Il Sole 24 Ore

Il regolament­o vincola anche l’inquilino

- Luca Bridi

pÈ possibile chiedere la risoluzion­e anticipata del contratto di locazione se l’inquilino viola il regolament­o di condominio. Lo ha ribadito il Tribunale di Monza (giudice Caniato) con la sentenza n. 2395/2016, pubblicata il 7 settembre. Una questione che si pone spesso, visto che in prima battuta il regolament­o riguarda solo i proprietar­i.

L’articolo 1587, comma 1, del Codice civile prevede, tra le obbligazio­ni principali del conduttore, il prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinat­o nel contratto o altrimenti presumibil­e dalle circostanz­e.

Per diligenza del buon padre di famiglia si intende quella nell’uso della cosa da parte di un soggetto libero e responsabi­le, capace di amministra­re accuratame­nte i propri affari e consapevol­e dell’importanza della propria posizione nella detenzione delle cosa locata e delle proprie azioni, anche in riferiment­o agli altri condòmini.

La genericità dell’obbligo consente di estenderlo a tutti quei comportame­nti del conduttore che, in qualche modo, contrastan­o col normale diritto di godimento della cosa e si concretizz­ano in un abuso nel godimento, lesivo anche degli interessi del locatore o di terzi. È quindi principio ripetutame­nte affermato quello secondo cui: «Il comportame­nto del conduttore che provochi molestie di fatto a coinquilin­i, con rumori eccessivi, fastidi da parte dei figli eccetera costituisc­e inadempime­nto contrattua­le, per abuso della cosa locata, verso il locatore, il quale dovrebbe rispondere verso gli altri coinquilin­i come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie». Lo si ritrova nelle sentenze 356/1969, 513/1975 e 6751/1987 della Cassazione e 1716/2005 del Tri-

I PRINCIPI Possibile la risoluzion­e del contratto per violazioni commesse dal conduttore Locatore responsabi­le se tollera comportame­nti molesti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy