Zone franche, premi senza conti separati
pPer i soggetti plurisede e quelli non sedentari, le agevolazioni fiscali concesse in riferimento alle cosiddette zone franche urbane sono usufruibili, per il primo anno, anche in assenza di contabilità separata.
Il decreto legge 78/2015 ha istituito delle zone franche urbane all’interno della regione Emilia Romagna, e più precisamente nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 2014. Le agevolazioni consistono, in buona sostanza, nella esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100.000 euro di reddito e nell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produt- tive (Irap) fino a 300.000 euro di valore della produzione netta. Viene altresì prevista l’esenzione anche ai fini dell’imposta municipale propria (Imu), ma con riferimento agli immobili situati all’interno della zona franca purché «posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica».
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 78/E pubblicata ieri, ha fornito alcuni importanti chiarimenti proprio in merito a tali benefici fiscali, rispondendo a una serie di quesiti.
Viene confermato, innanzitutto, che per i soggetti beneficiari dell’agevolazione, ossia le micro imprese che nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono entrate in vigore le disposizioni hanno conseguito un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e che svolgono una delle attività individuate dalla norma all’interno della zona franca, non sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità separata con riferimento al periodo d’imposta in cui è entrato in vigore il decreto che ha attuato le disposizioni del Dl 78/2015.
Pertanto, in presenza di imprese che svolgono attività sia all’interno delle zone franche che all’esterno delle stesse, ovvero che svolgono più attività alcune delle quali rientranti tra quelle individuate dalla norma come beneficiarie delle agevolazioni e altre diverse, per il 2015, facendo riferimento ai soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, non vi è l’obbligo di tenuta di contabilità separate. L’Agenzia, però, fa presente che, al fine di consentire gli opportuni controlli, tali soggetti devono comunque essere in grado di conservare ed esibire «una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiare dell’esenzione delle imposte sui redditi».
Sul fronte dei requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni, viene chiarito che il reddito lordo relativo al 2014, che deve essere inferiore a 80.000 euro, riguarda solo quello di impresa determinato in base alle norme contenute nel testo unico delle imposte, e non anche redditi di natura diversa da questo ultimo. Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, la verifica del reddito relativo al periodo d’imposta precedente va effettuata tenendo conto che le agevolazioni per le zone franche urbane sono previste per il periodo d’imposta in corso al 20 giugno 2015 e per quello successivo.
Infine, visto che per accedere alle agevolazioni l’impresa deve appartenere a ad alcuni settori di attività, è chiarito che queste ultime non devono essere svolte né in modo esclusivo né prevalente, mancando qualsiasi prescrizione in tal senso. È sufficiente, quindi, che l’impresa abbia comunicato alla Camera di commercio lo svolgimento di una delle attività ammissibili.
LE VERIFICHE L’agenzia delle Entrate precisa che in caso di controlli si deve avere la documentazione idonea a ricostruire il reddito