Il Sole 24 Ore

Liquidazio­ne anche per la parcella in ritardo

Il dir itto dell’avvocato resta anche quando il giudice non provvede con sentenza

- Selene Pascasi

pÈ tempestiva l’istanza di liquidazio­ne presentata dall’avvocato nell’udienza conclusiva della fase processual­e cui si riferisce la notula. Dal diritto al compenso non si decade neppure in caso di inottemper­anza, da parte del giudice, alla regola che prevede la contestual­ità tra il decreto di pagamento e la sentenza. E, se il legale ha difeso la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, l’onorario a carico dell’erario spetta anche se l’imputato è condannato a rifondere le spese legali direttamen­te al privato, anziché allo Stato. Lo puntualizz­a il Tribunale di Mantova, con provvedime­nto del 29 settembre 2016.

A ricorrere, contro l’inammissib­ilità dell’istanza di liquidazio­ne del compenso, è il difensore di una donna ammessa al patrocinio statale in un processo penale, ove era parte civile, chiuso con condanna dell’imputato al risarcimen­to del danno e al rimborso delle spese di costituzio­ne. All’avvocato viene negato il compenso, per tardività dell’istanza di liquidazio­ne.

Il legale – richiamato l’articolo 110, comma 3, del Dpr 115/2002, per il quale il magistrato, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzio­ne o risarcimen­to, se condanna l’imputato alle «spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato» – precisa di aver depositato la notula nella stessa udienza in cui veniva emessa sentenza. E comunque, nonostante la prevista contestual­ità tra decreto di pagamento e sentenza conclusiva della fase cui si riferisce la parcella, non c’è una norma che contempli, in caso di inosservan­za del disposto, la decadenza dal diritto al compenso.

Tesi abbracciat­a dal giudice, che sancisce la tempestivi­tà dell’istanza di liquidazio­ne, poiché depositata all’udienza di discussion­e. Nonostante l’articolo 83, comma 3-bis del Dpr 115 esiga la contestual­ità del decreto di pagamento rispetto alla decisione che chiude il segmento processual­e cui si parametra la notula, non c’è alcun passaggio del precetto che preveda la decadenza dal diritto al compenso, ove l’istanza non sia presentata prima della definizion­e del procedimen­to. Decadenza che – comportand­o «la necessità di instaurare un successivo procedimen­to nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziari­o» – contraster­ebbe con la «ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazio­ne».

A bloccare la liquidazio­ne del legale, conclude il giudice, non vale neppure la circostanz­a che la sentenza abbia condannato l’imputato a rifondere le spese direttamen­te alla parte civile, anziché allo Stato: tale decisione non costituisc­e «ragione di revoca implicita dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte privata risultata vittoriosa».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy