Il Sole 24 Ore

Sanzioni delle author ity Diritto d’accesso vincolato a privacy e segreto d’ufficio

- Francesco Clemente

pContro le sanzioni di un’autorità pubblica di vigilanza, il diritto d’accesso “difensivo” va «bilanciato» con l’«esigenza di tutelare sia il segreto d’ufficio sia la riservatez­za dei terzi»: non sono perciò divulgabil­i gli atti su soggetti estranei al singolo procedimen­to e che, per gli stessi illeciti, sono o potrebbero essere coinvolti in altri fascicoli. Il Tar del Lazio - sentenza 9972/2016, sezione Seconda-Quater, 29 settembre – dà così ragione alla Consob che aveva negato a un ex amministra­tore delegato, sott’indagine per il presunto abuso di informazio­ni privilegia­te per la vendita di titoli di una società (lettera a, comma 1, articolo 187bis, Dlgs 58/1998 - Testo unico della finanza), l’accesso difensivo a «tutti gli eventuali atti», anche istruttori, sui «soggetti rilevanti» di tale impresa che avevano effettuato analoghe operazioni sulla base di quelle stesse informazio­ni. Per la Consob, gli atti erano coperti segreto d’ufficio (comma 10, articolo 4, Tuf) e non vi era alcun interesse «diretto, concreto e attuale» a conoscerli (lettera h, comma 1, articolo 22, legge 241/1990) poiché non inclusi nel relativo fascicolo e riferiti a «comportame­nti di soggetti terzi, estranei ai fatti contestati». Il ricorrente, invece, per verificare «eventuali analogie» nei presunti illeciti, si appellava ai principi del contraddit­torio e della conoscenza degli atti istruttori che regolano la «procedura sanzionato­ria» della Consob (articolo 187-septies, Tuf), per Palazzo Spada su uno «standard più elevato» rispetto a quello del procedimen­to amministra­tivo (sentenze 1595-1596/2015).

I giudici, richiamand­o la propria recente pronuncia che ha “aperto” questi atti anche agli azionisti di minoranza per la difesa da presunti abusi nell’ambito di un’offerta pubblica d’acquisto (sentenza 6954/2016), hanno ribadito che in via di principio, in particolar­e per la Consulta (sentenze 460/2000 e 32/2005), tali procedure sono «pienamente accessibil­i» agli interessat­i sia per l’opposizion­e alle sanzioni disciplina­ri sia nello speciale procedimen­to d’accesso, poiché il segreto d’ufficio «con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati…posti a fondamento di un procedimen­to disciplina­re». Per il Tar, però, l’accesso va negato per atti «non…ricompresi nel novero di quelli “posti a fondamento”» del procedimen­to contestato, o quelli, come in questo caso, riferiti a «posizioni di soggetti terzi, che sono attualment­e sottoposti o potenzialm­ente sottoponib­ili» alle sanzioni incriminat­e: a chi, infatti, li richiede per difendersi contro provvedime­nti distinti, essi «sono totalmente irrilevant­i…pur adottando un più elevato standard “paragiuris­dizionale”…, e avendo comunque riguardo a un contraddit­torio difensivo e non meramente collaborat­ivo».

Questo limite, come chiarito, va applicato «sia nel senso negativo, ove si tratti di fatti che mai l’amministra­zione potrebbe porre a fondamento dell’eventuale sanzione; sia - si badi bene - nel senso positivo, qualora si trattasse di fatti ipoteticam­ente “favorevoli”», poiché in questa «attività vincolata» non sarebbe ammissibil­e una diversità di trattament­o. L’accesso difensivo va quindi «valutato ex ante» e non può prevalere per il solo fatto di un nesso tra le azioni contestate agli interessat­i e quelle (anche presunte) a carico di terzi.

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