Imprese minori anche per cassa
Dal 1° gennaio 2017 le regole non si applicheranno più solo a professionisti e artisti Per i soggetti in contabilità semplificata possibile cambiare regime
pImprese in contabilità semplificata con regime di cassa dal 1° gennaio 2017. Semplificazioni in vista anche per la determinazione della base imponibile Irap e obblighi contabili di annotazione dei componenti positivi e negativi di redditi rivisti per far spazio al nuovo regime. Sono queste le principali novità per le “imprese minori” veicolate dalle prime bozze della legge di bilancio 2017.
Per la prima volta in ambito reddito d’impresa, sia pur per le sole imprese in contabilità semplificata, si deroga al criterio della competenza, a vantaggio di un regime “per cassa” similmente a quanto già oggi è previsto per gli esercenti arti e professioni. Se è vero che il sistema può portare a picchi di reddito se gli incassi si concentrano in un solo periodo d’imposta, il regime presenta l’indiscusso vantaggio di tassare solo le fatture effettivamente incassate e non anche, come spesso avviene, il reddito riferibile a crediti non esigibili in quanto in sofferenza. Inoltre il sistema per cassa è certamente più semplice da gestire.
Il nuovo articolo 66 del Tuir prevede l’abbandono delle regole della competenza economica sia per i ricavi che per le spese. Non rileveranno più nella determinazione del reddito né le rimanenze finali né quelle iniziali mentre rimarranno ferme le regole di determinazione e imputazione temporale degli altri componenti positivi e negativi quali le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Regole particolari vengono previste per gestire il regime transitorio di migrazione tra i due regimi. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il principio “di cassa” è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto a regime ordinario. Inoltre nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito “per cassa” a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario (competenza) e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumeranno rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Anche la base imponibile Irap sarà determinata con le nuove regole facilitando i calcoli nel passaggio da una forma di tassazione all’altra.
Nulla vieta che il contribuente possa optare per la contabilità ordinaria. L’opzione avrà effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a revoca e in ogni caso almeno per il periodo stesso e i due successivi. I limiti per il passaggio alla contabilità ordinaria obbligatoria restano invece quelli oggi in vigore ossia,400mila euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, 700mila euro per le altre attività.
Nel regime “di cassa” sarà necessario procedere ad annotare cronologicamente, con riferimento alla data di incasso/pagamento, nei registri, i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando il relativo importo, e le generalità, del soggetto che effettua/riceve il pagamento, nonchè gli estremi della fattura o al- tro documento emesso/ricevuto. Negli stessi registri dovranno essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche gli altri componenti positivi e negativi. I registri tenuti ai fini Iva potranno sostituire i “cronologici” qualora vi siano separate annotazioni delle componenti reddituali incassate e pagate nel periodo, nonché quelle relative agli altri componenti di reddito.
Lo schema normativo prevede un’ulteriore possibilità: previa opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti ma in tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.