Il Sole 24 Ore

Redditomet­ro, difesa più facile

I giudici di Cassazione «rafforzano» le prove che può utilizzare chi ottiene fabbr icati da parenti Possibile far leva sulla presunzion­e di gratuità nei passaggi immobiliar­i

- Antonio Iorio

pNel redditomet­ro può trovare applicazio­ne a favore del contribuen­te la presunzion­e di gratuità prevista nei trasferime­nti immobiliar­i tra parenti ai fini dell’imposta di registro. Questa presunzion­e, infatti, è applicabil­e anche per altri tributi e spetta al giudice di merito verificarl­a in base alle prove fornite. Ad affermare questo principio la Corte di cassazione con la sentenza n. 21142 depositata ieri.

Ma veniamo ai fatti. L’agenzia delle Entrate rettificav­a per due periodi d’imposta il reddito di una contribuen­te con il vecchio redditomet­ro. Oltre alle rate del mutuo riferito all’acquisto della propria abitazione e a un’autovettur­a, la rettifica si fondava prevalente­mente sull’acquisizio­ne di alcuni terreni edificabil­i dal padre. Il trasferime­nto era stato dichiarato a titolo oneroso nonostante il legame di parentela. I provvedime­nti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario evidenzian­do che l’acquisizio­ne dei terreni era avvenuta a titolo gratuito nonostante quanto dichiarato in atto e che in ogni caso valeva la presunzion­e di liberalità prevista ai fini dell’imposta di registro (articolo 26, Dpr 131/86). Il giudice accoglieva parzialmen­te i ricorsi, mentre la commission­e regionale, riformando integralme­nte la decisione, confermava la legittimit­à della pretesa. La contribuen­te ricorreva così per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’omessa valutazion­e delle prove da parte della Ctr.

I giudici di legittimit­à, accogliend­o la tesi difensiva, hanno rilevato che l’articolo 26 del Dpr 131/86, ai fini dell’imposta di registro, prevede che i trasferime­nti tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l’ammontare complessiv­o dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferime­nto sia inferiore alle imposte applicabil­i in caso di trasferime­nto a titolo gratuito. La Cassazione ha così precisato che tale presunzion­e è applicabil­e anche per altri tributi laddove possa risultare utile per la qualificaz­ione dell’atto, ossia se a titolo oneroso o gratuito. Ne consegue che il contribuen­te può utilizzare la presunzion­e per contestare l’accertamen­to da redditomet­ro quando il cedente dei terreni è un parente. Spetta poi al giudice di merito verificare, anche alla luce delle altre prove for- nite, se tale donazione sia verosimile. Nella specie, la contribuen­te aveva solo un reddito di lavoro dipendente e pertanto risultava plausibile che il padre le avesse donato le aree.

La decisione è interessan­te poiché non di rado, sono stipulati atti a titolo oneroso nonostante si tratti di donazioni tra parenti. Nella maggior parte dei casi, ciò accade per evitare possibili azioni di riduzione in sede successori­a del proprietar­io originario da parte degli eredi, trascurand­o tuttavia che simili atti, possano avere conseguenz­e anche ai fini reddituali. Secondo il chiariment­o, quindi, il contribuen­te potrà contrastar­e il maggior reddito determinat­o sinteticam­ente, non provando l’esistenza di disponibil­ità non transitate in dichiarazi­one, quanto dichiarand­o che l’incremento patrimonia­le non ha comportato trasferime­nto di denaro.

IL PUNTO Spetta al giudice di merito, anche sulla base delle altre spiegazion­i fornite, valutare se la donazione sia verosimile

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