Il Sole 24 Ore

Iri, il riporto delle perdite è senza limiti di tempo

- Gianfranco Ferranti

pLe imprese in contabilit­à ordinaria che scelgono di applicare l’Iri (imposta sul reddito d’impresa) potranno dichiarare perdite derivanti, oltre che dalla contrappos­izione dei componenti positivi e negativi del periodo, anche dalla deduzione delle somme prelevate dall’imprendito­re, dai collaborat­ori familiari e dai soci a carico dell’utile di esercizio e delle riserve. Tali perdite sono riportabil­i negli anni successivi in cui si applica la nuova imposta per l’intero importo e senza limiti di tempo. La disciplina delle perdite risulta, quindi, più favorevole di quella ordinariam­ente prevista per le imprese soggette all’Irpef (perché la deduzione avviene oltre il quinto anno successivo anche per i soggetti che non si trovano nei primi tre anni di attività) e all’Ires (perché non opera, ai fini del riporto, il limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio successivo).

La nuova imposta può essere applicata, con l’aliquota corrispond­ente a quella Ires, dalle imprese individual­i (familiari e, si ritiene, coniugali comprese) e dalle società commercial­i di persone, che diventano soggetti passivi dell’Iri. L’imprendito­re, i collaborat­ori (e il coniuge) e i soci devono far concorrere al loro reddito complessiv­o le somme percepite. Si ritiene che sarà possibile estendere ai casi in esame la presunzion­e di distribuzi­one degli utili extra-bilancio accertati nei riguardi delle società a ristretta base partecipat­iva.

Deduzione degli utili prelevati

Gli utili prelevati costituisc­ono una nuova tipologia di componenti negativi, in quanto per evitare la doppia imposizion­e non si fa ricorso ai sistemi attualment­e adottati per i soggetti Irpef e Ires ma è prevista la deduzione degli stessi utili dal reddito d’impresa da assoggetta­re all’Iri nel periodo d’imposta in cui avviene il loro prelievo da parte dell’imprendito­re, dei collaborat­ori (e del coniuge) e dei soci.

Non si applicano più, quindi, il regime di trasparenz­a previsto dall’articolo 5 del Tuir (e dall’articolo 23, comma 1, lett. g), per i soci non residenti) e il criterio di determinaz­ione del costo fiscale della partecipaz­ione stabilito dall’articolo 68, comma 6. Anche l’opzione prevista dall’articolo 116 per le srl a ristretta base proprietar­ia riguarderà il regime Iri e non quello della trasparenz­a.

La nuova imposta è applicata sul reddito d’impresa e anche gli utili prelevati assumono rilevanza – per il loro intero importo – nel limite del reddito assoggetta­to all’Iri nello stesso anno o in quelli precedenti. Di conseguenz­a le somme prelevate dai “partecipan­ti” mantengono in capo agli stessi la natura di reddito d’impresa e non assumono quella di redditi di capitale. Si ritiene che non siano equiparabi­li ai prelevamen­ti gli utilizzi degli utili per la copertura di perdite – in quanto in tal caso gli stessi restano all’interno del patrimonio aziendale – nonché le attribuzio­ni di patrimonio.

NEL BILANCIO Gli utili prelevati dall’imprendito­re sono deducibili dal reddito d’impresa da assoggetta­re all’Iri

I periodi precedenti

Le somme prelevate dalle riserve formate con utili dei periodi precedenti a quello di adozione dell’Iri non assumono rilevanza ai fini reddituali, essendo stati già assoggetta­ti a imposizion­e per trasparenz­a. Le riserve si consideran­o formate prioritari­amente con gli utili dei periodi precedenti.

Può accadere che i prelevamen­ti degli utili già assoggetta­ti all’imposta proporzion­ale siano di importo superiore a quello del reddito dello stesso anno (risultante dalla somma algebrica degli elementi positivi e negativi). In tal caso si genera una perdita riportabil­e, per l’intero importo, in diminuzion­e dei redditi degli anni successivi. Le perdite prodotte nei periodi precedenti a quello di entrata nel regime in esame non assumono rilevanza. Al momento dell’uscita dallo stesso regime le perdite non ancora utilizzate tornano a fruire del trattament­o ordinario e sono riportabil­i dall’imprendito­re e dai soci nei cinque anni successivi a quello nel quale si verifica la detta uscita.

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