Stop a presunzioni ante-2009
La Ctp di Lecco annulla i controlli tardivi
La Commissione tributaria provinciale di Lecco ha accolto il ricorso degli eredi di un contribuente ritenendo non più sottoponibili ad accertamento fiscale le ormai note polizze assicurative «Life Portfolio International» commercializzate dal Credit Suisse prima del 2009 (sentenza n. 267/2016 dell’11 ottobre, presidente Nese, relatore Minatta).
A seguito di una verifica della Gdf su incarico della Procura di Milano di cui si è data più volte notizia, l’agenzia delle Entrate ha notificato numerosi avvisi di accertamento a residenti italiani che risulterebbero aver stipulato, fra il 2005 e il 2008, polizze assicu- rative sulla vita presso la sede del Credit Suisse Life & Pension situata nelle isole Bermuda. Sembrerebbe che tali polizze consentissero al sottoscrittore di ottenere riscatti antecedentemente all’evento assicurato, per cui l’Agenzia le ha considerate investimenti finanziari esteri con obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei red- diti. Se quest’obbligo non viene adempiuto si commette una violazione cui si applica, per ogni anno di omessa dichiarazione, la sanzione dal 6 al 30% delle somme non dichiarate trattandosi di Paesi black list. In aggiunta, i premi corrisposti alla compagnia assicuratrice vengono considerati redditi sottratti a tassazione in base all’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009 per cui gli avvisi di accertamento calcolano le imposte dirette ad aliquota progressiva (fino al 43%), le imposte comunali e regionali (2%), le sanzioni dal 240 al 480% trattandosi di Paesi black list e gli interessi del 3,5% annui. Il comma 2-bis della stessa norma prevede, inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento.
La Ctp di Lecco, invece, con la sentenza, dopo aver constatato che la presunzione legale di sottrazione dei redditi a tassazione è entrata in vigore nel 2009, ha ritenuto che essa non possa applicarsi antecedentemente in base all’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo». La Ctp ha, quindi, annullato l’accertamento ritenendolo tardivo. Il ricorso conteneva altri sei motivi di illegittimità dell’accertamento, ma la Ctp ha ritenuto sufficiente l’irretroattività della legge. In questo si è allineata alla Ctp di Milano che, con sentenza n. 9234/8/15 del 16 novembre 2015 aveva accolto un analogo ricorso in materia di polizze Credit Suisse.
IL PUNTO La presunzione legale di sottrazione dei redditi all’amministrazione non si può applicare ad annualità precedenti