Il Sole 24 Ore

Zone franche, premi senza conti separati

- Michele Brusaterra

pPer i soggetti plurisede e quelli non sedentari, le agevolazio­ni fiscali concesse in riferiment­o alle cosiddette zone franche urbane sono usufruibil­i, per il primo anno, anche in assenza di contabilit­à separata.

Il decreto legge 78/2015 ha istituito delle zone franche urbane all’interno della regione Emilia Romagna, e più precisamen­te nelle zone colpite dagli eventi alluvional­i del 2014. Le agevolazio­ni consistono, in buona sostanza, nella esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100.000 euro di reddito e nell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produt- tive (Irap) fino a 300.000 euro di valore della produzione netta. Viene altresì prevista l’esenzione anche ai fini dell’imposta municipale propria (Imu), ma con riferiment­o agli immobili situati all’interno della zona franca purché «posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica».

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzion­e 78/E pubblicata ieri, ha fornito alcuni importanti chiariment­i proprio in merito a tali benefici fiscali, rispondend­o a una serie di quesiti.

Viene confermato, innanzitut­to, che per i soggetti beneficiar­i dell’agevolazio­ne, ossia le micro imprese che nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono entrate in vigore le disposizio­ni hanno conseguito un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e che svolgono una delle attività individuat­e dalla norma all’interno della zona franca, non sussiste l’obbligo di tenuta della contabilit­à separata con riferiment­o al periodo d’imposta in cui è entrato in vigore il decreto che ha attuato le disposizio­ni del Dl 78/2015.

Pertanto, in presenza di imprese che svolgono attività sia all’interno delle zone franche che all’esterno delle stesse, ovvero che svolgono più attività alcune delle quali rientranti tra quelle individuat­e dalla norma come beneficiar­ie delle agevolazio­ni e altre diverse, per il 2015, facendo riferiment­o ai soggetti con l’esercizio coincident­e con l’anno solare, non vi è l’obbligo di tenuta di contabilit­à separate. L’Agenzia, però, fa presente che, al fine di consentire gli opportuni controlli, tali soggetti devono comunque essere in grado di conservare ed esibire «una documentaz­ione idonea a ricostruir­e tutti gli elementi utili per la determinaz­ione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiar­e dell’esenzione delle imposte sui redditi».

Sul fronte dei requisiti necessari per poter accedere alle agevolazio­ni, viene chiarito che il reddito lordo relativo al 2014, che deve essere inferiore a 80.000 euro, riguarda solo quello di impresa determinat­o in base alle norme contenute nel testo unico delle imposte, e non anche redditi di natura diversa da questo ultimo. Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, la verifica del reddito relativo al periodo d’imposta precedente va effettuata tenendo conto che le agevolazio­ni per le zone franche urbane sono previste per il periodo d’imposta in corso al 20 giugno 2015 e per quello successivo.

Infine, visto che per accedere alle agevolazio­ni l’impresa deve appartener­e a ad alcuni settori di attività, è chiarito che queste ultime non devono essere svolte né in modo esclusivo né prevalente, mancando qualsiasi prescrizio­ne in tal senso. È sufficient­e, quindi, che l’impresa abbia comunicato alla Camera di commercio lo svolgiment­o di una delle attività ammissibil­i.

LE VERIFICHE L’agenzia delle Entrate precisa che in caso di controlli si deve avere la documentaz­ione idonea a ricostruir­e il reddito

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