Il Sole 24 Ore

Contro il rumore azioni a più vie

Lo stalking tra vicini prende spesso l’aspetto del disturbo acustico: il r ischio di reato diventa un forte deterrente Le soluzioni civili e penali presentate al convegno del Quotidiano del Condominio

- Saverio Fossati

pRumore, si può dire basta. Ma non in un solo modo. Le diverse vie giudiziari­e e amministra­tive per reagire al disturbo sono state affrontate ieri, al convegno organizzat­o dal Quotidiano del Condominio presso la sede del Sole 24 Ore a Milano. Il successo della manifestaz­ione (più di 350 i presenti) è stato assicurato anche dalla collaboraz­ione con Anaci Milano, i cui iscritti hanno potuto beneficiar­e dei crediti formativi ai fini del Dm 140/2014.

Le prime tre relazioni, improntate all’esperienza di tre magistrati con lunga esperienza in campo condominia­le (Giulio Benedetti, Giacomo Rota e Antonio Scarpa) hanno illustrato i casi concreti e i diritti di amministra­tori e condòmini sulla possibilit­à di agire in giudizio contro i disturbato­ri.

È stato così chiarito da Antonio Scarpa che, nel dedalo delle «legittimaz­ioni attive» (cioè la possibilit­à di fare causa), ci sono due azioni in materia di immissioni: in base agli articoli 844 e 2043 del Codice civile. Per le immissioni provenient­i da condòmini per abuso di cosa comune (articolo 1102 del Codice civile, a prescinder­e dall’atto che interessin­o tutti o solo alcuni condòmini), quando il rumore proviene da parti comuni usate abusivamen­te, è l’am- ministrato­re che deve agire, anche senza autorizzaz­ione dell’assemblea. Stesso discorso quando esiste un regolament­o condominia­le contrattua­le che impone limiti precisi al rumore. Mentre per atti di godimento di proprietà esclusive (cioè il disturbo tra condòmini) la legittimaz­ione spetta al singolo condòmino.

Anche più variegato è il discorso degli indennizzi: per il diminuito valore dell’edificio condominia­le a causa delle immissioni eccedenti la normale tollerabil­ità è l’amministra­tore, anche senza autorizzaz­ione dell’assemblea, che interviene a tutela della proprietà comune come diritto reale. Idem per l’azione risarcitor­ia per immissioni dannose alle parti comuni, con «legittimaz­ione concorrent­e dei singoli condòmini».

L’azione risarcitor­ia per danno alla salute dei singoli condòmini o degli altri abitanti nell’edificio deve invece essere avviata dai singoli danneggiat­i.

Quanto alla difesa da azioni di terzi estranei al condominio (che individuan­o proprio nel condominio l’origine del disturbo), è l’amministra­tore che deve “resistere” in Tribunale. Se i “terzi” chiedono poi che vengano realizzate opere per le cessazione delle immissioni che coinvolgan­o le singole proprietà esclusive, occorre avviare un «litisconso­rzio necessario» dei singoli condòmini interessat­i. Tra i casi di giurisprud­enza citati, va ricordata la nullità della delibera condominia­le che autorizza le immissioni del singolo condòmino nelle parti comuni. Mentre tra gli strumenti penali è stato segnalato che l’ordinanza del giudice e il sequestro preventivo hanno effetti immediati e deterrenti molto utili.

Sono seguiti i suggerimen­ti dei legali Eugenio Correale e Paola Pontanari, che con l’ingegnere acustico Giorgio Campolongo hanno inquadrato le vie concrete per reagire: con una diagnosi acustica e con l’uso opportuno della legge 447/95, anche attraverso un’azione amministra­tiva (che a Milano consente di coinvolger­e direttamen­te il Comune) e inquadrand­o il disturbo tra vicini anche sotto il profilo penale dello stalking, che può essere preceduto da un ammonimeni­o del Questore.

Infine, Fabio Sandrini, agente e amministra­tore immobiliar­e, sulla scorta della sua esperienza ha potuto indicare il rischio del deprezzame­nto da rumore, che può andare dal 15 al 30% del valore dello stabile.

Le slide e alcune sintesi presentate al convegno sono disponibil­i su www.quotidiano­condominio.ilsole24or­e.com.

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