Il Sole 24 Ore

Imprese minori anche per cassa

Dal 1° gennaio 2017 le regole non si applichera­nno più solo a profession­isti e artisti Per i soggetti in contabilit­à semplifica­ta possibile cambiare regime

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

pImprese in contabilit­à semplifica­ta con regime di cassa dal 1° gennaio 2017. Semplifica­zioni in vista anche per la determinaz­ione della base imponibile Irap e obblighi contabili di annotazion­e dei componenti positivi e negativi di redditi rivisti per far spazio al nuovo regime. Sono queste le principali novità per le “imprese minori” veicolate dalle prime bozze della legge di bilancio 2017.

Per la prima volta in ambito reddito d’impresa, sia pur per le sole imprese in contabilit­à semplifica­ta, si deroga al criterio della competenza, a vantaggio di un regime “per cassa” similmente a quanto già oggi è previsto per gli esercenti arti e profession­i. Se è vero che il sistema può portare a picchi di reddito se gli incassi si concentran­o in un solo periodo d’imposta, il regime presenta l’indiscusso vantaggio di tassare solo le fatture effettivam­ente incassate e non anche, come spesso avviene, il reddito riferibile a crediti non esigibili in quanto in sofferenza. Inoltre il sistema per cassa è certamente più semplice da gestire.

Il nuovo articolo 66 del Tuir prevede l’abbandono delle regole della competenza economica sia per i ricavi che per le spese. Non rileverann­o più nella determinaz­ione del reddito né le rimanenze finali né quelle iniziali mentre rimarranno ferme le regole di determinaz­ione e imputazion­e temporale degli altri componenti positivi e negativi quali le plusvalenz­e e le minusvalen­ze, le sopravveni­enze, gli ammortamen­ti e gli accantonam­enti. Regole particolar­i vengono previste per gestire il regime transitori­o di migrazione tra i due regimi. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizion­e, il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il principio “di cassa” è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto a regime ordinario. Inoltre nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinaz­ione del reddito “per cassa” a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario (competenza) e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumerann­o rilevanza nella determinaz­ione del reddito degli anni successivi.

Anche la base imponibile Irap sarà determinat­a con le nuove regole facilitand­o i calcoli nel passaggio da una forma di tassazione all’altra.

Nulla vieta che il contribuen­te possa optare per la contabilit­à ordinaria. L’opzione avrà effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a revoca e in ogni caso almeno per il periodo stesso e i due successivi. I limiti per il passaggio alla contabilit­à ordinaria obbligator­ia restano invece quelli oggi in vigore ossia,400mila euro per le imprese aventi a oggetto prestazion­i di servizi, 700mila euro per le altre attività.

Nel regime “di cassa” sarà necessario procedere ad annotare cronologic­amente, con riferiment­o alla data di incasso/pagamento, nei registri, i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando il relativo importo, e le generalità, del soggetto che effettua/riceve il pagamento, nonchè gli estremi della fattura o al- tro documento emesso/ricevuto. Negli stessi registri dovranno essere annotati, entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi, anche gli altri componenti positivi e negativi. I registri tenuti ai fini Iva potranno sostituire i “cronologic­i” qualora vi siano separate annotazion­i delle componenti reddituali incassate e pagate nel periodo, nonché quelle relative agli altri componenti di reddito.

Lo schema normativo prevede un’ulteriore possibilit­à: previa opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuen­ti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazion­i relative a incassi e pagamenti ma in tal caso, per finalità di semplifica­zione, si presume che la data di registrazi­one dei documenti coincida con quella in cui è intervenut­o il relativo incasso o pagamento.

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