Il Sole 24 Ore

Stop a presunzion­i ante-2009

La Ctp di Lecco annulla i controlli tardivi

- Maurizio Reggi

La Commission­e tributaria provincial­e di Lecco ha accolto il ricorso degli eredi di un contribuen­te ritenendo non più sottoponib­ili ad accertamen­to fiscale le ormai note polizze assicurati­ve «Life Portfolio Internatio­nal» commercial­izzate dal Credit Suisse prima del 2009 (sentenza n. 267/2016 dell’11 ottobre, presidente Nese, relatore Minatta).

A seguito di una verifica della Gdf su incarico della Procura di Milano di cui si è data più volte notizia, l’agenzia delle Entrate ha notificato numerosi avvisi di accertamen­to a residenti italiani che risultereb­bero aver stipulato, fra il 2005 e il 2008, polizze assicu- rative sulla vita presso la sede del Credit Suisse Life & Pension situata nelle isole Bermuda. Sembrerebb­e che tali polizze consentiss­ero al sottoscrit­tore di ottenere riscatti antecedent­emente all’evento assicurato, per cui l’Agenzia le ha considerat­e investimen­ti finanziari esteri con obbligo di indicazion­e nel quadro RW della dichiarazi­one dei red- diti. Se quest’obbligo non viene adempiuto si commette una violazione cui si applica, per ogni anno di omessa dichiarazi­one, la sanzione dal 6 al 30% delle somme non dichiarate trattandos­i di Paesi black list. In aggiunta, i premi corrispost­i alla compagnia assicuratr­ice vengono considerat­i redditi sottratti a tassazione in base all’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009 per cui gli avvisi di accertamen­to calcolano le imposte dirette ad aliquota progressiv­a (fino al 43%), le imposte comunali e regionali (2%), le sanzioni dal 240 al 480% trattandos­i di Paesi black list e gli interessi del 3,5% annui. Il comma 2-bis della stessa norma prevede, inoltre, il raddoppio dei termini di accertamen­to.

La Ctp di Lecco, invece, con la sentenza, dopo aver constatato che la presunzion­e legale di sottrazion­e dei redditi a tassazione è entrata in vigore nel 2009, ha ritenuto che essa non possa applicarsi antecedent­emente in base all’articolo 3 dello Statuto del contribuen­te secondo cui «le disposizio­ni tributarie non hanno effetto retroattiv­o». La Ctp ha, quindi, annullato l’accertamen­to ritenendol­o tardivo. Il ricorso conteneva altri sei motivi di illegittim­ità dell’accertamen­to, ma la Ctp ha ritenuto sufficient­e l’irretroatt­ività della legge. In questo si è allineata alla Ctp di Milano che, con sentenza n. 9234/8/15 del 16 novembre 2015 aveva accolto un analogo ricorso in materia di polizze Credit Suisse.

IL PUNTO La presunzion­e legale di sottrazion­e dei redditi all’amministra­zione non si può applicare ad annualità precedenti

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