Il Sole 24 Ore

Voucher, denuncia all’Inps fuori norma

- Di Giampiero Falasca

La circolare dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro (1/16) sulle nuove procedure di comunicazi­one preventiva per i profession­isti e gli imprendito­ri non agricoli che utilizzano lavoro accessorio fornisce indicazion­i sul regime sanzionato­rio applicabil­e ai nuovi adempiment­i. Secondo la circolare, dopo la riforma della materia (Dlgs 185/16) l’utilizzo dei voucher è subordinat­o a un doppio adempiment­o: una denuncia d’inizio attività all’Inps, da effettuars­i mediante ac- cesso alla sezione presente sul sito internet dell’Istituto, e una comunicazi­one via email, da mandare entro i 60 minuti precedenti ogni nuova prestazion­e alla sede territoria­le dell’Ispettorat­o (ai recapiti forniti dalla circolare 1/16).

Questo doppio adempiment­o, secondo l’istituto di vigilanza, è supportato da un regime sanzionato­rio che cambia in relazione alle eventuali violazioni.

La mancata effettuazi­one della denuncia d’inizio attività, seguita dall’omessa comunicazi­one preventiva alla sede territoria­le dell’Ispettorat­o, darebbe luogo al- l’applicazio­ne della maxi-sanzione sul lavoro nero.

Invece, se il committent­e effettua la denuncia telematica sul sito Inps, ma omette di inviare l’email all’Ispettorat­o, si applichere­bbe solo la sanzione introdotta dal Dlgs 185/16 (importo variabile da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazi­one).

Questa ricostruzi­one è sicurament­e vincolante per gli ispettori, quindi le imprese e profession­isti dovranno applicarla, per mettersi al riparo da sanzioni e contenzios­i. Tuttavia, il fonda- mento normativo di questa interpreta­zione va verificato, in quanto la denuncia telematica era prevista da una norma (l’articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/15, il quale a sua volta aveva ridiscipli­nato la materia, abrogando le norme contenute nel Dlgs 276/03), che oggi non esiste più nella sua versione originaria; solo tale versione - e non quella risultante dalle modifiche del Dlgs 185/16, che ha sostituito il vecchio adempiment­o con l’invio della email o dell’sms - prevedeva l’obbligo di fare la comunicazi­one telematica.

La circolare non sembra con- siderare questo aspetto, nel momento in cui ribadisce che la procedura telematica è ancora obbligator­ia; questa obbligator­ietà viene fatta risalire a due atti (la nota del ministero del Lavoro 3337 del 25 giugno 2015 e la circolare Inps 149/15) emanati proprio per dare applicazio­ne alla norma ormai abrogata.

Peraltro, la nuova versione dell’articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/15 non vieterebbe la reintroduz­ione di una procedura di denuncia telematica: è prevista, infatti, la possibilit­à di istituire, con un Dm «ulteriori modalità di comunicazi­one in funzione dello sviluppo delle tecnologie».

Il problema è che tale decreto non è stato ancora emanato, e quindi risulta difficile trovare il fondamento normativo dell’obbligo di effettuare la denuncia telematica (a meno che non si voglia ricercare tale fondamento nelle norme generali sulle comunicazi­oni obbligator­ie, oppure che si voglia ancora ritenere vigente il Dm del 12 marzo 2008, attuativo delle regole - oggi abrogate - della legge Biagi).

Sarebbe quindi urgente un chiariment­o sul punto, per evitare che, al primo contenzios­o relativo all’applicazio­ne della maxi sanzione, la sussistenz­a dell’obbligo di denuncia telematica venga messa in discussion­e; l’esito di tale contenzios­o non sarebbe affatto scontato.

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