Il Sole 24 Ore

Sul contante (finora) uffici «separati»

Fra prelievo contante sulla sola redditivit­à e la r ipresa a tassazione totale

- V.Va.

pIl problema del contante è destinato a diventare il punto centrale e qualifican­te della nuova voluntary. Anche nella gestione della “fase uno” il contante è stato al centro di controvers­ie di rilievo. Verificate spesso con riferiment­o ai prelievi in contanti nei conti correnti esteri, oggetto di dibattitto e acceso contraddit­torio con gli uffici territoria­li, tenuto conto del vuoto normativo e delle diverse interpreta­zioni a livello regionale. E questo spiega anche come si stia cercando una nuova soluzione alla gestione della partita sul contante, soprattutt­o sul fronte interno.

Nella prassi della voluntary, finora, si sono riscontrat­e due situa- zioni peculiari: la prima, prelievo di contante poi detenuto in cassetta di sicurezza all’estero; la seconda, prelievo di contante poi detenuto in una cassetta italiana.

Nel primo caso alcuni uffici, in uno spirito di collaboraz­ione tra fisco e contribuen­te, hanno considerat­o tali prelievi imponibili come una rendita finanziari­a all’estero sottoponen­dola alle sanzioni di monitoragg­io e tassando e sanzionand­o la sola redditivit­à finanziari­a. Nel secondo caso, essendo le somme in Italia, si è considerat­a solo la redditivit­à applicando una tassazione forfettari­a. In tutti i casi, l’amministra­zione ha comunque obbligato il contribuen­te al deposito delle attività presso un intermedia­rio bancario.

Non sono mancati casi di riprese a tassazione totale del reddito, mentre qualche ufficio ha contestato la sanzione valutaria del trasporto di denaro superiore ai limiti consentiti. In questo caso al contribuen­te non rimangono che due possibilit­à per la parte tributaria: accettare l’invito e definire la procedura oppure impugnare l’invito innanzi alla commission­e tributaria chiedendo l’annullamen­to dell’atto che ritiene illegittim­o, con rischio di vanificare la procedura.

Situazione diversa, invece, per l’impugnazio­ne della sanzione valutaria che non viene emessa dalle Entrate, ma per competenza dall’agenzia delle Dogane. Il verbale non è immediatam­ente esecutivo, ma segue la procedura prevista per le sanzioni amministra­tive. Quindi il contribuen­te ha diritto a presentare una memoria alla Ragioneria dello Stato territoria­lmente competente entro 30 giorni dalla notifica del verbale. La Ragioneria potrà entro 5 anni emettere un’ordinanza-ingiunzion­e che potrà essere impugnata davanti al tribunale territoria­lmente competente. La procedura segue il rito del lavoro e non si applicano le presunzion­i tributarie. Ma questi contenzios­i sarebbero da evitare perché generano incertezza.

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