Il Sole 24 Ore

Il Mef: no al 9% sul fotovoltai­co

- Gian Paolo Tosoni

pPer gli impianti fotovoltai­ci ed eolici non è possibile applicare la percentual­e di ammortamen­to del 9% come interpreta­to dall’Associazio­ne italiana dottori commercial­isti (si veda il Sole 24 Ore del 20 settembre), non per motivi di interpreta­zione della norma, ma per ragioni di gettito. È quanto emerge dalla risposta fornita ieri del ministero dell’Economia al question time, proposto dal deputato Pd Gian Mario Fragomeli, con cui si chiedeva di adottare un provvedime­nto volto a disporre che l’aliquota di ammortamen­to per gli impianti fotovoltai­ci ed eolici fosse pari al 9%, anche qualora questi siano ancorati al suolo.

Il ministero precisa che il riconoscim­ento di un coefficien­te di ammortamen­to indifferen­ziato, pari al 9%, a tutti gli impianti fotovoltai­ci, comportere­bbe numerose criticità, tra cui un immediato effetto negativo sul piano del gettito fiscale.

In base a quanto previsto dalla circolare 36E/2013, gli impianti fotovoltai­ci si qualifican­o come beni mobili o immobili sulla base della loro potenza nomina- le e solo quelli con produzione minima (esempio massimo tre kw) si consideran­o beni mobili.

Per quanto riguarda il coefficien­te di ammortamen­to, i n consideraz­ione del fatto che il Dm 31 dicembre 1988 non ne prevede uno specifico per questi impianti, l’agenzia delle Entrate ha precisato che si deve far riferiment­o al coefficien­te applicato a beni appartenen­ti ad altri settori che presentano caratteris­tiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile. Sulla base di questa i ndicazione, gli i mpianti qualificat­i come beni mobili sono soggetti ad ammortamen­to con aliquota pari al 9% (in quanto equiparabi­li alle centrali termoelett­riche); per quelli, inve- ce, qualificab­ili come beni immobili trova applicazio­ne il coefficien­te del 4% (in quanto equiparabi­li ai fabbricati destinati all’industria). Si ricorda che la precedente circolare della agenzia delle Entrate n. 46/2007 aveva invece indicato la percentual­e di ammortamen­to per tutti gli impianti fotovoltai­ci nella misura indifferen­ziata del 9%,

Con la norma di comportame­nto n.197, l’Associazio­ne italiana dottori commercial­isti ritiene applicabil­e il coefficien­te di ammortamen­to fiscale del 9% previsto per gli impianti di produzione di energia termoelett­rica, ad eccezione delle parti dell’impianto che si distinguon­o quali fabbricati in senso proprio, alle quali è invece applica- bile il coefficien­te del 4%.Tale interpreta­zione è coerente anche con la diposizion­e della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 21) che esclude l’accatastam­ento per i cosiddetti imbullonat­i i quali comprendon­o anche gli impianti fotovoltai­ci (Agenzia Entrate circolare n. 2/2016). Se questi beni non devono essere accatastat­i significa che non sono beni immobili.

Il ministero dell’Economia, nella risposta fornita precisa che l’aliquota indifferen­ziata comportere­bbe un effetto negativo sul gettito anche per effetto del beneficio del “super ammortamen­to”; inoltre una unica percentual­e di ammortamen­to contraster­ebbe con i criteri civilistic­i e con i principi contabili che prevedono lo scorporo del terreno dall’impianto (approccio per componenti).

L’ALTRO CHIARIMENT­O Un’unica percentual­e contrasta con i criteri civilistic­i e con i principi contabili che prevedono lo scorporo del terreno dall’impianto

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