Il regolamento vincola anche l’inquilino
pÈ possibile chiedere la risoluzione anticipata del contratto di locazione se l’inquilino viola il regolamento di condominio. Lo ha ribadito il Tribunale di Monza (giudice Caniato) con la sentenza n. 2395/2016, pubblicata il 7 settembre. Una questione che si pone spesso, visto che in prima battuta il regolamento riguarda solo i proprietari.
L’articolo 1587, comma 1, del Codice civile prevede, tra le obbligazioni principali del conduttore, il prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o altrimenti presumibile dalle circostanze.
Per diligenza del buon padre di famiglia si intende quella nell’uso della cosa da parte di un soggetto libero e responsabile, capace di amministrare accuratamente i propri affari e consapevole dell’importanza della propria posizione nella detenzione delle cosa locata e delle proprie azioni, anche in riferimento agli altri condòmini.
La genericità dell’obbligo consente di estenderlo a tutti quei comportamenti del conduttore che, in qualche modo, contrastano col normale diritto di godimento della cosa e si concretizzano in un abuso nel godimento, lesivo anche degli interessi del locatore o di terzi. È quindi principio ripetutamente affermato quello secondo cui: «Il comportamento del conduttore che provochi molestie di fatto a coinquilini, con rumori eccessivi, fastidi da parte dei figli eccetera costituisce inadempimento contrattuale, per abuso della cosa locata, verso il locatore, il quale dovrebbe rispondere verso gli altri coinquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie». Lo si ritrova nelle sentenze 356/1969, 513/1975 e 6751/1987 della Cassazione e 1716/2005 del Tri-
I PRINCIPI Possibile la risoluzione del contratto per violazioni commesse dal conduttore Locatore responsabile se tollera comportamenti molesti