Illegittima la sanatoria lombarda
La Consulta boccia la legge sulle sagome anteriori al 2013
pIl giudice delle leggi rimprovera la Regione Lombardia, pretendendo il rispetto delle proprie pronunce: con la sentenza 224, depositata ieri, la Consulta dichiara illegittima la legge regionale 7/2012, in materia di ristrutturazione edilizia. La materia del contendere sono le costruzioni realizzate tra il 2011 ed il 2012, ma vi sono tuttavia importanti affermazioni sul potere di autotutela, che in edilizia trova spazio quando si chiede di intervenire su provvedimenti taciti (Scia).
La Corte costituzionale si è occupata del concetto di “sagoma” delle costruzioni: secondo la Regione (Lr 12/2005, articolo 27) le ristrutturazioni (demolizione e ricostruzione) potevano avvenire anche con diversa sagoma, ad esempio con disegno speculare o torrini e piattaforme non presenti nel fabbricato demolito, cosa esclusa dalla sentenza 309/2011 della Consulta perché prevale il Testo unico statale dell’edilizia (380/2001). Secondo la Corte, la Regione ha competenza sul territorio, non sul paesaggio, al quale appartiene il concetto di sagoma.
Nel 2013, il Dl 69 ha rimediato, consentendo ristrutturazioni anche senza il rispetto della sagoma preesistente. Per titoli edilizi con sagome alterate rilasciati prima del Dl, la Lombardia ha varato una sostanziale sanatoria (Lr 7/2012), sulla quale la Consulta ritiene sia stato aggirato il proprio orientamento del 2011.
Se il giudice delle leggi censura una norma, questa perde efficacia fin dall’origine (articolo 136 della Costituzione e 30 della legge 87/1953) e quindi si intende annullata retroattivamente. Solo in rari casi le sentenze della Consulta non hanno un effetto integralmente demolitorio, come avve- nuto con la 10/2015 sull’Ires. In questo caso, il contrasto col legislatore lombardo avrà conseguenze limitate: si discute di pochi manufatti e in particolare di un edificio s Besozzo (9mila abitanti in provincia di Varese), demolito e ricostruito con diversa sagoma, generando il ricorso di un vicino proprietario.
L’edificio, secondo il principio espresso dalla Consulta, non può considerarsi sanato dalla legge statale 63/2013 (che ammette oggi ristrutturazioni con diversa sagoma), ma probabilmente potrebbe fruire di una sanzione relativamente modesta. Infatti, pur essendo stato edificato con un titolo illegittimo, potrebbe comunque es-