Aspiratori alternativi alle canne fumarie
pL e canne fumarie dei pubblici esercizi con cucina e somministrazione di ali
menti possono essere sostituite da altri sistemi di abbattimento dei fumi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10337 del 17 ottobre 2016, che riconosce le innovazioni tecniche.
Il problema delle canne fumarie è molto sentito nei centri storici. Esse sono ritenute obbligatorie per i locali che somministrano alimenti e bevande e poco gradite dai condòmini. I Comuni seguono regole diverse tra loro. Più norme statali e locali hanno preso genericamente atto che, in centri storici e aree di particolare pregio architettonico, si possono consentire anche apparati moderni ed ecologicamente idonei.
Il Tar ne prende atto, “sdoganando” alternative come strumenti aspiranti filtranti, se c’è un’idoneità accertata secondo la normativa vigente. I giudici richiamano princìpi di matrice comunitaria, quali quelli di precauzione e prevenzione, svincolando in parte le previsioni del commercio da quelle urbanistico-edilizie e dei regolamenti igienico sanitari comunali, a favore di carboni magri e apparecchi fumivori. Specie se ne è certificata l’eguaglianza alle canne fumarie sulla neutralizzazione di fumi e vapori.
Grazie alla spinta del decreto Bersani (223/2006) sulla concorrenza, del Dl 138/2011 che abolisce restrizioni su attività economiche e ai Dl 201/2011, 1/2012 e 90/2013 su esercizi commerciali e impianti termici, si introducono elementi di elasticità, almeno nei centri storici: se ci sono test favorevoli, le canne fumarie nei centri storici si possono superare, facendo leva su concorrenza, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.