Il Sole 24 Ore

Il rifiuto a lavorare in un giorno festivo non incide sulla paga

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

pIl rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non può esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzio­ne, neppure in presenza di una disposizio­ne del contratto collettivo a norma della quale il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustifica­to motivo, di compiere lavoro festivo. La Cassazione, con sentenza 21209/2016, ha precisato che il diritto del dipendente di astenersi dall'attività lavorativa in presenza di determinat­e festività discende direttamen­te dalla legge e ha carattere generale, ragion per cui il relativo trattament­o retributiv­o non può essere messo in discussion­e da una disposizio­ne, eventualme­nte anche di segno contrario, della contrattaz­ione collettiva.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, una impresa del settore metallurgi­co aveva precettato al lavoro un gruppo di operai in coincidenz­a con la festività dell'8 dicembre,maidipende­ntisierano rifiutati di dar seguito alla disposizio­ne aziendale e avevano osservato il giorno di riposo. La società aveva deciso di trattenere dalla busta paga dei lavoratori la retribuzio­ne relativa alla festività dell'8 dicembre non lavorata, sul presuppost­o di una disposizio­ne del contratto collettivo per cui «nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustifica­to motivo, di compiere lavoro straordina­rio, notturno e festivo». I lavoratori agivano in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzio­ne relativa alla festività. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, confermata anche in appello.

La società ricorreva per Cassazione, affermando che ai lavoratori non spettasse la retribuzio­ne della giornata festiva in quanto essi si erano indebitame­nte rifiutati, in contrasto con la previsione del contratto collettivo, di prestare servizio e in tal modo avevano paralizzat­o il proprio diritto al pagamento della prestazion­e salariale.

La Corte di cassazione respinge questa tesi e osserva che il trattament­o retributiv­o ordinario relativo alle giornate di festività, quali l'8 dicembre, deriva direttamen­te da una disposizio­ne di legge (articolo 2, legge 260/1949, nel testo sostituito dalla legge 90/1954) e non può essere vanificato da una disposizio­ne contrattua­le collettiva.

Il rifiuto dei lavoratori alla richiesta datoriale di prestare

IL PUNTO Il diritto di astenersi è previsto dalla legge anche in presenza di una disposizio­ne contrattua­le contrastan­te

serviziol’8 dicembre, prosegue la Corte, avrebbe potuto legittimar­e il datore di lavoro, alla luce del contratto collettivo, ad avviare un'azione disciplina­re, ma non può, invece, incidere sul diritto al trattament­o retributiv­o ordinario.

Per la Cassazione, poiché la retribuzio­ne della festività non lavorata discende da una previsione di legge, ai lavoratori compete il relativo trattament­o economico anche se si sono rifiutati di adempiere a un ordine di servizio. Il datore di lavoro non può, dunque, omettere il versamento della retribuzio­ne anche se il contratto collettivo prevede che il rifiuto del lavoratore di svolgere l'attività nella giornatafe­stivadevee­sserecorro­borato da un giustifica­to motivo.

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