La giustizia tributaria passa il test Consulta
pIl sistema organizzativo della giustizia tributaria torna ancora una volta all’esame della Corte costituzionale chiamata, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, a verificare se ordinamento e organizzazione stessa del sistema, molto “interconnesso” con una delle parti in causa (vale a dire l’agenzia delle Entrate e il ministero dell’Economia e delle finanze), sia compatibile con i parametri di indipendenza «anche apparente» dei giudici. In particolare, secondo la Ctp di Reggio, il giudice tributario deve servirsi (articoli 2 e 35, decreto legislativo 545/1992) dell’assistenza e della collaborazione di personale inquadrato nella direzione della Giustizia tributaria del Mef, gli stessi soggetti che emanano gli atti sottoposti a controllo giurisdizionale. Con possibile violazione degli articoli 101, 111 e 117, comma 1, della Costituzione.
E ieri la Corte costituzionale, con ordinanza numero 227, ha dichiarato la questione inammissibile in quanto la Ctp di Reggio Emilia di fatto invoca «plurimi interventi additivi» diretti da un lato a «delineare un nuovo assetto organizzativo» e dall’altro «ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario» fondata sulla non reale indipendenza del magistrato «per ragioni ordinamentali». Così come in fatto di inquadramento del personale delle segreterie non si indica quale sarebbe la strada da percorrere al posto di quella attuale. Di fatto, l’inammissibilità deriva dalla richiesta alla Corte di «plurimi interventi creativi caratterizzati da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni ma un intero sistema di norme».