Il Sole 24 Ore

L’«incognita» Cassazione sul rappresent­ante fiscale

Per i giudici tutte le operazioni devono passare da questo soggetto

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri Riccardo Zavatta

L’ambito di operativit­à del rappresent­ante fiscale ai fini Iva di un soggetto non residente potrebbe presto trovare un assetto definitivo in via giurisprud­enziale. Con l’ordinanza 19482/2016, infatti, la Cassazione propone di rimettere alle sezioni unite la questione se un soggetto estero con rappresent­ante fiscale in Italia debba far transitare attraverso tale figura tutte le operazioni ivi territoria­lmente rilevanti oppure se possa compierle direttamen­te senza coinvolger­e la propria posizione Iva nello Stato.

Nel caso in esame, un soggetto extracomun­itario utilizzava il rappresent­ante fiscale per i propri acquisti con Iva presso fornitori italiani, ma eseguiva le operazioni attive evitando di veicolarle tramite il rappresent­ante, nel presuppost­o che l’imposta era assolta in re- verse charge dai clienti soggetti passivi nazionali.

Il soggetto non residente matura così un credito Iva che non è bilanciato neppure in parte dall’imposta a debito sulle operazioni attive, le quali sono realizzate direttamen­te “dall’estero” e assoggetta­te a Iva in Italia a cura dei cessionari/ committent­i residenti in inversione contabile.

L’impostazio­ne, fondata sulla posizione della stessa Cassazione, rimanda al concetto di soggettivi­tà passiva parziale del rappresent­ante fiscale, il quale non diventa “punto di riferiment­o di tutte le operazioni effettuate” dal soggetto rappresent­ato nel territorio dello Stato, ma solo di quelle “attribuite­gli” dall’operatore estero, cui non è impedito di compiere direttamen­te le operazioni per le quali l’Iva è assolta in reverse dal cliente. Secondo i giudici, tuttavia, la questione non sarebbe risolvibil­e in base alla normativa nazionale ed europea, né in base alla rispettiva giurisprud­enza. Nemmeno la prassi ufficiale offrirebbe un apporto risolutivo, sebbene più volte l’amministra­zione abbia ammes- so la possibilit­à di bypassare la presenza del rappresent­ante fiscale nominato da un soggetto estero (comunitari­o o non). Da qui, l’esigenza di una pronuncia definitiva che, per l’organo remittente, dovrebbe però andare in senso contrario a quello sin qui seguito. Per il giudice, infatti, il rappresent­ante fiscale avrebbe una forza attrattiva totalizzan­te e, una volta nominato, andrebbe utilizzato per tutte le operazioni attive e passive effettuate in Italia, dovendo applicarsi il reverse charge solo per le operazioni compiute da un soggetto estero privo di rappresent­ante o non identifica­to direttamen­te.

Anche se la fattispeci­e si colloca prima della disciplina introdotta dal Dlgs 18/2010, che ha esteso il reverse a tutte le cessioni di beni/prestazion­i di servizi rilevanti in Italia, ciò che più preoccupa è che, sempre secondo i giudici, l’interpreta­zione suggerita sarebbe applicabil­e anche con l’attuale formulazio­ne dell’articolo 17, Dpr 633/72.

L’effetto sarebbe dirompente. Significhe­rebbe infatti che, dal 2010, tutti gli operatori esteri con Rf in Italia (o ivi identifica­ti) e quelli nazionali avrebbero sbagliato. I primi, perché il rappresent­ante non avrebbe emesso fattura per le operazioni eseguite nel territorio dello Stato. E i secondi, perché avrebbero erroneamen­te applicato il reverse charge in presenza di una posizione Iva nazionale del soggetto non residente. A nostro avviso, questo non può essere. In effetti, il 2° e il 3° comma dell’articolo 17 del decreto Iva contengono norme che operano in succession­e e non sono alternativ­e. Prima (articolo 17, comma 2), viene il reverse charge obbligator­io, avendo l’Italia esercitato la facoltà di cui all’articolo 194 direttiva 2006/112. Quando invece (articolo 17, comma 3) gli obblighi/diritti Iva sono previsti a carico/favore di soggetti non residenti – il che non avviene quando essi attengono al soggetto nazionale in virtù del reverse charge – allora (e solo allora) essi sono assolti dall’operatore estero, il quale vi provvede con il rappresent­ante fiscale o direttamen­te, se operatore comunitari­o identifica­to dall’articolo 35 ter, Dpr 633/72.

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