Conti e mutui, in Gazzetta le regole sulla trasparenza
p Nei rapporti fra intermediari e clienti la trasparenza prova a fare un altro passo avanti. Sulla Gazzetta ufficiale n.247 di ieri - supplemento ordinario n. 46 - è stato, infatti, pubblicato il provvedimento 30 settembre 2016 della Banca d’Italia a tutela dei clienti degli intermediari bancari e finanziari in materia di trasparenza. Il provvedimento entra in vigore il 1° novembre.
A sette anni dal precedente testo, sono state in molte parti riscritte le «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» in attuazione del nuovo capo I-bis del decreto legislativo 385/1993 (Testo unico bancario) e del decreto del Mef-presidente Cicr del 29 settembre 2016, n. 380, che recepiva la direttiva 2014/17/ Ue in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Al provvedimento sono allegati 11 documenti, per lo più di modulistica, tra cui Banca d’Italia evidenzia il numero 3 (informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori); il 4E (prospetto informativo europeo standardizzato - Pies) e il 5C (Taeg per i contratti di credito immobiliare) che sono nuovi. Contestualmente è stato abrogato l’allegato 4B sul prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori.
Di particolare interesse per i consumatori risulta essere la guida alla redazione dei documenti per una corretta trasparenza. Nella guida si danno, per esempio, indicazioni per evidenziare con grassetti e sottolineature - ma senza abbondare - le parti ritenute prioritarie per il pubblico. Quindi niente frasi tutte in neretto o interamente in maiuscolo che compromettono la leggibilità del documento, come per le stesse ragioni l’utilizzo di caratteri troppo piccoli. Via libera anche ai testi contenenti paragrafi intervallati da schemi con elenchi puntati e tabelle perché agevolano il confronto tra informazioni.
Al bando, invece, le parole didascaliche come “avviso al pubblico”, “premessa” e “comunicazioni” da sostituire secondo Banca d’Italia con “principali diritti del cliente”, “che
INDICAZIONI ALLE BANCHE I testi devono risultare scorrevoli: al bando i troppi grassetti, i riferimenti normativi e il linguaggio burocratico
cos’è un conto corrente” e “come comunicare con la banca”. Allo stesso modo meglio “potere” e “firmare” al posto di “avere la facoltà di” e “sottoscrivere”. Il documento prosegue con altre indicazioni a favore della trasparenza tra banca e clienti, regole peraltro valide nella comunicazione in ogni ambito. Largo quindi a: 1 frasi semplici e brevi, con una sola informazione principale, pochi incisi e poche subordinate; 1 preferenza per la forma attiva a quella passiva; 1 esplicitazione del soggetto; 1 preferenza per il modo indicativo rispetto al congiuntivo; 1 inserimento dei riferimenti normativi tra parentesi.