I punti chiave
GLI ACCORDI BILATERALI
Le informazioni trasmesse autonomamente dalle amministrazioni finanziarie estere fanno accendere una spia rossa sui contribuenti italiani o comunque fiscalmente residenti in Italia per la mancata indicazione di redditi asseritamente percepiti all’estero. L’Italia ha infatti stipulato con gli Stati esteri accordi bilaterali, prevedendo, peraltro, lo scambio reciproco di informazioni tra amministrazioni finanziarie
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Di solito, a seguito di una verifica di contribuenti residenti nel proprio Stato, l’amministrazione fiscale estera con cui l’Italia ha stipulato un trattato, trasmette una segnalazione al Fisco italiano, informandolo, ad esempio, del fatto che tra i costi dedotti dalla società estera figurano compensi o altri emolumenti corrisposti a vario titolo (e, dunque, redditi tassabili) a contribuenti fiscalmente residenti in Italia
LA VERIFICA E L'ACCERTAMENTO
I contribuenti segnalati vengono inseriti nel Piano controlli dell’ufficio e conseguentemente invitati a presentarsi per fornire informazioni e produrre la relativa documentazione. A seguito del contraddittorio, poi, anche sulla base delle dichiarazioni “spontanee” del contribuente che vengono puntualmente verbalizzate, l’ufficio emette, in base all’articolo 41 bis del Dpr 600/73, un avviso di accertamento parziale
LA DIFESA IN SEDE DI CONTRADDITTORIO
Ai fini della difesa occorrerà affinare le armi sin dai primi incontri in contraddittorio con l’ufficio, smentendo con risolutezza le presunzioni del Fisco. Sarebbe inoltre preferibile, laddove possibile, non produrre alcuna documentazione di atti, dovendo avere la consapevolezza che essi non vengono di solito trasmessi e che dunque di essi l’ufficio presume solo l’esistenza sulla base della segnalazione delle autorità fiscali estere
LA DIFESA IN CONTENZIOSO
In sede di impugnazione dell’atto impositivo, occorre eccepirne l’illegittimità innanzitutto per infondatezza dell’accertamento poiché effettuato in assoluta carenza di validi elementi probatori e per mancato adempimento dell’onere della prova in violazione dell’articolo 2697 Codice civile, secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
L’ULTERIORE DIFESA IN CONTENZIOSO
Occorre eccepire la mancata allegazione della documentazione probatoria utilizzata a supporto della pretesa. Solo attraverso l’esame dei documenti posti a base della rettifica, il contribuente (e soprattutto il giudice) può verificare se siano state rispettate dall’ufficio le condizioni previste dalle norme e se, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti per operare questa rettifica