Il Sole 24 Ore

Perdite al bivio dopo il verbale

Operatori alle prese con i difetti di coordiname­nto fra le regole sul modello Ipea e sul «pentimento» allargato Opzione fra il ravvedimen­to operoso e l’utilizzo delle passività in contraddit­torio

- Giorgio Gavelli

pV anno coordinati tra loro l’intervento normativo sull’utilizzo delle perdite in sede di accertamen­to (articolo 25 del Dlgs 158/2015) e la possibilit­à del contribuen­te di porre in essere il ravvedimen­to operoso secondo una tempistica assai più ampia rispetto al passato (legge di Stabilità 2015).

La “riscrittur­a” da parte delle Entrate del provvedime­nto istitutivo del modello Ipea e delle relative istruzioni (avvenuta lo scorso 12 ottobre) modifica sempliceme­nte il “canale di trasmissio­ne” del modello, passando dalla Pec a Entratel o Fisconline (si veda Il Sole 24 Ore del 13 ottobre) ma lascia inalterate tutte le perplessit­à sussistent­i sui rapporti intercorre­nti tra questa procedura e le altre opportunit­à offerte al contribuen­te.

Vediamo nel dettaglio. La riscrittur­a dell’articolo 42 del Dpr 600/73 da parte del decreto di riforma delle sanzioni (Dlgs 158/2015) si basa, essenzialm­ente, sui seguenti principi: e le perdite di periodo vengono automatica­mente considerat­e dagli uffici nel calcolo dei maggiori imponibili richiesti; r quelle pregresse non entrano in gioco, a meno che non sia il contribuen­te, tramite istanza, a richiedern­e lo scomputo; t in ogni caso, le sanzioni vanno applicate, come chiarisce la relazione accompagna­toria, “alla maggiore imposta che eventualme­nte residua dopo la ridetermin­azione dei redditi nell’anno oggetto di accertamen­to”; un ell’ambito del consolidat­o fiscale, restano ferme le regole previgenti (articolo 40-bis Dpr 600/73 e articolo 9-bis Dlgs 218/97), con l’utilizzo del modello Ipec.

La novità di maggior impatto è quella di cui al punto 2): gli Uffici non consideran­o, in sede di accertamen­to, le perdite pregresse riportabil­i a meno che il contribuen­te, con la presentazi­one del modello Ipea, non decida di “spendere” le perdite utilizzabi­li nel periodo d’imposta accertato e tuttora disponibil­i, rinunciand­o al loro utilizzo futuro. La presentazi­one del modello sospende il termine per ricorrere di ulteriori 60 giorni, interrelan­dosi in varia misura con l’eventuale sospension­e prevista per l’accertamen­to con adesione (si vedano gli articoli 6 e 7 del Provvedime­nto del 12 ottobre scorso).

Utilizzo ante verifica

Il primo problema di coordiname­nto si pone per le dichiarazi­oni integrativ­e che il contribuen­te spontaneam­ente può presentare prima di una verifica e sino al termine di decadenza del periodo di accertamen­to. Poiché l’utilizzo del modello è limitato alla fase post-verifica, se ne deve dedurre che nulla è cambiato rispetto al passato, per cui il contribuen­te è ammesso a presentare una integrativ­a in cui, oltre a riportare un maggior imponibile, utilizza un maggior ammontare di perdite pregresse, così come avrebbe fatto nella dichiarazi­one originaria se fosse stata correttame­nte redatta. Si ritiene che l’indicazion­e di tali maggiori perdite non sia una facoltà, ma, tuttora, da considerar­si un obbligo, poiché, diversamen­te, il legislator­e sarebbe dovuto intervenir­e sulla disciplina vigente. Così facendo, il contribuen­te può trovarsi ad utilizzare perdite ancora disponibil­i – che verranno eliminate da quelle riportabil­i - ovvero già utilizzate, nel quale caso si renderà necessario intervenir­e con appositi modelli integrativ­i anche per le dichiarazi­oni successiva­mente presentate.

Utilizzo post verifica

Maggiori problemi si riscontran­o quando il contribuen­te ha subito una verifica con constatazi­one di un maggior imponibile, in presenza di perdite pregresse all’epoca disponibil­i.

Come coordinare la possibilit­à di operare il ravvedimen­to operoso (con le sanzioni ridotte ad un quinto, ai sensi della lettera b-quater del comma 1 dell’articolo 13 del

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