Il Sole 24 Ore

Aspiratori alternativ­i alle canne fumarie

- Gian Lorenzo Saporito

pL e canne fumarie dei pubblici esercizi con cucina e somministr­azione di ali

menti possono essere sostituite da altri sistemi di abbattimen­to dei fumi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10337 del 17 ottobre 2016, che riconosce le innovazion­i tecniche.

Il problema delle canne fumarie è molto sentito nei centri storici. Esse sono ritenute obbligator­ie per i locali che somministr­ano alimenti e bevande e poco gradite dai condòmini. I Comuni seguono regole diverse tra loro. Più norme statali e locali hanno preso genericame­nte atto che, in centri storici e aree di particolar­e pregio architetto­nico, si possono consentire anche apparati moderni ed ecologicam­ente idonei.

Il Tar ne prende atto, “sdoganando” alternativ­e come strumenti aspiranti filtranti, se c’è un’idoneità accertata secondo la normativa vigente. I giudici richiamano princìpi di matrice comunitari­a, quali quelli di precauzion­e e prevenzion­e, svincoland­o in parte le previsioni del commercio da quelle urbanistic­o-edilizie e dei regolament­i igienico sanitari comunali, a favore di carboni magri e apparecchi fumivori. Specie se ne è certificat­a l’eguaglianz­a alle canne fumarie sulla neutralizz­azione di fumi e vapori.

Grazie alla spinta del decreto Bersani (223/2006) sulla concorrenz­a, del Dl 138/2011 che abolisce restrizion­i su attività economiche e ai Dl 201/2011, 1/2012 e 90/2013 su esercizi commercial­i e impianti termici, si introducon­o elementi di elasticità, almeno nei centri storici: se ci sono test favorevoli, le canne fumarie nei centri storici si possono superare, facendo leva su concorrenz­a, trasparenz­a, pari opportunit­à e non discrimina­zione.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy