Il Sole 24 Ore

Procedure da rendere snelle per aiutare uffici e contribuen­ti

- Di Valerio Vallefuoco

L’esperienza in via di conclusion­e del primo programma di voluntary disclosure italiano impone una prima riflession­e anche alla luce dell’imminente deposito del testo del disegno di legge di bilancio 2017 (che verrà esaminato dalla Commission­e Bilancio della Camera dei deputati il 25 ottobre) in cui nelle entrate è stato preannunzi­ata anche la riapertura dei termini della procedura. Del resto le dichiarazi­oni del presidente del Consiglio a margine della conferenza stampa di presentazi­one del disegno di legge ed il contenuto del Documento di programmaz­ione di bilancio 2017 in cui la misura è espressame­nte richiamata come strumento di copertura non lasciano dubbi sulla presentazi­one del provvedime­nto.

Uno dei primi aspetti da sottolinea­re è la grande esperienza fatta e la sinergia venutesi a creare tra l’amministra­zione finanziari­a, in particolar­e gli uffici provincial­i, e le diverse articolazi­oni dell’Ucifi, la direzione centrale Accertamen­to , il Cop di Pescara e i contribuen­ti tramite i profession­isti che li assistevan­o che hanno segnato un vero e proprio cambiament­o dei tradiziona­li rapporti tra fisco e contribuen­te. Tale esperienza ha arricchito vicendevol­mente tutti gli attori del procedimen­to che hanno profuso un impegno straordina­rio pur dovendo procedere con gli adempiment­i ordinari.

Uno degli aspetti che più va evidenziat­o è quello delle necessità di chiarezza della procedura che nella prima stesura normativa era carente. Infatti nella prima parte concessa ai contribuen­ti per presentare le istanze ossia dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 sono state presentate 60.000 domande che sono letteralme­nte raddoppiat­e in soli due mesi di proroga. Questo perché sono intervenut­e grazie alle numerose richieste degli addetti ai lavori sia la nor- mativa di riforma dei reati fiscali sia circolari interpreta­tive addirittur­a formulate secondo lo schema chiaro della domanda e risposta. Ciò posto una riformulaz­ione dell’ultimo testo già potrebbe essere uno strumento valido da migliorare con le carenze individuat­e durante lo svolgiment­o della procedura.

Per esempio la possibilit­à di prevedere un atto di liquidazio­ne unico per tutte le annualità eviterebbe almeno l’invio di cinque atti con relative spese e rischi di notifica. Stiamo, infatti, parlando di oltre mezzo milione di atti da notificare che stanno letteralme­nte ingolfan- do gli uffici togliendo risorse all’attività ordinaria.Su quest’ultimo aspetto è auspicabil­e l’obbligo di notifica via posta elettronic­a certificat­a al profession­ista incaricato e non la semplice facoltà. Inoltre è da quasi tutti gli addetti auspicato un sistema di autoliquid­azione degli importi che gioverebbe agli uffici, alle entrate erariali e ai contribuen­ti che potrebbero quindi immediatam­ente poter fruire delle loro attività così regolarizz­ate. Evidenteme­nte servirebbe una copertura normativa che in caso di autoliquid­azione anticipass­e gli effetti di non punibilità penale tributaria, lasciando agli uffici la possibilit­à di riaprire l’accertamen­to solo per l’eventuale residuo.

Servirebbe, infine, una maggiore copertura per gli illeciti valutari che a oggi sono perseguibi­li e sono stati contestati in alcuni casi anche nell’ambito della procedura attuale. Rimane il problema degli apporti e prelievi significat­ivi in contanti sui conti correnti che nella precedente procedura hanno avuto soluzioni diverse a seconda le varie interpreta­zioni delle direzioni regionali. Il problema è delicato poiché coinvolge anche la normativa antiricicl­aggio ma in questo caso un ruolo importante potrebbe essere affidato agli intermedia­ri finanziari poiché già gli stessi sono oggetto di una normativa stringente che li obbliga a degli adempiment­i antiricicl­aggio significat­ivi.

Va ricordato, inoltre, che quasi tutti gli Stati esteri ex paradisi fiscali hanno già da tempo recepito le normative Gafi antiricicl­aggio internazio­nali e pertanto sono ricompresi nella lista dei Paesi che adottano misure equivalent­i all’Italia in materia antiricicl­aggio. Pertanto i prelievi e gli apporti che provengano da un intermedia­rio italiano o estero potrebbero essere giustifica­ti e avere un trattament­o diverso rispetto al mero contante che dal punto di vista antiricicl­aggio costituisc­e un’anomalia.

GLI INTERVENTI POSSIBILI Opportuno favorire l’autoliquid­azione del debito e gestire con accortezza la partite dei presidi contro il riciclaggi­o

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