02 LE MODALITÀ
Il modello può essere presentato anche nel periodo che intercorre tra la consegna del processo verbale di constatazione e l’emissione dell'avviso di accertamento, periodo in cui è ammesso il ravvedimento con le sanzioni ridotte a un quinto. La presentazione “post verifica” avviene solo in caso di contraddittorio anticipato con l’Ufficio, ed esclusivamente per le perdite ancora spendibili Dlgs 472/97) con l’utilizzo del modello Ipea, reso possibile anche anteriormente all’emanazione dell’atto di accertamento, ai sensi dell’articolo 8 del Provvedimento n. 164492/2016?
In assenza di chiarimenti, sembra di poter concludere che entrambe le possibilità siano percorribili; la prima, su iniziativa del contribuente, porta a risultati non dissimili da quanto già visto in caso di ravvedimento pre-verifica (cambia solo l’ammontare delle sanzioni da versare), mentre la seconda si verifica solo ove si sia instaurato un contraddittorio con l’Ufficio finalizzato ad una adesione (articolo 8.1 del citato Provvedimento). Solo in quest’ultima ipotesi, risulteranno utilizzabili esclusivamente le perdite ancora disponibili al momento della presentazione del modello Ipea, le quali, comunque, non avranno alcun effetto ai fini Irap e Iva. Si tratta, ad ogni modo, di passaggi che necessitano chiarimenti interpretativi e istruzioni specifiche agli Uffici.