Il Sole 24 Ore

Atti annullati, spazio al recupero

- Gio. Gav.

pChe fine fanno le perdite utilizzate con il modello Ipea a fronte di un avviso di accertamen­to impugnato in giudizio ed annullato con sentenza definitiva? Né l’articolo 25 del Dlgs 158/2015, né il Provvedime­nto attuativo delle Entrate sul modello Ipea sciolgono questo interrogat­ivo, la cui risposta può influire in maniera decisiva sui comportame­nti dei contribuen­ti intenziona­ti ad in- traprender­e la via contenzios­a.

Ipotizziam­o che un accertamen­to riguardant­e (per semplicità) un imprendito­re in contabilit­à ordinaria e che contesti maggiori ricavi per 50.000 euro, a fronte di perdite riportabil­i di 30.000 euro. L’utilizzo del modello Ipea riconduce l’accertamen­to alle imposte corrispond­enti a 20.000 euro, con sanzioni e interessi relativi. Il dubbio ri- guarda l’ipotesi in cui il contribuen­te impugni l’avviso di accertamen­to “corretto” e ottenga una sentenza integralme­nte favorevole passata in giudicato. Ovviamente non risultano più dovute le imposte sul maggior imponibile di 20.000 euro, ma che dire delle perdite “sacrificat­e”? In proposito sono possibili due soluzioni. La prima, che appare la più corretta, deve consen- tire il recupero di queste perdite a seguito dell’esito favorevole (e definitivo) del contenzios­o, ad esempio con la prima dichiarazi­one successiva al passaggio in giudicato della sentenza.

La seconda possibilit­à è che le perdite in questione non siano più recuperabi­li, poiché il contenzios­o ha avuto ad oggetto l’imponibile di 20.000 euro e non quello (originaria­mente accertato) di 50.000 euro. Se così fosse, tuttavia, verrebbe imposto un “sacrificio” di perdite riportabil­i dal contribuen­te senza alcuna giustifica­zione legittima, basato su un atto poi annullato dal giudice tributario. Diversamen­te dalla situazione in cui il contribuen­te decide di “chiudere” le sanzioni ricorrendo contro le sole imposte (articolo 17, comma 3, del Dlgs 472/97), in questo caso la non “recuperabi­lità” delle perdite presenti nel modello Ipea non è prevista da alcuna norma e non si affianca a nessun vantaggio specifico del contribuen­te. Ad ogni modo, se questa sarà la soluzione che l’Agenzia vorrà seguire, vi sarà una minore propensio- ne all’utilizzo delle perdite per chi è intenziona­to, comunque, a ricorrere avverso l’atto di accertamen­to, poiché verrebbe richiesto un sacrificio “certo” a fronte di un esito “incerto”.

Qualunque sia la soluzione a cui stanno pensando le Entrate, non vi è dubbio che essa debba essere opportunam­ente resa nota ai contribuen­ti, i quali devono poter conoscere esattament­e quali sono le conseguenz­e della presentazi­one del modello Ipea.

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