Il Sole 24 Ore

Per le impugnazio­ni il termine parte dal deposito ufficiale

La doppia data in sentenza

- Patrizia Maciocchi

pI l termine lungo per l’im - pugnazione di una sentenza inizia a decorrere nel momento in cui questa viene ufficialme­nte depositata in cancelleri­a. Atto che coincide con l’inseriment­o della sentenza nell’elenco cronologic­o e con l’attribuzio­ne del numero identifica­tivo: una fase a partire dalla quale la sentenza è conoscibil­e per gli interessat­i che possono richiedern­e una copia autentica. Con la sentenza 18569 le Sezioni unite della Corte di cassazione tornano sull’annoso problema creato dalla «sciagurata consuetudi­ne», come definita dal Supremo collegio, di apporre una doppia data in calce alle sentenze civili. Non una mera irregolari­tà, ma una «patologia procedimen­tale grave» come affermato, questa volta dalla Consulta, che ha prodotto non poche conseguenz­e sulle posizioni giuridiche degli interessat­i, oltre a spaccare la giurisprud­enza, malgrado la Cassazione si sia espressa più volte sul punto, anche a Sezioni unite.

I giudici tornano a farlo, avanzando però il «fondato sospetto che non sia sufficient­e una stigmatizz­azione in sede processual­e di tale deprecabil­e consuetudi­ne, ma si rendano forse necessari interventi ulteriori, quanto meno di carattere disciplina­re». Le Sezioni unite si muovono sul solco tracciato dalla sentenza della Consulta (n.3 del 2015) che, pur giudicando non fondata la questione di legittimit­à contenuta nell’ordinanza di rinvio, ha delienato la strada per l’interprete. Il vincolo è individuat­o nella conoscibil­ità dell’esistenza della sentenza e del suo deposito. Riconoscen­do la decorrenza del termine per impugnare solo a partire dal compimento delle attività idonee ad assicurare la possibilit­à di venire a conoscenza della sentenza.

Azioni che le Sezioni unite individuan­o nell’inseriment­o nell’elenco cronologic­o e nell’attribuzio­ne del numero identifica­tivo. Nel caso in cui ci sia un’impropria scissione tra il momento del deposito e quello di pubblicazi­one, il giudice tenuto ad accertare la tempestivi­tà dell’impugnazio­ne deve verificare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibil­e.

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