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bunale di Modena.
Tale obbligo del conduttore talvolta è sancito in modo ancora più pregnante e specifico con l’accettazione, da parte sua, del regolamento, inserita nel contratto di locazione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Monza, un locatore chiedeva di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto (uso abitativo) per ripetuto mancato rispetto del regolamento. Il ricorrente affermava che la conduzione dell’appartamento avveniva in modo da disturbare quiete e riposo degli altri condòmini, producendo varia corrispondenza, anche proveniente dall’mministratore del condominio. Quest’ultimo aveva anche presentato esposto alla Polizia, indicando vari episodi e allegando un livello di emissioni talmente elevato da costituire seria minaccia alla salute.
Il Tribunale, nella sentenza, ho osservato che il conduttore non aveva mai contestato i fatti, se non genericamente.
Inoltre, ha rilevato che nel contratto di locazione il conduttore aveva dichiarato di accettare il regolamento di condominio che, tra l’altro, vietava in due suoi articoli di adibire i locali ad uso abitazione a «qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini» e «dopo le ore 23 di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e grammofoni salvo il consenso dei condòmini vicini».
Rilevato che il dissenso degli altri condomini risultava dalla corrispondenza prodotta, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, ordinando il rilascio dell’immobile entro 10 giorni. Inoltre, ha condannato il conduttore a rifondere le spese di lite.