Perdite al bivio dopo il verbale
Operatori alle prese con i difetti di coordinamento fra le regole sul modello Ipea e sul «pentimento» allargato Opzione fra il ravvedimento operoso e l’utilizzo delle passività in contraddittorio
pV anno coordinati tra loro l’intervento normativo sull’utilizzo delle perdite in sede di accertamento (articolo 25 del Dlgs 158/2015) e la possibilità del contribuente di porre in essere il ravvedimento operoso secondo una tempistica assai più ampia rispetto al passato (legge di Stabilità 2015).
La “riscrittura” da parte delle Entrate del provvedimento istitutivo del modello Ipea e delle relative istruzioni (avvenuta lo scorso 12 ottobre) modifica semplicemente il “canale di trasmissione” del modello, passando dalla Pec a Entratel o Fisconline (si veda Il Sole 24 Ore del 13 ottobre) ma lascia inalterate tutte le perplessità sussistenti sui rapporti intercorrenti tra questa procedura e le altre opportunità offerte al contribuente.
Vediamo nel dettaglio. La riscrittura dell’articolo 42 del Dpr 600/73 da parte del decreto di riforma delle sanzioni (Dlgs 158/2015) si basa, essenzialmente, sui seguenti principi: e le perdite di periodo vengono automaticamente considerate dagli uffici nel calcolo dei maggiori imponibili richiesti; r quelle pregresse non entrano in gioco, a meno che non sia il contribuente, tramite istanza, a richiederne lo scomputo; t in ogni caso, le sanzioni vanno applicate, come chiarisce la relazione accompagnatoria, “alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi nell’anno oggetto di accertamento”; un ell’ambito del consolidato fiscale, restano ferme le regole previgenti (articolo 40-bis Dpr 600/73 e articolo 9-bis Dlgs 218/97), con l’utilizzo del modello Ipec.
La novità di maggior impatto è quella di cui al punto 2): gli Uffici non considerano, in sede di accertamento, le perdite pregresse riportabili a meno che il contribuente, con la presentazione del modello Ipea, non decida di “spendere” le perdite utilizzabili nel periodo d’imposta accertato e tuttora disponibili, rinunciando al loro utilizzo futuro. La presentazione del modello sospende il termine per ricorrere di ulteriori 60 giorni, interrelandosi in varia misura con l’eventuale sospensione prevista per l’accertamento con adesione (si vedano gli articoli 6 e 7 del Provvedimento del 12 ottobre scorso).
Utilizzo ante verifica
Il primo problema di coordinamento si pone per le dichiarazioni integrative che il contribuente spontaneamente può presentare prima di una verifica e sino al termine di decadenza del periodo di accertamento. Poiché l’utilizzo del modello è limitato alla fase post-verifica, se ne deve dedurre che nulla è cambiato rispetto al passato, per cui il contribuente è ammesso a presentare una integrativa in cui, oltre a riportare un maggior imponibile, utilizza un maggior ammontare di perdite pregresse, così come avrebbe fatto nella dichiarazione originaria se fosse stata correttamente redatta. Si ritiene che l’indicazione di tali maggiori perdite non sia una facoltà, ma, tuttora, da considerarsi un obbligo, poiché, diversamente, il legislatore sarebbe dovuto intervenire sulla disciplina vigente. Così facendo, il contribuente può trovarsi ad utilizzare perdite ancora disponibili – che verranno eliminate da quelle riportabili - ovvero già utilizzate, nel quale caso si renderà necessario intervenire con appositi modelli integrativi anche per le dichiarazioni successivamente presentate.
Utilizzo post verifica
Maggiori problemi si riscontrano quando il contribuente ha subito una verifica con constatazione di un maggior imponibile, in presenza di perdite pregresse all’epoca disponibili.
Come coordinare la possibilità di operare il ravvedimento operoso (con le sanzioni ridotte ad un quinto, ai sensi della lettera b-quater del comma 1 dell’articolo 13 del