Atti annullati, spazio al recupero
pChe fine fanno le perdite utilizzate con il modello Ipea a fronte di un avviso di accertamento impugnato in giudizio ed annullato con sentenza definitiva? Né l’articolo 25 del Dlgs 158/2015, né il Provvedimento attuativo delle Entrate sul modello Ipea sciolgono questo interrogativo, la cui risposta può influire in maniera decisiva sui comportamenti dei contribuenti intenzionati ad in- traprendere la via contenziosa.
Ipotizziamo che un accertamento riguardante (per semplicità) un imprenditore in contabilità ordinaria e che contesti maggiori ricavi per 50.000 euro, a fronte di perdite riportabili di 30.000 euro. L’utilizzo del modello Ipea riconduce l’accertamento alle imposte corrispondenti a 20.000 euro, con sanzioni e interessi relativi. Il dubbio ri- guarda l’ipotesi in cui il contribuente impugni l’avviso di accertamento “corretto” e ottenga una sentenza integralmente favorevole passata in giudicato. Ovviamente non risultano più dovute le imposte sul maggior imponibile di 20.000 euro, ma che dire delle perdite “sacrificate”? In proposito sono possibili due soluzioni. La prima, che appare la più corretta, deve consen- tire il recupero di queste perdite a seguito dell’esito favorevole (e definitivo) del contenzioso, ad esempio con la prima dichiarazione successiva al passaggio in giudicato della sentenza.
La seconda possibilità è che le perdite in questione non siano più recuperabili, poiché il contenzioso ha avuto ad oggetto l’imponibile di 20.000 euro e non quello (originariamente accertato) di 50.000 euro. Se così fosse, tuttavia, verrebbe imposto un “sacrificio” di perdite riportabili dal contribuente senza alcuna giustificazione legittima, basato su un atto poi annullato dal giudice tributario. Diversamente dalla situazione in cui il contribuente decide di “chiudere” le sanzioni ricorrendo contro le sole imposte (articolo 17, comma 3, del Dlgs 472/97), in questo caso la non “recuperabilità” delle perdite presenti nel modello Ipea non è prevista da alcuna norma e non si affianca a nessun vantaggio specifico del contribuente. Ad ogni modo, se questa sarà la soluzione che l’Agenzia vorrà seguire, vi sarà una minore propensio- ne all’utilizzo delle perdite per chi è intenzionato, comunque, a ricorrere avverso l’atto di accertamento, poiché verrebbe richiesto un sacrificio “certo” a fronte di un esito “incerto”.
Qualunque sia la soluzione a cui stanno pensando le Entrate, non vi è dubbio che essa debba essere opportunamente resa nota ai contribuenti, i quali devono poter conoscere esattamente quali sono le conseguenze della presentazione del modello Ipea.