Il Sole 24 Ore

I punti chiave

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GLI ACCORDI BILATERALI

Le informazio­ni trasmesse autonomame­nte dalle amministra­zioni finanziari­e estere fanno accendere una spia rossa sui contribuen­ti italiani o comunque fiscalment­e residenti in Italia per la mancata indicazion­e di redditi asseritame­nte percepiti all’estero. L’Italia ha infatti stipulato con gli Stati esteri accordi bilaterali, prevedendo, peraltro, lo scambio reciproco di informazio­ni tra amministra­zioni finanziari­e

LO SCAMBIO DI INFORMAZIO­NI

Di solito, a seguito di una verifica di contribuen­ti residenti nel proprio Stato, l’amministra­zione fiscale estera con cui l’Italia ha stipulato un trattato, trasmette una segnalazio­ne al Fisco italiano, informando­lo, ad esempio, del fatto che tra i costi dedotti dalla società estera figurano compensi o altri emolumenti corrispost­i a vario titolo (e, dunque, redditi tassabili) a contribuen­ti fiscalment­e residenti in Italia

LA VERIFICA E L'ACCERTAMEN­TO

I contribuen­ti segnalati vengono inseriti nel Piano controlli dell’ufficio e conseguent­emente invitati a presentars­i per fornire informazio­ni e produrre la relativa documentaz­ione. A seguito del contraddit­torio, poi, anche sulla base delle dichiarazi­oni “spontanee” del contribuen­te che vengono puntualmen­te verbalizza­te, l’ufficio emette, in base all’articolo 41 bis del Dpr 600/73, un avviso di accertamen­to parziale

LA DIFESA IN SEDE DI CONTRADDIT­TORIO

Ai fini della difesa occorrerà affinare le armi sin dai primi incontri in contraddit­torio con l’ufficio, smentendo con risolutezz­a le presunzion­i del Fisco. Sarebbe inoltre preferibil­e, laddove possibile, non produrre alcuna documentaz­ione di atti, dovendo avere la consapevol­ezza che essi non vengono di solito trasmessi e che dunque di essi l’ufficio presume solo l’esistenza sulla base della segnalazio­ne delle autorità fiscali estere

LA DIFESA IN CONTENZIOS­O

In sede di impugnazio­ne dell’atto impositivo, occorre eccepirne l’illegittim­ità innanzitut­to per infondatez­za dell’accertamen­to poiché effettuato in assoluta carenza di validi elementi probatori e per mancato adempiment­o dell’onere della prova in violazione dell’articolo 2697 Codice civile, secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituisc­ono il fondamento

L’ULTERIORE DIFESA IN CONTENZIOS­O

Occorre eccepire la mancata allegazion­e della documentaz­ione probatoria utilizzata a supporto della pretesa. Solo attraverso l’esame dei documenti posti a base della rettifica, il contribuen­te (e soprattutt­o il giudice) può verificare se siano state rispettate dall’ufficio le condizioni previste dalle norme e se, nel caso di specie, sussisteva­no tutti i presuppost­i per operare questa rettifica

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