Voucher, denuncia all’Inps fuori norma
La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (1/16) sulle nuove procedure di comunicazione preventiva per i professionisti e gli imprenditori non agricoli che utilizzano lavoro accessorio fornisce indicazioni sul regime sanzionatorio applicabile ai nuovi adempimenti. Secondo la circolare, dopo la riforma della materia (Dlgs 185/16) l’utilizzo dei voucher è subordinato a un doppio adempimento: una denuncia d’inizio attività all’Inps, da effettuarsi mediante ac- cesso alla sezione presente sul sito internet dell’Istituto, e una comunicazione via email, da mandare entro i 60 minuti precedenti ogni nuova prestazione alla sede territoriale dell’Ispettorato (ai recapiti forniti dalla circolare 1/16).
Questo doppio adempimento, secondo l’istituto di vigilanza, è supportato da un regime sanzionatorio che cambia in relazione alle eventuali violazioni.
La mancata effettuazione della denuncia d’inizio attività, seguita dall’omessa comunicazione preventiva alla sede territoriale dell’Ispettorato, darebbe luogo al- l’applicazione della maxi-sanzione sul lavoro nero.
Invece, se il committente effettua la denuncia telematica sul sito Inps, ma omette di inviare l’email all’Ispettorato, si applicherebbe solo la sanzione introdotta dal Dlgs 185/16 (importo variabile da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).
Questa ricostruzione è sicuramente vincolante per gli ispettori, quindi le imprese e professionisti dovranno applicarla, per mettersi al riparo da sanzioni e contenziosi. Tuttavia, il fonda- mento normativo di questa interpretazione va verificato, in quanto la denuncia telematica era prevista da una norma (l’articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/15, il quale a sua volta aveva ridisciplinato la materia, abrogando le norme contenute nel Dlgs 276/03), che oggi non esiste più nella sua versione originaria; solo tale versione - e non quella risultante dalle modifiche del Dlgs 185/16, che ha sostituito il vecchio adempimento con l’invio della email o dell’sms - prevedeva l’obbligo di fare la comunicazione telematica.
La circolare non sembra con- siderare questo aspetto, nel momento in cui ribadisce che la procedura telematica è ancora obbligatoria; questa obbligatorietà viene fatta risalire a due atti (la nota del ministero del Lavoro 3337 del 25 giugno 2015 e la circolare Inps 149/15) emanati proprio per dare applicazione alla norma ormai abrogata.
Peraltro, la nuova versione dell’articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/15 non vieterebbe la reintroduzione di una procedura di denuncia telematica: è prevista, infatti, la possibilità di istituire, con un Dm «ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie».
Il problema è che tale decreto non è stato ancora emanato, e quindi risulta difficile trovare il fondamento normativo dell’obbligo di effettuare la denuncia telematica (a meno che non si voglia ricercare tale fondamento nelle norme generali sulle comunicazioni obbligatorie, oppure che si voglia ancora ritenere vigente il Dm del 12 marzo 2008, attuativo delle regole - oggi abrogate - della legge Biagi).
Sarebbe quindi urgente un chiarimento sul punto, per evitare che, al primo contenzioso relativo all’applicazione della maxi sanzione, la sussistenza dell’obbligo di denuncia telematica venga messa in discussione; l’esito di tale contenzioso non sarebbe affatto scontato.