Iri, il riporto delle perdite è senza limiti di tempo
pLe imprese in contabilità ordinaria che scelgono di applicare l’Iri (imposta sul reddito d’impresa) potranno dichiarare perdite derivanti, oltre che dalla contrapposizione dei componenti positivi e negativi del periodo, anche dalla deduzione delle somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari e dai soci a carico dell’utile di esercizio e delle riserve. Tali perdite sono riportabili negli anni successivi in cui si applica la nuova imposta per l’intero importo e senza limiti di tempo. La disciplina delle perdite risulta, quindi, più favorevole di quella ordinariamente prevista per le imprese soggette all’Irpef (perché la deduzione avviene oltre il quinto anno successivo anche per i soggetti che non si trovano nei primi tre anni di attività) e all’Ires (perché non opera, ai fini del riporto, il limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio successivo).
La nuova imposta può essere applicata, con l’aliquota corrispondente a quella Ires, dalle imprese individuali (familiari e, si ritiene, coniugali comprese) e dalle società commerciali di persone, che diventano soggetti passivi dell’Iri. L’imprenditore, i collaboratori (e il coniuge) e i soci devono far concorrere al loro reddito complessivo le somme percepite. Si ritiene che sarà possibile estendere ai casi in esame la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio accertati nei riguardi delle società a ristretta base partecipativa.
Deduzione degli utili prelevati
Gli utili prelevati costituiscono una nuova tipologia di componenti negativi, in quanto per evitare la doppia imposizione non si fa ricorso ai sistemi attualmente adottati per i soggetti Irpef e Ires ma è prevista la deduzione degli stessi utili dal reddito d’impresa da assoggettare all’Iri nel periodo d’imposta in cui avviene il loro prelievo da parte dell’imprenditore, dei collaboratori (e del coniuge) e dei soci.
Non si applicano più, quindi, il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del Tuir (e dall’articolo 23, comma 1, lett. g), per i soci non residenti) e il criterio di determinazione del costo fiscale della partecipazione stabilito dall’articolo 68, comma 6. Anche l’opzione prevista dall’articolo 116 per le srl a ristretta base proprietaria riguarderà il regime Iri e non quello della trasparenza.
La nuova imposta è applicata sul reddito d’impresa e anche gli utili prelevati assumono rilevanza – per il loro intero importo – nel limite del reddito assoggettato all’Iri nello stesso anno o in quelli precedenti. Di conseguenza le somme prelevate dai “partecipanti” mantengono in capo agli stessi la natura di reddito d’impresa e non assumono quella di redditi di capitale. Si ritiene che non siano equiparabili ai prelevamenti gli utilizzi degli utili per la copertura di perdite – in quanto in tal caso gli stessi restano all’interno del patrimonio aziendale – nonché le attribuzioni di patrimonio.
NEL BILANCIO Gli utili prelevati dall’imprenditore sono deducibili dal reddito d’impresa da assoggettare all’Iri
I periodi precedenti
Le somme prelevate dalle riserve formate con utili dei periodi precedenti a quello di adozione dell’Iri non assumono rilevanza ai fini reddituali, essendo stati già assoggettati a imposizione per trasparenza. Le riserve si considerano formate prioritariamente con gli utili dei periodi precedenti.
Può accadere che i prelevamenti degli utili già assoggettati all’imposta proporzionale siano di importo superiore a quello del reddito dello stesso anno (risultante dalla somma algebrica degli elementi positivi e negativi). In tal caso si genera una perdita riportabile, per l’intero importo, in diminuzione dei redditi degli anni successivi. Le perdite prodotte nei periodi precedenti a quello di entrata nel regime in esame non assumono rilevanza. Al momento dell’uscita dallo stesso regime le perdite non ancora utilizzate tornano a fruire del trattamento ordinario e sono riportabili dall’imprenditore e dai soci nei cinque anni successivi a quello nel quale si verifica la detta uscita.