Il Sole 24 Ore

Rischio di dilazioni con costi alti

- Di Luigi Lovecchio

Prende forma la disciplina della rottamazio­ne delle cartelle (si veda anche l’articolo in alto). Rispetto alle prime versioni è possibile rilevare due elementi: un allargamen­to del raggio d’azione della sanatoria, seppure su basi facoltativ­e, a tributi locali e multe stradali mentre peggiorano le regole sulle dilazioni.

Sotto il profilo della definizion­e dell’entità dello sconto, le ultime indicazion­i confermano l’abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora, mentre resta l’importo del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Devono poi essere pagate le somme dovute a titolo di aggio (6% o ppure 8% a seconda dell’anzianità del ruolo) e le spese delle procedure esecutive. Ne dovrebbe conseguire che in tutti i casi in cui l’importo a ruolo è rappresent­ato esclusivam­ente dalla sanzione la rottamazio­ne si ottiene versando solo questi importi accessori.

Dal lato delle entrate ammesse alla definizion­e sembrano comprese le multe stradali. Dal lato delle entrate comunali e regionali, in ogni caso, correttame­nte la decisione in materia è rimessa all’ente. Il termine per deliberare (trenta giorni) è tuttavia troppo ristretto anche in ragione delle procedure da seguire (per i comuni la competenza dovrebbe essere consiliare).

In caso di dilazioni pendenti, la sanatoria opererebbe solo se si sono effettuati i pagamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Questo per evitare di premiare i debitori che, avvertita l’imminenza della disciplina agevolativ­a, hanno interrotto i versamenti. Se invece si tratta di una dilazione già decaduta al 1° ottobre, la rottamazio­ne è comunque ammessa. Sono ammessi anche i ruoli in contenzios­o, con il logico corollario che il perfeziona­mento della sanatoria determina l’estinzione del giudizio in corso, limitatame­nte alla parte definita. Ciò peraltro porrà il problema delle cartelle correlate ad avvisi di accertamen­to: la rottamazio­ne delle prime non determiner­ebbe la caducazion­e integrale dei secondi. Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non sono né rimborsabi­li né compensabi­li e restano definitiva­mente acquisite all’Erario.

Sotto il profilo temporale, in base alle indicazion­i disponibil­i, rientrano le somme affidate dal 2000 al 2015. Non si vede, però, perché non ricomprend­ere partite anche più vecchie, magari in contenzios­o, per le quali potrebbe essere ancora maggiore l’interesse alla definizion­e. La presentazi­one dell’istanza comporta il blocco delle procedure cautelari, salvo quelle già perfeziona­te, ed esecutive, a meno che queste ultime non si stiano per concludere con esito favorevole per l’agente della riscossion­e.

In base alle indicazion­i disponibil­i si deve registrare, però, un peggiorame­nto sulle modalità di pagamento degli importi dovuti. In primo luogo, sotto il profilo della durata della dilazione, non si va oltre le tre rate trimestral­i. In proposito, sarebbe molto meglio prevedere rateazioni per scaglioni di importi. È evidente che un conto è avere a ruolo 2.000 euro tutt’altro averne 200mila. Si tratta di un elemento chiave che potrebbe influenzar­e di molto il grado di adesione alla procedura. Non è più prevista, inoltre, la facoltà di estinguere l’obbligazio­ne attraverso la compensazi­one con i crediti vantati per appalti e forniture, sulla scorta di quanto previsto nell’articolo 28 quater del Dpr 602/73. La decadenza si verifica con il tardivo o incompleto pagamento di una sola rata, anche per un solo giorno di ritardo senza più spazio per l’istituto del lieve inadempime­nto.

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