Il Sole 24 Ore

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bunale di Modena.

Tale obbligo del conduttore talvolta è sancito in modo ancora più pregnante e specifico con l’accettazio­ne, da parte sua, del regolament­o, inserita nel contratto di locazione.

Nel caso deciso dal Tribunale di Monza, un locatore chiedeva di dichiarare la risoluzion­e anticipata del contratto (uso abitativo) per ripetuto mancato rispetto del regolament­o. Il ricorrente affermava che la conduzione dell’appartamen­to avveniva in modo da disturbare quiete e riposo degli altri condòmini, producendo varia corrispond­enza, anche provenient­e dall’mministrat­ore del condominio. Quest’ultimo aveva anche presentato esposto alla Polizia, indicando vari episodi e allegando un livello di emissioni talmente elevato da costituire seria minaccia alla salute.

Il Tribunale, nella sentenza, ho osservato che il conduttore non aveva mai contestato i fatti, se non genericame­nte.

Inoltre, ha rilevato che nel contratto di locazione il conduttore aveva dichiarato di accettare il regolament­o di condominio che, tra l’altro, vietava in due suoi articoli di adibire i locali ad uso abitazione a «qualsivogl­ia altro uso che possa turbare la tranquilli­tà dei condomini» e «dopo le ore 23 di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e grammofoni salvo il consenso dei condòmini vicini».

Rilevato che il dissenso degli altri condomini risultava dalla corrispond­enza prodotta, il Tribunale ha dichiarato la risoluzion­e del contratto di locazione, ordinando il rilascio dell’immobile entro 10 giorni. Inoltre, ha condannato il conduttore a rifondere le spese di lite.

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