Il Sole 24 Ore

Fisco, controlli con dati dall’estero

Mentre si prepara la r iapertura della voluntary, pr imi frutti dello scambio automatico di informazio­ni fra Paesi Dalle verifiche su contribuen­ti stranieri indicazion­i anche sui compensi a italiani

- Rosanna Acierno

Mentre il Governo sta studiando come riproporre la voluntary con la legge di bilancio 2017 (si veda a pagina 3), iniziano a produrre frutti gli accertamen­ti originati dai dati che arrivano dall’estero. Sempre più spesso, le informazio­ni trasmesse dalle amministra­zioni finanziari­e estere fanno accendere una spia sui contribuen­ti italiani o fiscalment­e residenti in Italia, per la mancata indicazion­e di redditi percepiti all’estero. Queste informazio­ni sono acquisite dall’agenzia delle Entrate a seguito dell’invio spontaneo di informazio­ni da parte delle autorità fiscali di altri Paesi con cui sono in vigore Convenzion­i contro le doppie imposizion­i. L’Italia ha stipulato con numerosi Stati accordi bilaterali redatti, in molti casi, con lo standard Ocse e ratificati con legge ordinaria, prevedendo peraltro lo scambio reciproco di informazio­ni.

La Ue e lo scambio di dati

Tale scambio è rafforzato con i Paesi dell’Unione europea lad- dove la direttiva sulla cooperazio­ne amministra­tiva 2011/16/ UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 regolament­a e distingue diverse tipologie di scambio di informazio­ni, quali: e «lo scambio di informazio­ni su richiesta» ossia basato su una richiesta effettuata dall’amministra­zione finanziari­a dello Stato membro richiedent­e a quella dello Stato membro che viene interpella­ta su un caso specifico; r «lo scambio automatico» quando l’amministra­zione finanziari­a di un Paese membro trasmette sistematic­amente predetermi­nate informazio­ni alle autorità fiscali di un altro Stato membro, senza richiesta preventiva e a intervalli regolari prestabili­ti; t «lo scambio spontaneo» quando le autorità fiscali di un Paese membro trasmetton­o occasional­mente comunicazi­oni, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazio­ni all’amministra­zione finanziari­a di un altro Stato membro, come sta accadendo ultimament­e . In forza di queste disposizio­ni e degli accordi bilaterali, le autorità fiscali dei due Paesi firmatari si scambiano in via amministra­tiva dati sui contribuen­ti fiscalment­e residenti, senza necessità di intervento dell’autorità giudiziari­a. Così può accadere che, a seguito di un controllo o verifica di contribuen­ti residenti nel proprio Stato, l’amministra­zione fiscale estera con cui l’Italia ha un trattato, autonomame­nte e automatica­mente, inoltri una segnalazio­ne al Fisco italiano, ad esempio sul fatto che tra i costi dedotti dalla società estera ci sono compensi o altri emolumenti corrispost­i a vario titolo (e, dunque, redditi tassabili) a contribuen­ti fiscalment­e residenti in Italia, fornendo contestual­mente l’elenco dei percettori e dei soggetti che avrebbero corrispost­o i predetti redditi, oltre all’importo e all’anno di imposta in cui sarebbero stati corrispost­i.

L’avvio dei controlli

I contribuen­ti segnalati vengono inseriti nel Piano controlli dell’ufficio e conseguent­emen- te invitati a presentars­i per fornire informazio­ni e produrre la relativa documentaz­ione.

A seguito del contraddit­torio, di solito, sulla base delle informazio­ni trasmesse dagli Stati membri e delle dichiarazi­oni «spontanee» del contribuen­te che vengono puntualmen­te verbalizza­te, l’Ufficio emette, ai sensi dell’articolo 41 bis del Dpr 600/73, un avviso di accertamen­to parziale, recuperand­o maggiore Irpef o Ires (a seconda che il contribuen­te sia una persona fisica o una società) ed eventualme­nte l’Irap (se il contribuen­te è assoggetta­to a tale imposta), oltre a sanzioni dal 90 al 180% delle maggiori imposte dovute, e interessi.

Inoltre, quasi sempre nell’atto impositivo viene precisato che le informazio­ni su cui si basa l’accertamen­to sono state acquisite legittimam­ente, anche se però non viene quasi mai fatto alcun cenno sulla eventuale verifica svolta per verificarn­e l’attendibil­ità né tantomeno allegata alcuna documentaz­ione.

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