L’«incognita» Cassazione sul rappresentante fiscale
Per i giudici tutte le operazioni devono passare da questo soggetto
L’ambito di operatività del rappresentante fiscale ai fini Iva di un soggetto non residente potrebbe presto trovare un assetto definitivo in via giurisprudenziale. Con l’ordinanza 19482/2016, infatti, la Cassazione propone di rimettere alle sezioni unite la questione se un soggetto estero con rappresentante fiscale in Italia debba far transitare attraverso tale figura tutte le operazioni ivi territorialmente rilevanti oppure se possa compierle direttamente senza coinvolgere la propria posizione Iva nello Stato.
Nel caso in esame, un soggetto extracomunitario utilizzava il rappresentante fiscale per i propri acquisti con Iva presso fornitori italiani, ma eseguiva le operazioni attive evitando di veicolarle tramite il rappresentante, nel presupposto che l’imposta era assolta in re- verse charge dai clienti soggetti passivi nazionali.
Il soggetto non residente matura così un credito Iva che non è bilanciato neppure in parte dall’imposta a debito sulle operazioni attive, le quali sono realizzate direttamente “dall’estero” e assoggettate a Iva in Italia a cura dei cessionari/ committenti residenti in inversione contabile.
L’impostazione, fondata sulla posizione della stessa Cassazione, rimanda al concetto di soggettività passiva parziale del rappresentante fiscale, il quale non diventa “punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate” dal soggetto rappresentato nel territorio dello Stato, ma solo di quelle “attribuitegli” dall’operatore estero, cui non è impedito di compiere direttamente le operazioni per le quali l’Iva è assolta in reverse dal cliente. Secondo i giudici, tuttavia, la questione non sarebbe risolvibile in base alla normativa nazionale ed europea, né in base alla rispettiva giurisprudenza. Nemmeno la prassi ufficiale offrirebbe un apporto risolutivo, sebbene più volte l’amministrazione abbia ammes- so la possibilità di bypassare la presenza del rappresentante fiscale nominato da un soggetto estero (comunitario o non). Da qui, l’esigenza di una pronuncia definitiva che, per l’organo remittente, dovrebbe però andare in senso contrario a quello sin qui seguito. Per il giudice, infatti, il rappresentante fiscale avrebbe una forza attrattiva totalizzante e, una volta nominato, andrebbe utilizzato per tutte le operazioni attive e passive effettuate in Italia, dovendo applicarsi il reverse charge solo per le operazioni compiute da un soggetto estero privo di rappresentante o non identificato direttamente.
Anche se la fattispecie si colloca prima della disciplina introdotta dal Dlgs 18/2010, che ha esteso il reverse a tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi rilevanti in Italia, ciò che più preoccupa è che, sempre secondo i giudici, l’interpretazione suggerita sarebbe applicabile anche con l’attuale formulazione dell’articolo 17, Dpr 633/72.
L’effetto sarebbe dirompente. Significherebbe infatti che, dal 2010, tutti gli operatori esteri con Rf in Italia (o ivi identificati) e quelli nazionali avrebbero sbagliato. I primi, perché il rappresentante non avrebbe emesso fattura per le operazioni eseguite nel territorio dello Stato. E i secondi, perché avrebbero erroneamente applicato il reverse charge in presenza di una posizione Iva nazionale del soggetto non residente. A nostro avviso, questo non può essere. In effetti, il 2° e il 3° comma dell’articolo 17 del decreto Iva contengono norme che operano in successione e non sono alternative. Prima (articolo 17, comma 2), viene il reverse charge obbligatorio, avendo l’Italia esercitato la facoltà di cui all’articolo 194 direttiva 2006/112. Quando invece (articolo 17, comma 3) gli obblighi/diritti Iva sono previsti a carico/favore di soggetti non residenti – il che non avviene quando essi attengono al soggetto nazionale in virtù del reverse charge – allora (e solo allora) essi sono assolti dall’operatore estero, il quale vi provvede con il rappresentante fiscale o direttamente, se operatore comunitario identificato dall’articolo 35 ter, Dpr 633/72.