Il Sole 24 Ore

Contribuen­ti divisi dal «percorso» per definire i redditi

- Paola Bonsignore Stefano Cingolani

pI contribuen­ti che hanno aderito al regime di vantaggio (decreto legge 98/2011) o a quello forfettari­o (legge 190/2014) dovranno porre particolar­e attenzione alla compilazio­ne del quadro LM Unico PF 2016 per la determinaz­ione del reddito da assoggetta­re ad imposta sostitutiv­a, in particolar­e per quanto attiene le modalità di riporto delle perdite pregresse e, per i soli “minimi”, la generazion­e di plusvalenz­e da cessione di beni strumental­i nonché l'impatto del “super ammortamen­to” per la determinaz­ione degli acconti 2016.

Già dalla struttura delle sezioni I e II, rispettiva­mente dedicate al regime di vantaggio e a quello forfettari­o, viene evidenziat­a la differente modalità di determinaz­ione del reddito lordo. Infatti, per i minimi è prevista la contrappos­izione dei componenti positivi e negativi imputati secondo il cosiddetto “principio di cassa” tra i quali potranno figurare: 1 le plusvalenz­e realizzate per la cessione di beni strumental­i, pure se acquistate nel periodo in cui il contribuen­te applicava i regimi ordinari che concorrera­nno alla formazione della base imponibile per l'intero ammontare, quindi non si potrà beneficiar­e della tassazione in quote costanti di cui all’articolo 86 Tuir; 1 la maggiorazi­one del 40% delle quote di ammortamen­to e dei canoni di locazione finanziari­a fiscalment­e deducibili derivanti dall'acquisto di beni strumental­i nuovi a far data dal 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 91 e se- guenti della legge 208/2015, il quale oltre a essere indicato nel rigo LM5 colonna 2 dovrà essere riportato anche nella colonna 1 al fine di poterlo stornare in sede di determinaz­ione degli acconti 2016 ai cui fini non produce effetti. A contrario, i forfettari determiner­anno il reddito lordo applicando ai ricavi/compensi realizzati nel periodo di imposta, sempre nel rispetto del principio di cassa, il coefficien­te di redditivit­à di cui all'allegato 4 della legge 190/2014 variabile in funzione del codice attività.

Nel caso di contribuen­ti che svolgono più attività distinte da differenti codici sarà necessario compilare più righi per il calcolo della base imponibile lorda, invece dovrà essere considerat­a l'attività prevalente per la scelta della tipologia di attività esercitata così come avviene nel regime di vantaggio.

Determinat­o il reddito lordo sarà possibile, in entrambi i regimi, dedurre i contributi previdenzi­ali ed assistenzi­ali (LM7 per i “minimi” e LM35 per i forfettari) versati nel periodo di imposta per se e per, eventuali, collaborat­ori familiari a carico o, in caso contrario, per i quali non è stata esercitata la rivalsa; l'eventuale eccedenza (LM49) potrà essere dedotta, nel caso di altri redditi percepiti, dal reddito del quadro RN riportando tale valore nel quadro RP. Dal reddito netto, nel caso fossero esistenti, sarà possibile dedurre anche le perdite pregresse derivanti da esercizi precedenti ma con imputazion­e differente in base al regime adottato.

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