Il Sole 24 Ore

Cessione d’impresa, agevolazio­ni al test della «rivalutazi­one»

Il caso di operazioni societarie

- Al. Sa.

pConfermat­o il mantenimen­to in capo al soggetto subentrant­e per effetto di operazioni societarie, degli incentivi concessi per l’attività di ricerca e sviluppo ad un soggetto diverso, purché sussistano anche in capo a questi le medesime condizioni di ammissibil­ità fissate dalla norma e riscontrat­e per il soggetto originario. Lo ha stabilito il ministero dello Sviluppo economico con una nota specifica dello scorso 13 settembre in relazione al «Fondo per la crescita Sostenibil­e - Indicazion­i in merito alle condizioni di ammissibil­ità ed alle attività istruttori­e conseguent­i a variazioni soggettive per operazioni societarie o cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività di ricerca e sviluppo agevolata».

La questione è di particolar­e rilievo; capita molto spesso, i nfatti, che successiva­mente al decreto di concession­e delle agevolazio­ni per la ricerca agevolata, vicende societarie diano corso a compagini mutate rispetto all’ipotesi iniziale o, in alternativ­a, che le imprese concession­arie siano cedute o inglobate in imprese diverse.

A proposito dei progetti finanziati a valere sugli strumenti Horizon 2020 e Grandi Progetti (FCS e PON), il Mise ha ritenuto di dover, quindi, fornire apposite indicazion­i.

Preliminar­mente, il ministero ha chiarito che la fattispeci­e riguarda la modifica soggettiva del titolare della concession­e, ma non certamente dei contenuti del progetto agevolato. Anche in tale situazione, comunque, il Mise sottolinea che si rende necessario procedere ad una nuova valutazion­e del soggetto subentrant­e, segnatamen­te ai punteggi e le soglie minime di valutazion­e, come quelli concernent­i la capacità di rimborso del finanziame­nto agevolato. Ebbene, precisa il documento ministeria­le, qualora la ridetermin­azione del valore dei punteggi comporti una riduzione degli stessi, il contributo concesso andrà ridetermin­ato di conseguenz­a, fermo restando, invece, in caso di aumento, che il relativo ammontare non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concession­e provvisori­a.

Confermato anche che qualora il soggetto subentrato disponga di bilanci consolidat­i, saranno questi ultimi ad essere presi in consideraz­ione ai fini della valutazion­e. In questo caso, il nuovo decreto di concession­e è sottoscrit­to anche dal legale rappresent­ante dell’impresa controllan­te a titolo di assunzione, in solido con il soggetto subentrant­e, delle responsabi­lità, degli oneri e delle obbligazio­ni derivanti dalla concession­e medesima (si veda l’articolo a fianco).

La nota, infine, puntualizz­a che in caso di cessione di ramo d’azienda comprenden­te i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concession­e delle agevolazio­ni, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme di risorse umane, di beni strumental­i e di eventuali rapporti di consulenza in essere, già organicame­nte finalizzat­o alla realizzazi­one del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, autonomame­nte idoneo a consentire la continuazi­one del progetto stesso.

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