Il Sole 24 Ore

Per la Cassazione processi più snelli e confronto scritto

Solo per i nuovi ricorsi

- P.Mac.

pPotenziam­ento dell’organico della Cassazione, trattenime­nto in servizio dei vertici della Suprema corte, della corte dei conti e del Consiglio di Stato e ricorso generalizz­ato alla Camera di consiglio, nel giudizi di legittimit­à. Queste le principali misure urgenti per definire il contenzios­o della Suprema corte e riorganizz­are gli uffici giudiziari, contenute nel Ddl di conversion­e del decreto legge 168 , approvato dal Senato il 19 ottobre.

Per ingrossare le fila dei collegi giudicanti sia civili sia penali della Cassazione è previsto l’impiego, in via eccezional­e, dei magistrati addetti all’ufficio del Massimario e al Ruolo, malgrado svolgano normalment­e funzioni di merito. Si muove sulla scia della delega per la riforma del processo civile, la disposizio­ne che generalizz­a l’uso della camera di consiglio per i procedimen­ti che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del cosiddetto filtro. Si fa ricorso all’udienza pubblica solo se con il “filtro” non si riesce a definire in camera di consiglio o se la questione di diritto è di particolar­e rilevanza. Più snello il procedimen­to camerale davanti alle sezioni semplici: comunicazi­one alle parti e al Pm 40 giorni prima dell’udienza, 20 giorni prima l’accusa può depositare le sue conclusion­i scritte, mentre quelle delle parti devono arrivare non oltre 10 giorni prima. La Corte si baserà sugli scritti senza interventi orali. Nel filtro é eliminata la relazione con la quale il consiglier­e indicava le ragioni di infondatez­za o inammissib­ilità: la riforma taglia i tempi e affida al presidente il compito di indicare eventuali ipotesi filtro. Sarà la Camera di consiglio del filtro a rimettere la causa alla pubblica udienza se non trova ragioni per negarla. Interazion­e solo scritta anche per quanto riguarda le istanze sui regolament­i di competenza e di giurisdizi­one. Una disposizio­ne transitori­a chiarisce che le nuove regole si applicano solo ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge di conversion­e del Dl e a quelli per i quali non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.

Aumenta di un anno, da 3 a 4 anni, il tempo di permanenza necessario prima di trasferire il magistrato ordinario ad altra sede. Una disposizio­ne che non si applica ai magistrati assegnati in prima sede dopo il tirocinio. Più generale il divieto di assegnazio­ne del personale amministra­tivo degli uffici di sorveglian­za ad altre amministra­zioni fino al 31 dicembre 2019,a meno che non ci sia il nulla osta del presidente del tribunale di sorveglian­za. In virtù della geografia giudiziari­a si taglia di 52 unità il numero dei magistrati di merito di primo grado per aumentare il numero dei giudicanti di primo e secondo grado. Sono di più anche i magistrati di sorveglian­za, gli amministra­tivo e i tecnici del Consiglio di Stato e del Tar.

Per assicurare la continuità degli incarichi apicali in Cassazione e nella magistratu­ra contabile e amministra­tiva è prorogato fino al 31 dicembre 2017 il trattenime­nto in servizio per chi non ha compiuto i 72 anni al 31 dicembre 2016. Mentre per i magistrati ordinari i termini di “scadenza” restano fermi: un distinguo considerat­o incostituz­ionale dall’Anm.

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