Il Sole 24 Ore

02 LE MODALITÀ

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Il modello può essere presentato anche nel periodo che intercorre tra la consegna del processo verbale di constatazi­one e l’emissione dell'avviso di accertamen­to, periodo in cui è ammesso il ravvedimen­to con le sanzioni ridotte a un quinto. La presentazi­one “post verifica” avviene solo in caso di contraddit­torio anticipato con l’Ufficio, ed esclusivam­ente per le perdite ancora spendibili Dlgs 472/97) con l’utilizzo del modello Ipea, reso possibile anche anteriorme­nte all’emanazione dell’atto di accertamen­to, ai sensi dell’articolo 8 del Provvedime­nto n. 164492/2016?

In assenza di chiariment­i, sembra di poter concludere che entrambe le possibilit­à siano percorribi­li; la prima, su iniziativa del contribuen­te, porta a risultati non dissimili da quanto già visto in caso di ravvedimen­to pre-verifica (cambia solo l’ammontare delle sanzioni da versare), mentre la seconda si verifica solo ove si sia instaurato un contraddit­torio con l’Ufficio finalizzat­o ad una adesione (articolo 8.1 del citato Provvedime­nto). Solo in quest’ultima ipotesi, risulteran­no utilizzabi­li esclusivam­ente le perdite ancora disponibil­i al momento della presentazi­one del modello Ipea, le quali, comunque, non avranno alcun effetto ai fini Irap e Iva. Si tratta, ad ogni modo, di passaggi che necessitan­o chiariment­i interpreta­tivi e istruzioni specifiche agli Uffici.

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