Liquidazione anche per la parcella in ritardo
Il dir itto dell’avvocato resta anche quando il giudice non provvede con sentenza
pÈ tempestiva l’istanza di liquidazione presentata dall’avvocato nell’udienza conclusiva della fase processuale cui si riferisce la notula. Dal diritto al compenso non si decade neppure in caso di inottemperanza, da parte del giudice, alla regola che prevede la contestualità tra il decreto di pagamento e la sentenza. E, se il legale ha difeso la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, l’onorario a carico dell’erario spetta anche se l’imputato è condannato a rifondere le spese legali direttamente al privato, anziché allo Stato. Lo puntualizza il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 29 settembre 2016.
A ricorrere, contro l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso, è il difensore di una donna ammessa al patrocinio statale in un processo penale, ove era parte civile, chiuso con condanna dell’imputato al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di costituzione. All’avvocato viene negato il compenso, per tardività dell’istanza di liquidazione.
Il legale – richiamato l’articolo 110, comma 3, del Dpr 115/2002, per il quale il magistrato, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o risarcimento, se condanna l’imputato alle «spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato» – precisa di aver depositato la notula nella stessa udienza in cui veniva emessa sentenza. E comunque, nonostante la prevista contestualità tra decreto di pagamento e sentenza conclusiva della fase cui si riferisce la parcella, non c’è una norma che contempli, in caso di inosservanza del disposto, la decadenza dal diritto al compenso.
Tesi abbracciata dal giudice, che sancisce la tempestività dell’istanza di liquidazione, poiché depositata all’udienza di discussione. Nonostante l’articolo 83, comma 3-bis del Dpr 115 esiga la contestualità del decreto di pagamento rispetto alla decisione che chiude il segmento processuale cui si parametra la notula, non c’è alcun passaggio del precetto che preveda la decadenza dal diritto al compenso, ove l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento. Decadenza che – comportando «la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario» – contrasterebbe con la «ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione».
A bloccare la liquidazione del legale, conclude il giudice, non vale neppure la circostanza che la sentenza abbia condannato l’imputato a rifondere le spese direttamente alla parte civile, anziché allo Stato: tale decisione non costituisce «ragione di revoca implicita dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte privata risultata vittoriosa».