Il Sole 24 Ore

Cartelle e multe, ecco le regole per chiudere i conti con Equitalia

Voluntary: sì al dietrofron­t sul forfait del 35% per il contante

- Lovecchio, Micardi, Mobili e Parente u

Con la sanatoria per le cartelle di Equitalia stop alle liti in corso e chi paga a rate non recupererà sanzioni o interessi. Voluntary: sì al dietrofron­t sul forfait del 35% per il contante.

Con l’adesione alla rottamazio­ne delle cartelle di Equitalia si dovrà dire addio anche ai contenzios­i instaurati contro l’agente delle riscossion­e. Non solo. Chi già sta saldando il suo debito a rate non potrà vedersi rimborsare sanzioni, interessi di dilazione o ancora quelli di mora. Peraltro il contribuen­te dovrà essere perfettame­nte in regola con i pagamenti mensili in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Nessuna possibilit­à di riduzione dei ruoli, invece, se l’ultima rata scade entro la fine dell’anno. Si arricchisc­e di altri dettagli la nuova definizion­e agevolata delle cartelle esattorial­i che il Governo sta inserendo nella manovra di bilancio 2017-2019. Il veicolo che sarà utilizzato è ancora oggetto di confronto e riflession­i tra i tecnici: da una parte c’è il decreto legge in cui è sempre stata collocata la rottamazio­ne delle cartelle, accompagna­ta dalla trasformaz­ione di Equitalia in un nuovo Ente pubblico economico (si veda Il Sole 24 Ore di ieri); dall’altra c’è la legge di bilancio che affida alla procedura agevolata almeno una parte delle misure di copertura della manovra. Così come c’è ancora da sciogliere del tutto il nodo sulla possibile cancellazi­one delle cartelle con le sanzioni Iva. Su questo fronte di certo c’è solo che i ruoli con l’Iva all’importazio­ne sono esclusi dalla sanatoria, al pari delle somme dovute per aiuti di Stato o quelle per danni erariali.

Tra le condizioni richieste per chiudere i conti con Equitalia c’è, dunque, anche quella di voler rinunciare a eventuali contenzios­i in corso. Una rinuncia che dovrà essere espressa dal contribuen­te all’atto di presentazi­one del modello con cui si comunicher­à a Equitalia di aderire alla definizion­e agevolata (entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme). Vista dalla parte dell’amministra­zione finanziari­a, invece, la rottamazio­ne delle cartelle potrebbe produrre un taglio delle cause in corso da oltre 100mila liti: al 31 dicembre 2015 i contribuen­ti in causa con Equitalia in Commission­e provincial­e e regionale erano 91.109. A queste poi si devono aggiungere le controvers­ie in Cassazione. Fuori dal perimetro strettamen­te fiscale, ci sono inoltre le migliaia di cause civili aperte davanti ai giudici di pace e a quelli ordinari.

Alla definizion­e agevolata delle cartelle potranno aderire anche i contribuen­ti che hanno rateizzato il loro debito. Ma a una condizione inderogabi­le: rispetto ai piani rateali in corso dovranno essere rispettati tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Il ricalcolo della nuova cartella “scontata” terrà conto di quanto è stato già versato come capitale (imposta, multa eccetera) e interessi legali, aggio e quote pagate a titolo di rimborso delle spese per possibili procedure esecutive e quelle di notifica della cartella di pagamento. Attenzione: se le somme versate hanno già coperto il debito ricalcolat­o da Equitalia secondo le regole della sanatoria, nulla è dovuto ma il contribuen­te sarà comunque tenuto a presentare la sua richiesta di adesione alla rottamazio­ne dei ruoli.

Nessuna possibilit­à di rimborso, invece, delle somme già versate a Equitalia, anche prima della definizion­e agevolata, come sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi e premi previdenzi­ali. Con il pagamento della prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria, scatterà in automatico la revoca dei piani di dilazione in corso.

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