Contribuenti divisi dal «percorso» per definire i redditi
pI contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio (decreto legge 98/2011) o a quello forfettario (legge 190/2014) dovranno porre particolare attenzione alla compilazione del quadro LM Unico PF 2016 per la determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva, in particolare per quanto attiene le modalità di riporto delle perdite pregresse e, per i soli “minimi”, la generazione di plusvalenze da cessione di beni strumentali nonché l'impatto del “super ammortamento” per la determinazione degli acconti 2016.
Già dalla struttura delle sezioni I e II, rispettivamente dedicate al regime di vantaggio e a quello forfettario, viene evidenziata la differente modalità di determinazione del reddito lordo. Infatti, per i minimi è prevista la contrapposizione dei componenti positivi e negativi imputati secondo il cosiddetto “principio di cassa” tra i quali potranno figurare: 1 le plusvalenze realizzate per la cessione di beni strumentali, pure se acquistate nel periodo in cui il contribuente applicava i regimi ordinari che concorreranno alla formazione della base imponibile per l'intero ammontare, quindi non si potrà beneficiare della tassazione in quote costanti di cui all’articolo 86 Tuir; 1 la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili derivanti dall'acquisto di beni strumentali nuovi a far data dal 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 91 e se- guenti della legge 208/2015, il quale oltre a essere indicato nel rigo LM5 colonna 2 dovrà essere riportato anche nella colonna 1 al fine di poterlo stornare in sede di determinazione degli acconti 2016 ai cui fini non produce effetti. A contrario, i forfettari determineranno il reddito lordo applicando ai ricavi/compensi realizzati nel periodo di imposta, sempre nel rispetto del principio di cassa, il coefficiente di redditività di cui all'allegato 4 della legge 190/2014 variabile in funzione del codice attività.
Nel caso di contribuenti che svolgono più attività distinte da differenti codici sarà necessario compilare più righi per il calcolo della base imponibile lorda, invece dovrà essere considerata l'attività prevalente per la scelta della tipologia di attività esercitata così come avviene nel regime di vantaggio.
Determinato il reddito lordo sarà possibile, in entrambi i regimi, dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali (LM7 per i “minimi” e LM35 per i forfettari) versati nel periodo di imposta per se e per, eventuali, collaboratori familiari a carico o, in caso contrario, per i quali non è stata esercitata la rivalsa; l'eventuale eccedenza (LM49) potrà essere dedotta, nel caso di altri redditi percepiti, dal reddito del quadro RN riportando tale valore nel quadro RP. Dal reddito netto, nel caso fossero esistenti, sarà possibile dedurre anche le perdite pregresse derivanti da esercizi precedenti ma con imputazione differente in base al regime adottato.