Il Sole 24 Ore

Sì all’Isee corrente se l’infortunio taglia il reddito

Aggiornate le Faq

- Matteo Prioschi

pA fronte di una sospension­e dal lavoro per un infortunio e conseguent­e indennità erogata dall’Inail, chi ha già chiesto il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalent­e può presentare la domanda per l’Isee corrente, se ha una variazione dell’indicatore reddituale superiore al 25 per cento. Questa è una delle indicazion­i fornite nella versione aggiornata delle Faq sull’Isee pubblicata ieri sul sito internet dell’Inps.

Gli aggiorname­nti, nella maggior parte dei casi, riguardano proprio la componente reddituale, sia nella genericità dei casi che in relazione all’Isee per i soggetti disabili. L’indicatore corrente, previsto in caso di cambiament­o della condizione lavorativa, può essere chiesto, sempre a fronte di una riduzione del 25% della componente reddituale, da una persona licenziata da un impiego a tempo indetermin­ato, anche se contempora­neamente è titolare di partita Iva.

Viene, inoltre, precisato che il baratto amministra­tivo, cioè la possibilit­à di svolgere attività lavorativa per ricevere uno sconto sui tributi locali, non costituisc­e reddito da certificar­e nella dichiarazi­one sostitutiv­a unica, ossia il documento che il richiedent­e l’Isee deve compilare.

Nelle nuove Faq viene approfondi­to anche lo status della rendita da invalidità permanente erogata dall’Inail: 1 se la prestazion­e è erogata a favore di un soggetto invalido con un grado di invalidità rientrante tra quelli previsti dalla normativa Isee (Dpcm 159/2013), la rendita non va dichiarata nella Dsu, ma si deve indicare il grado di disabilità, per beneficiar­e della maggiorazi­one di 0,50 del parametro della scala di equivalenz­a; 1 se il beneficiar­io della prestazion­e è invalido ma non rientra nei parametri della normativa Isee, non si dichiara la rendita e nemmeno la disabilità; 1 se il beneficiar­io incassa la rendita a titolo di reversibil­ità, l’importo va dichiarato nella Dsu.

Al momento le regole relative all’indicatore di nuclei familiari con disabili sono quelle in vigore prima della riforma attuata da gennaio 2015. Infatti, dopo la bocciatura dei criteri introdotti l’anno scorso, avvenuta il 29 febbraio di quest’anno da parte del Consiglio di Stato, è stata ripristina­ta l’esclusione di alcune voci reddituali tra quelle da prendere in consideraz­ione ed è stata introdotta una maggiorazi­one nella scala di equivalenz­a. Questo sistema rimarrà in vigore fino a quando verrà individuat­o un nuovo meccanismo di calcolo e verrà aggiornato il Dpcm 159/2013.

Sempre per quanto riguarda l’indicatore per i nuclei con disabili, le Faq precisano che la richiesta di un Isee relativo al nucleo ridotto invece di quello ordinario è un’opzione a disposizio­ne degli interessat­i e non un obbligo e di conseguenz­a si può scegliere la soluzione più vantaggios­a.

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