L’acconto «estende» il bonus
Necessario aver pagato almeno il 20% del costo complessivo pr ima del 31 dicembre 2017 Superammortamenti per acquisti perfezionati entro il 30 giugno 2018
pP roroga di un anno nella disciplina del superammortamento. Il disegno di legge di bilancio estende, con alcune modifiche, il beneficio del superammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, introducendo la possibilità di incentivare anche gli acquisti perfezionati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
In occasione della prima edizione del beneficio – applicabile agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2016 – le Entrate avevano chiarito che, per individuare la data di effettuazione dell’investimento, valevano i criteri generali indicati nell’articolo 109 del Tuir, in base al quale per le spese di acquisto dei beni mobili vale la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (circolare 23/E/2016). Per i beni acquisiti tramite contratto di appalto i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), alla data i n cui l’opera – o porzione di essa – risulta verificate e accettata dal committente.
Pertanto, in base alle regole attuali, i beni ordinati nel corso del 2016, ma consegnati o ultimati nei primi mesi del 2017, non possono beneficiare del superammortamento.
Il meccanismo di funzionamento dell’incentivo, e in particolare la necessità di perfezionare la consegna del bene entro il 31 dicembre, rende di fatto difficilmente fruibile l’incentivo in relazione agli investimenti di maggiori complessità (e valore), commissionati ad hoc in funzione delle specifiche esigen- ze del committente, per i quali i tempi di realizzazione possono richiedere numerosi mesi dall’ordine.
Al fine di lasciare alle imprese un congruo orizzonte temporale per pianificare i propri investimenti, la proroga del disegno di legge introduce quindi un correttivo, che prevede la possibilità di incentivare non solo gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 – quindi beni consegnati entro questa data – ma anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi sia stato: 1) un ordine accettato dal venditore; 2) il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i beni acquisiti in leasing dovrebbero essere agevolabili, oltre ai beni consegnati all’utilizzatore entro la fine del 2017 (a prescindere dalla data di stipula del contratto), anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 qualora i contratti siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2017 e siano stati pagati anticipi (nella forma di maxicanoni) in misura almeno pari ad almeno il 20% entro la stessa data.
Sono esclusi dalla proroga i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa, quindi sia le auto “jolly”, sia quelle date in uso promiscuo ai dipendenti.
Altra novità riguarda i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o funzionale (Industria 4.0): in relazione a tali beni – indicati in un allegato al disegno di legge – la maggiorazione del costo sarà pari al 150%, quindi il costo ammortizzabile sarà complessivamente pari al 250% (cosiddetto iperammortamento).
Peri soggetti che beneficiano dell’ i per ammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei software funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (anch’essi indicati in un allegato ). Lari spondenza dei beni tecnologici – materiali e software – ai requisiti indicati negli allegati alla legge di bilancio va attestata da un perito in caso di acquisti di importo superiore al milione di euro.
IL PUNTO La proroga incentiva investimenti «conclusi» entro la metà del 2018 Regole applicabili a leasing e iperammortamenti