Procedure da rendere snelle per aiutare uffici e contribuenti
L’esperienza in via di conclusione del primo programma di voluntary disclosure italiano impone una prima riflessione anche alla luce dell’imminente deposito del testo del disegno di legge di bilancio 2017 (che verrà esaminato dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 25 ottobre) in cui nelle entrate è stato preannunziata anche la riapertura dei termini della procedura. Del resto le dichiarazioni del presidente del Consiglio a margine della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge ed il contenuto del Documento di programmazione di bilancio 2017 in cui la misura è espressamente richiamata come strumento di copertura non lasciano dubbi sulla presentazione del provvedimento.
Uno dei primi aspetti da sottolineare è la grande esperienza fatta e la sinergia venutesi a creare tra l’amministrazione finanziaria, in particolare gli uffici provinciali, e le diverse articolazioni dell’Ucifi, la direzione centrale Accertamento , il Cop di Pescara e i contribuenti tramite i professionisti che li assistevano che hanno segnato un vero e proprio cambiamento dei tradizionali rapporti tra fisco e contribuente. Tale esperienza ha arricchito vicendevolmente tutti gli attori del procedimento che hanno profuso un impegno straordinario pur dovendo procedere con gli adempimenti ordinari.
Uno degli aspetti che più va evidenziato è quello delle necessità di chiarezza della procedura che nella prima stesura normativa era carente. Infatti nella prima parte concessa ai contribuenti per presentare le istanze ossia dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 sono state presentate 60.000 domande che sono letteralmente raddoppiate in soli due mesi di proroga. Questo perché sono intervenute grazie alle numerose richieste degli addetti ai lavori sia la nor- mativa di riforma dei reati fiscali sia circolari interpretative addirittura formulate secondo lo schema chiaro della domanda e risposta. Ciò posto una riformulazione dell’ultimo testo già potrebbe essere uno strumento valido da migliorare con le carenze individuate durante lo svolgimento della procedura.
Per esempio la possibilità di prevedere un atto di liquidazione unico per tutte le annualità eviterebbe almeno l’invio di cinque atti con relative spese e rischi di notifica. Stiamo, infatti, parlando di oltre mezzo milione di atti da notificare che stanno letteralmente ingolfan- do gli uffici togliendo risorse all’attività ordinaria.Su quest’ultimo aspetto è auspicabile l’obbligo di notifica via posta elettronica certificata al professionista incaricato e non la semplice facoltà. Inoltre è da quasi tutti gli addetti auspicato un sistema di autoliquidazione degli importi che gioverebbe agli uffici, alle entrate erariali e ai contribuenti che potrebbero quindi immediatamente poter fruire delle loro attività così regolarizzate. Evidentemente servirebbe una copertura normativa che in caso di autoliquidazione anticipasse gli effetti di non punibilità penale tributaria, lasciando agli uffici la possibilità di riaprire l’accertamento solo per l’eventuale residuo.
Servirebbe, infine, una maggiore copertura per gli illeciti valutari che a oggi sono perseguibili e sono stati contestati in alcuni casi anche nell’ambito della procedura attuale. Rimane il problema degli apporti e prelievi significativi in contanti sui conti correnti che nella precedente procedura hanno avuto soluzioni diverse a seconda le varie interpretazioni delle direzioni regionali. Il problema è delicato poiché coinvolge anche la normativa antiriciclaggio ma in questo caso un ruolo importante potrebbe essere affidato agli intermediari finanziari poiché già gli stessi sono oggetto di una normativa stringente che li obbliga a degli adempimenti antiriciclaggio significativi.
Va ricordato, inoltre, che quasi tutti gli Stati esteri ex paradisi fiscali hanno già da tempo recepito le normative Gafi antiriciclaggio internazionali e pertanto sono ricompresi nella lista dei Paesi che adottano misure equivalenti all’Italia in materia antiriciclaggio. Pertanto i prelievi e gli apporti che provengano da un intermediario italiano o estero potrebbero essere giustificati e avere un trattamento diverso rispetto al mero contante che dal punto di vista antiriciclaggio costituisce un’anomalia.
GLI INTERVENTI POSSIBILI Opportuno favorire l’autoliquidazione del debito e gestire con accortezza la partite dei presidi contro il riciclaggio