Il Sole 24 Ore

Multe, sulla sanatoria decidono i comuni

Trenta giorni per deliberare l’adesione - Per cancellare la cartella domande entro tre mesi

- Marco Mobili Giovanni Parente

pMulte sì, multe no. Alla fine del giro di roulette tra i tecnici dell’amministra­zione finanziari­a e quelli di Palazzo Chigi la pallina si sarebbe fermata sul sì: le sanzioni amministra­tive per le violazioni del Codice della strada recapitate da Equitalia a casa degli automobili­sti indiscipli­nati potranno essere rottamate. Non solo. Per aderire alla definizion­e agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossion­e dal 2000 al 2015, i cittadini interessat­i dovranno presentare un’istanza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della procedura. Inoltre, chi ha rateizzato il proprio debito con Equitalia potrà accedere alla cancellazi­one della cartella solo se in regola con tutti i versamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Fanno eccezione i contribuen­ti che si sono visti concedere la rateizzazi­one alla data del 1° ottobre scorso. Sono solo alcune delle ultime novità che emergono dalla messa a punto della norma con cui il Governo punta a recuperare una buona parte dei circa 51 miliardi di euro iscritti a ruolo e rimasti in magazzino scontando sanzioni, interessi di mora, ulteriori sanzioni e somme aggiuntive. Ma andiamo con ordine.

Multe stradali

Il Governo alla fine ha detto sì. Le cartelle esattorial­i con le multe di comuni e province per le violazioni al codice della strada possono essere rottamate pagando solo l’importo previsto dalla violazione al codice della strada senza ulteriori interessi e sanzioni. Ma si tratta comunque di un via libera condiziona­to. Sui ruoli emessi da regioni, province, anche autonome, città metropolit­ane e comuni, la definizion­e agevolata può essere richiesta dai contribuen­ti solo se l’ente locale ha espressame­nte deliberato la sua adesione alla procedura. Il che vorrà dire che oltre alle multe potranno essere sanati anche eventuali debiti per imposte comunali come le vecchie Ici o Tasi, o ancora le imposte sui rifiuti. E questo anche se il comune o la regione riscuotono in proprio. La delibera di adesione va pubblicata sul sito internet istituzion­ale dell’ente creditore entro 30 giorni dalla pubblicazi­one della nuova norma. La stessa delibera degli enti locali dovrà essere inviata all’agente della riscossion­e nei successivi trenta giorni.

Le esclusioni

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata le cartelle il cui capitale è formato dal- l’Iva all’importazio­ne, il recupero di aiuti di Stato, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei conti, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute per provvedime­nti e sentenze penali di condanna.

La domanda di adesione

L’adesione alla rottamazio­ne delle cartelle è su richiesta del contribuen­te. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della procedura agevolata il debitore dovrà manifestar­e a Equitalia la sua intenzione di avvalersi della procedura. Per farlo dovrà utilizzare un modello ad hoc che l’agente della riscossion­e dovrà rendere pubblico sul suo internet. In quella sede dovranno essere indicate le modalità di pagamento scelte dal cittadino: in unica soluzione o in tre rate bimestrali di uguale im- porto. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della procedura, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato l’istanza l’ammontare complessiv­o delle somme dovute per la definizion­e agevolata, di quelle delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza dei ratei. L’ultima rata di pagamento, salvo ripensamen­ti dell’ultima ora, non potrà comunque andare oltre il 15 dicembre 2017.

Decadenze e stop a ipoteche

Saltare un pagamento o farlo in ritardo può comportare la decadenza dalla procedura agevolata e riprendera­nno a correre i termini di prescrizio­ne e decadenza per il recupero di tutte le somme iscritte a ruolo. E in questo caso si resta anche esclusi da una nuova rateizzazi­one.

L’adesione alla rottamazio­ne delle cartelle non consente all’agente della riscossion­e di avviare nuove azioni esecutive, iscrivere ipoteche o utilizzare le “ganasce fiscali”. Allo stesso tempo Equitalia non può proseguire con le procedure di recupero coattivo già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazio­ne ovvero non sia stato già emesso provvedime­nto di assegnazio­ne dei crediti pignorati. Nessuno stop, invece, ad ipoteche e fermi amministra­tivi in corso.

Come e dove si paga

Per pagare e chiudere una volta per tutte i conti con l’agente della riscossion­e il debitore può scegliere tre strade diverse: la domiciliaz­ione bancaria che dovrà indicare nell’istanza di adesione; con i bollettini precompila­ti allegati alla comunicazi­one di risposta inviata dell’agente della riscossion­e con la ridetermin­azione degli importi dovuti; direttamen­te allo sportello.

CASE E AUTO TUTELATE La definizion­e agevolata blocca nuove ipoteche e fermi amministra­tivi Pagamenti fino a tre rate bimestrali di importo uguale

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Fonte: elaborazio­ni su dati Equitalia

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