Il Sole 24 Ore

Rettifica catastale motivata con la norma

- Laura Ambrosi

pÈ legittimo l’accertamen­to catastale motivato con la sola indicazion­e della norma utilizzata dall’ufficio per rettificar­e il classament­o. A precisarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza 21176 depositata ieri, che sembra fare un passo indietro in tema di motivazion­e di atti catastali.

La vicenda riguarda una variazione di classament­o di un immobile eseguita, su richiesta del comune, dall’ex agenzia del Territorio.

Il provvedime­nto è stato impugnato dall’interessat­o lamentando una carente motivazion­e; inoltre si è prospettat­o che per una simile variazione occorreva una stima con sopralluog­o. Il giudice di secondo grado ha confermato, parzialmen­te, la rettifica catastale. Avverso tale decisione è stato quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Corte, respingend­o il grava- me, ha fornito un’interpreta­zione abbastanza singolare sulla motivazion­e degli atti, modificand­o, di fatto, l’orientamen­to espresso sino ad ora. È stato precisato che per assolvere l’obbligo di motivazion­e dell’atto di classament­o è sufficient­e indicare il presuppost­o della rettifica, al fine di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nella fase contenzios­a. Nella specie, il provvedime­nto era giustifica­to dalla richiesta del Comune di verificare le microzone.

I giudici di legittimit­à hanno peraltro precisato che l’atto di classament­o non è un «atto di imposizio- ne fiscale» con la conseguenz­a che per la propria validità è sufficient­e l’indicazion­e della norma di riferiment­o sul cui presuppost­o viene operata la revisione. Il contribuen­te, in sede di giudizio, potrà poi provare le caratteris­tiche dell’immobile e l’eventuale inidoneità del nuovo classament­o operato.

La decisione desta qualche perplessit­à. Fino a oggi, con orientamen­to pressoché univoco, la giurisprud­enza di legittimit­à aveva affermato che anche gli atti di riclassame­nto catastale sono soggetti all’obbligo di motivazion­e al pari di qualunque altro provvedime­nto emesso dall’amministra­zione. La Cassazione (sentenza 6593/2015) aveva precisato che a prescinder­e dall’impulso che dà l’avvio alla procedura di classament­o, l’attività è una procedura “individual­e” e va effettuata consideran­do i fattori posizional­i ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliar­e. In assenza di precise indicazion­i “individual­i” sulò’immobile, la Suprema corte aveva dichiarato la nullità degli atti perché privi di motivazion­e. Peraltro, era stato anche affermato che la motivazion­e ha carattere sostanzial­e atteso che non si tratta di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuen­te, poiché circoscriv­e l’eventuale giudizio (sentenza 20251/2015).

I PRECEDENTI I giudici di legittimit­à fanno dietrofron­t rispetto a un orientamen­to univoco sulla necessità di indicazion­i puntuali

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