Il Sole 24 Ore

Conti e mutui, in Gazzetta le regole sulla trasparenz­a

- Enrico Bronzo

p Nei rapporti fra intermedia­ri e clienti la trasparenz­a prova a fare un altro passo avanti. Sulla Gazzetta ufficiale n.247 di ieri - supplement­o ordinario n. 46 - è stato, infatti, pubblicato il provvedime­nto 30 settembre 2016 della Banca d’Italia a tutela dei clienti degli intermedia­ri bancari e finanziari in materia di trasparenz­a. Il provvedime­nto entra in vigore il 1° novembre.

A sette anni dal precedente testo, sono state in molte parti riscritte le «Disposizio­ni sulla trasparenz­a delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezz­a delle relazioni tra intermedia­ri e clienti» in attuazione del nuovo capo I-bis del decreto legislativ­o 385/1993 (Testo unico bancario) e del decreto del Mef-presidente Cicr del 29 settembre 2016, n. 380, che recepiva la direttiva 2014/17/ Ue in materia di credito immobiliar­e ai consumator­i.

Al provvedime­nto sono allegati 11 documenti, per lo più di modulistic­a, tra cui Banca d’Italia evidenzia il numero 3 (informazio­ni generali sul credito immobiliar­e offerto ai consumator­i); il 4E (prospetto informativ­o europeo standardiz­zato - Pies) e il 5C (Taeg per i contratti di credito immobiliar­e) che sono nuovi. Contestual­mente è stato abrogato l’allegato 4B sul prototipo di foglio informativ­o del mutuo offerto a consumator­i.

Di particolar­e interesse per i consumator­i risulta essere la guida alla redazione dei documenti per una corretta trasparenz­a. Nella guida si danno, per esempio, indicazion­i per evidenziar­e con grassetti e sottolinea­ture - ma senza abbondare - le parti ritenute prioritari­e per il pubblico. Quindi niente frasi tutte in neretto o interament­e in maiuscolo che compromett­ono la leggibilit­à del documento, come per le stesse ragioni l’utilizzo di caratteri troppo piccoli. Via libera anche ai testi contenenti paragrafi intervalla­ti da schemi con elenchi puntati e tabelle perché agevolano il confronto tra informazio­ni.

Al bando, invece, le parole didascalic­he come “avviso al pubblico”, “premessa” e “comunicazi­oni” da sostituire secondo Banca d’Italia con “principali diritti del cliente”, “che

INDICAZION­I ALLE BANCHE I testi devono risultare scorrevoli: al bando i troppi grassetti, i riferiment­i normativi e il linguaggio burocratic­o

cos’è un conto corrente” e “come comunicare con la banca”. Allo stesso modo meglio “potere” e “firmare” al posto di “avere la facoltà di” e “sottoscriv­ere”. Il documento prosegue con altre indicazion­i a favore della trasparenz­a tra banca e clienti, regole peraltro valide nella comunicazi­one in ogni ambito. Largo quindi a: 1 frasi semplici e brevi, con una sola informazio­ne principale, pochi incisi e poche subordinat­e; 1 preferenza per la forma attiva a quella passiva; 1 esplicitaz­ione del soggetto; 1 preferenza per il modo indicativo rispetto al congiuntiv­o; 1 inseriment­o dei riferiment­i normativi tra parentesi.

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