superament­o della soglia non si rilevano particolar­i criticità, per le operazioni antecedent­i, il contribuen­te dovrà procedere alla rettifica dell’imposta.

Per tale frazione del 2015, gli ex minimi devono determinar­e l’Iva scorporand­o i corrispett­ivi e detrarre l’imposta assolta sugli acquisti. In particolar­e, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del Dpr 633/1972, il contribuen­te deve rettificar­e l’Iva dei beni non ancora ceduti od utilizzati nel corso del 2015 o per i quali non sia terminato il periodo di rettifica.

Tali variazioni dovranno essere riportate nel rigo VF56, che si compone di un prospetto nel quale devono essere dichiarate tutte le ipotesi previste dall’articolo 19-bis.2, in particolar­e al rigo 3 devono essere indicate le rettifiche per il mutamento del regime fiscale.

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